Language of document : ECLI:EU:T:2015:519





Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 giugno 2015 –
In vivo / Commissione

(causa T‑690/13)

«Ricorso per carenza – Rifiuto dell’OLAF di avviare un’indagine esterna – Presa di posizione – Domanda di ingiunzione – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

1.                     Ricorso per carenza – Qualità di convenuto – Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Insussistenza della qualità di organo o organismo dell’Unione – Presunte omissioni dell’OLAF nell’ambito delle sue funzioni di indagine – Ricorso che dev’essere considerato come diretto contro la Commissione (Art. 265 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 3; decisione della Commissione 1999/352) (v. punti 14, 15)

2.                     Ricorso per carenza – Presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE prima della presentazione del ricorso – Irricevibilità (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punti 17‑19)

3.                     Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Mancato avvio da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di un’indagine esterna – Insussistenza della qualità di atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE – Irricevibilità (Artt. 263 TFUE e 265 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 3; decisione della Commissione 1999/352) (v. punti 21‑25)

4.                     Ricorso per carenza – Competenza del giudice dell’Unione – Ingiunzione rivolta a un’istituzione – Inammissibilità (Art. 265 TFUE) (v. punto 31)

Oggetto

Ricorso diretto a che il Tribunale constati la condotta omissiva dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) costituita dal rifiuto di avviare un’indagine esterna e a che ingiunga a quest’ultimo di porvi fine.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La In vivo OOO è condannata alle spese.