Language of document : ECLI:EU:C:2010:455





Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 luglio 2010 – Commissione / Austria

(causa C‑189/09)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/24/CE – Tutela della vita privata – Conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica – Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1.                     Ricorso per inadempimento – Violazione degli obblighi derivanti da una direttiva – Mezzi difensivi – Contestazione della legittimità della direttiva – Irricevibilità – Limiti – Atto inesistente (Artt. 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE) (v. punti 15‑16)

2.                     Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 18)

3.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/24) (v. punti 19‑22)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).

Dispositivo

1)

La Repubblica d’Austria, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.