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Ricorso proposto il 4 ottobre 2011 - Melkveebedrijf Overenk e a. / Commissione

(Causa T-540/11)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Melkveebedrijf Overenk B.V. (Sint Anthonis, Paesi Bassi); Maatschap Veehouderij Kwakernaak (Oosterwolde, Paesi Bassi); Mulders Agro VOF (Heerle, Paesi Bassi); Melkbedrijf Engelen V.O.F. (Grashoek, Paesi Bassi), Melkveebedrijf de Peel B.V. (Asten, Paesi Bassi); en M. Moonen (Nederweert, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. Mazel e A. van Beelen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

in via principale: accogliere la domanda di risarcimento dei danni, ai sensi del disposto dell'art. 340 TFUE, e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto ad una compensazione finanziaria degli importi dei danni come indicati agli allegati 13-18, che la Commissione deve pagare per il danno da essi subito per effetto della fissazione e dell'applicazione illegittima del regolamento (CE) della Commissione 4 ottobre 2006, n. 1468, recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

in subordine: accogliere la domanda di risarcimento del danno, ai sensi del disposto dell'art. 340 TFUE, e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto ad una compensazione finanziaria degli importi dei danni come indicati agli allegati 13-18, che la Commissione deve pagare per il danno da essi subito per effetto della fissazione e dell'applicazione illegittima del regolamento (CE) della Commissione 4 ottobre 2006, n. 1468, recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1)    Primo motivo, vertente sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione per comportamento illecito a causa della violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario, consistente in una violazione del principio di proporzionalità. La modifica della sistematica negativa della correzione del tenore dei grassi con il regolamento (CE) n. 1468/2006 1 nelle disposizioni di attuazione del regolamento n. 1788/2003 era sin dall'inizio inidonea a contribuire al perseguimento degli obiettivi di questo regolamento, ovvero la riduzione della mancanza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e la riduzione delle eccedenze strutturali che ne derivavano, e la modifica controversa impone ai ricorrenti un onere pesante e sproporzionato, che mette a rischio la loro attività. Ciò configura una violazione del principio di proporzionalità.

2)    Secondo motivo, vertente sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione per comportamento illecito a causa della violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario, consistenti in una violazione del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio di attività professionali, ai sensi dell'art. 1 del Primo Protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nell'adozione del regolamento (CE) n. 1468/2006 la Commissione ha ingiustamente presunto che detta normativa si fondasse su un obiettivo legittimo di interesse generale, ed ha inoltre effettuato una valutazione incompleta degli interessi coinvolti, il che deve essere qualificato come un comportamento illecito della Commissione. Pertanto, il danno già subito e quello futuro dei ricorrenti a seguito di questo comportamento deve essere risarcito.

3)    Terzo motivo, vertente sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione per comportamento illecito a causa della violazione del principio di "égalité devant les charges publiques". Il danno già subito e quello futuro dei ricorrenti a seguito della correzione negativa del tenore dei grassi modificata con il regolamento (CE) n. 1468/2006 è reale e attuale, e colpisce i ricorrenti, in quanto categoria particolare di imprenditori, in modo sproporzionato rispetto ad altre imprese nello stesso settore. Il danno eccede inoltre i limiti del rischio economico, connesso alle attività nel settore di cui trattasi, senza che il regolamento di modifica che causa il danno sia giustificato da un interesse economico generale. Su questa base, l'Unione europea, e quindi la Commissione, deve risarcire il danno, ovvero compensarlo ragionevolmente.

4)    Quarto motivo, vertente sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione per comportamento illecito a causa della violazione del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio di attività professionali, ai sensi dell'art. 1 del Primo Protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A seguito della mancanza di un obiettivo legittimo nell'interesse generale per la modifica nella correzione del tenore dei grassi, la violazione del "fair balance" richiesto nell'adozione del regolamento (CE) n. 1468/2006 e l'omissione da parte della Commissione di prevedere una compensazione adeguata per prevenire o compensare la violazione dei diritti di proprietà dei produttori interessati causata da detto regolamento e il danno che ne deriva, è sorta una responsabilità in capo alla Commissione, in forza dell'art. 340 TFUE, per detto danno già subito e futuro dei ricorrenti, che conferisce un diritto a compensazione.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 4 ottobre 2006, n. 1468, recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 274, pag. 6).