Language of document :

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 dicembre 2022 – Maxime Picard / Commissione europea

(Causa C-366/21 P) 1

(Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Riforma dell’anno 2014 – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Allegato XIII di tale Statuto – Articolo 21, secondo comma, e articolo 22, paragrafo 1, secondo comma – Misure transitorie relative al coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione e all’età pensionabile – Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Allegato – Articolo 1, paragrafo 1 – Applicazione per analogia di tali misure transitorie agli altri agenti in servizio al 31 dicembre 2013 – Firma di un nuovo contratto di agente contrattuale – Atto lesivo – Tutela giurisdizionale effettiva)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maxime Picard (rappresentante: S. Orlandi, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e B. Mongin, agenti)

Dispositivo

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 marzo 2021, Picard/Commissione (T-769/16, EU:T:2021:153), come rettificata dall’ordinanza del 16 aprile 2021, Picard/Commissione (T-769/16, EU:T:2021:200), è annullata.

La risposta del responsabile del settore «Pensioni» dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea del 4 gennaio 2016 e la decisione del direttore della direzione E della direzione generale delle risorse umane della Commissione, del 25 luglio 2016, recante rigetto del reclamo del 4 aprile 2016 proposto dal sig. Maxime Picard contro tale risposta, sono annullate.

La Commissione europea è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal sig. Maxime Picard in occasione della presente impugnazione e nel giudizio di primo grado.

____________

1 GU C 357 del 6.9.2021.