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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) 29 giugno 2006

Chassagne / Commissione

(causa F-11/05)1

(Dipendenti- Retribuzione - Spese di viaggio annuali - Disposizioni applicabili precedentemente al 1o maggio 2004 ai dipendenti originari di un dipartimento francese d'oltremare - Manifesta irricevibilità)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Oggetto della causa

Da una parte, l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee di diniego della possibilità per il ricorrente di fruire di quanto disposto all'art. 8, nn. 1-3, di cui all'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, relativamente alle modalità di rimborso delle spese di viaggio annuali, nella versione applicabile anteriormente al 1o maggio 2004, e dall'altra, il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subito in ragione di detto diniego.

Dispositivo dell'ordinanza

Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.

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1 - GU C 115 del 14.5.2005 (causa originariamente iscritta nel registro del Tribunale di primo grado delle Comunità con il numero T-123/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea mediante ordinanza 15.12.2005).