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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 10 marzo 2009 -Tsirimiagos / Comitato delle Regioni

(Causa F-100/07) 1

(Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Trasferimento di una parte degli emolumenti al di fuori del paese della sede di servizio - Art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello Statuto precedente - Conto di risparmio per acquisto abitazione -Ripetizione dell'indebito -Condizioni - Trasferimenti irregolari - Carattere manifesto dell'irregolarità)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgio) (rappresentante: Avv. M.-A. Lucas)

Convenuto: Comitato delle regioni dell'Unione europea (rappresentanti: P. Cervilla, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Annullamento della decisione 21 novembre 2006 di recuperare gli importi versati al ricorrente a titolo di coefficiente correttore sulla parte dei suoi emolumenti trasferita in Francia da aprile 2004 a maggio 2005, a causa dell'asserita inosservanza delle condizioni previste per tale trasferimento - Domanda di risarcimento danni

Dispositivo

La decisione del Comitato delle regioni dell'Unione europea 21 novembre 2006, quale modificata dalla decisione 21 giugno 2007, è annullata nella parte in cui ordina il recupero degli importi risultanti dall'applicazione del coefficiente correttore ai trasferimenti effettuati dal sig. Tsirimiagos sul suo conto di risparmio per acquisto abitazione, da aprile 2004 a maggio 2005, per una somma complessiva pari a EUR 15 300.

Il Comitato delle regioni dell'Unione europea è condannato a rimborsare al sig. Tsirimiagos l'importo, maggiorato degli interessi moratori, trattenuto sulla sua retribuzione, in ragione dell'applicazione del coefficiente correttore ai trasferimenti effettuati sul suo conto di risparmio per acquisto abitazione, da aprile 2004 a maggio 2005, per un importo di EUR 15 300; tali interessi decorrono dalla data del recupero fino alla data dell'effettivo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo interessato, aumentato di due punti.

Il ricorso è respinto per la restante parte.

Il Comitato delle regioni dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del ricorrente.

Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

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1 - GU C 269 del 10/11/2007, pag. 73.