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Ricorso proposto il 23 giugno 2009 - Sniace / Commissione

(Causa T-238/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sniace SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: F. J. Moncholí Fernández, abogado)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

che si prenda in considerazione il presente ricorso ex art. 230 CE e lo si dichiari fondato;

che si annulli e si privi di effetto il disposto dell'art. 1, n. 2, della decisione 10 marzo 2009, che stabilisce che i seguenti aiuti di Stato a cui la Spagna ha dato esecuzione a favore della Sniace sono incompatibili con il mercato comune: i) l'accordo stipulato l'8 marzo 1996 tra la Sniace e la Tesorería General de la Seguridad Social, relativo alla rinegoziazione del debito; ii) l'esecuzione dell'accordo stipulato il 5 novembre 1993 tra la Sniace e la FOGASA, e iii) l'accordo stipulato il 31 ottobre 1995 tra la Sniace e la FOGASA;

che si annulli e si privi di effetto il disposto degli artt. 2 e 3, n. 2, della decisione 10 marzo 2009, che ordina alla Spagna di:

richiedere al beneficiario la restituzione immediata ed effettiva degli aiuti concessi, compresi i corrispondenti interessi, e

informare entro due mesi la Commissione dell'importo complessivo, dei mezzi adottati e predisposti per ottemperare alla decisione e di fornire la prova documentale atta a dimostrare che è stato ingiunto al beneficiario il rimborso degli aiuti.

che si condanni la Commissione europea al pagamento della totalità delle spese che sosterrà nel contesto del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

L'atto impugnato nel ricorso in esame è la decisione della Commissione 10 marzo 2009, C(2009) 1479 def., relativa alla misura n. C5/2000 (ex NN 118/1997) cui la Spagna ha dato esecuzione a favore della ricorrente (SNIACE), e con cui si modifica la decisione 28 ottobre 1998, 1999/395/CE. Tale decisione considera illegittimi ed incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dal Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) e dalla Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a favore della SNIACE, in quanto gli accordi di rimborso di debiti stipulati tra quest'ultima e il FOGASA e l'accordo di rinegoziazione del debito stipulato tra la SNIACE e la TGSS non soddisfano le condizioni di mercato quanto al tipo di interesse applicabile 1.

La decisione impugnata ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti contemplati nel secondo paragrafo delle conclusioni della ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che la Commissione, analizzando gli accordi in oggetto e concludendo che né il FOGASA né la TGSS si sono comportati come avrebbe fatto un creditore privato, la Commissione ha interpretato la normativa applicabile in modo errato. La ricorrente afferma a tale proposito che l'analisi svolta dalla convenuta è fondata sul paragone tra la posizione del creditore privato BANESTO e quella della FOGASA, così da realizzare una generalizzazione che consiste nell'estrapolare senza motivo il comportamento della BANESTO applicandolo a quello di ogni creditore privato.

Ad ogni modo, secondo la ricorrente, essa, in qualità di creditore pubblico, si è comportata in modo praticamente identico a quello della BANESTO.

La SNIACE lamenta inoltre la violazione dell'obbligo di motivazione. Rileva, in particolare, che la Commissione non ha motivato in alcun modo la "minaccia che sia falsata la concorrenza ", che è un elemento fondamentale per considerare che un aiuto sia un aiuto di Stato.

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1 - V. sentenze nelle cause C-342/96 Spagna/Commissione (Racc. 1999; pag. I-2459), C-525/04 P Spagna/Commissione (Racc. 2007; pag. I-9947) e causa T-36/99 Lentzig AG/Commissione (Racc. 2004; pag. II-3597).