Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

11 settembre 2007

Causa F‑12/07

Elizabeth O’Connor

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Altri agenti – Contratti successivi di agente temporaneo, ausiliario e contrattuale – Periodo massimo di attribuzione dell’indennità di disoccupazione – Ricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra O’Connor chiede l’annullamento della decisione della Commissione 5 aprile 2006, che fissa in 11 mesi e 25 giorni il periodo massimo di attribuzione delle sue indennità di disoccupazione.

Decisione: Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato. La Commissione sopporterà tutte le spese, comprese quelle che la ricorrente ha eventualmente sostenuto nell’ambito della sua domanda di gratuito patrocinio.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei e agenti contrattuali – Indennità di disoccupazione – Periodo massimo di versamento

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 28 bis, n. 4, 70 e 96, n. 4)

2.      Procedura – Spese – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 87, n. 3, primo comma, e 94, n. 3)

1.      Le disposizioni dell’art. 28 bis, n. 4, e dell’art. 96, n. 4, del Regime applicabile agli altri agenti, che prevedono il periodo massimo durante il quale, rispettivamente, un ex agente temporaneo e un ex agente contrattuale possono ottenere il versamento di un’indennità di disoccupazione da parte delle Comunità, non si applicano ad un ex agente ausiliario che, in applicazione dell’art. 70 del detto regime, sia iscritto, dall’istituzione di cui è dipendente, ad un regime nazionale obbligatorio di previdenza sociale e può quindi ottenere il versamento di un’indennità di disoccupazione solo da quest’ultimo regime. Le disposizioni dell’art. 28 bis, n. 4, e dell’art. 96, n. 4, del Regime applicabile agli altri agenti non impongono dunque all’istituzione di prendere in considerazione, ai fini della fissazione della durata massima del periodo di versamento di un’indennità di disoccupazione delle Comunità, i periodi durante i quali l’agente è stato impiegato in qualità di agente ausiliario.

(v. punto 20)

2.      In un caso in cui il Tribunale ha respinto una domanda di gratuito patrocinio, così come era tenuto dal disposto dell’art. 94, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, in quanto l’azione appariva manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, occorre tuttavia, nell’ambito del procedimento di merito, applicare l’art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura e, in via eccezionale, porre a carico dell’amministrazione, oltre alle sue proprie spese, tutte le spese sostenute dal ricorrente, comprese quelle eventualmente sostenute da quest’ultimo nell’ambito della sua domanda di gratuito patrocinio, tenuto conto della situazione economica del ricorrente e della circostanza che, nella fattispecie, la decisione controversa contraddiceva, senza spiegazioni, le indicazioni precedentemente fornite dal servizio competente.

(v. punti 32 e 33)