Language of document : ECLI:EU:T:2017:283

Causa T570/16

HF

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Agente contrattuale ausiliario – Articolo 24 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 12 bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – Termine statutario di risposta di quattro mesi – Decisione dell’AACC di avviare un’indagine amministrativa – Mancata presa di posizione dell’AACC, entro il termine statutario di risposta, sulla sussistenza delle lamentate molestie psicologiche – Nozione di decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza – Atto inesistente – Irricevibilità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 24 aprile 2017

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione implicita di rigetto di una domanda di assistenza – Inclusione – Eccezione – Mancata risposta dell’amministrazione in ragione della necessità di condurre un’indagine

(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, 24 e 90, § 1)

2.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Presentazione di una domanda di assistenza – Avvio di un’indagine amministrativa – Necessità di portare a termine l’indagine

(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24)

3.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Presentazione di una domanda di assistenza – Avvio di un’indagine amministrativa – Proseguimento dell’indagine oltre il termine statutario di risposta alla domanda di assistenza – Formazione di una decisione implicita di rigetto – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24)

1.      Qualora l’amministrazione non fornisca alcuna risposta a una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto entro il termine di quattro mesi previsto all’articolo 90, paragrafo 1, di detto Statuto, può considerarsi intervenuta una decisione implicita di tale autorità recante rigetto della domanda di assistenza. In tale ipotesi, infatti, si deve presumere che detta autorità non abbia ritenuto che gli elementi forniti a sostegno della domanda di assistenza costituissero un principio di prova sufficiente della sussistenza dei fatti dedotti dai quali derivasse l’obbligo di assistenza. Il riscontro dell’esistenza di una simile decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza è quindi intrinsecamente connesso alla mancata adozione di provvedimenti, da parte dell’amministrazione, del tipo di quelli impostigli dal suo dovere di assistenza previsto all’articolo 24 dello Statuto, poiché, in tale ipotesi, l’amministrazione ritiene implicitamente, ma necessariamente, che il caso non rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione.

Una situazione del genere, tuttavia, si distingue da quella in cui, in risposta a una domanda di assistenza, l’amministrazione ha ritenuto di essere in presenza di un principio di prova sufficiente, che imponeva l’avvio di un’indagine amministrativa per stabilire se i fatti dedotti configurassero effettivamente molestie psicologiche o sessuali ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto. Infatti, in una simile situazione, occorre che tale indagine sia portata a termine affinché l’amministrazione, alla luce delle conclusioni della relazione d’indagine, possa prendere una posizione definitiva al riguardo, che le consenta allora di archiviare la domanda di assistenza, oppure, qualora i fatti dedotti risultino accertati e rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, segnatamente di promuovere un procedimento disciplinare al fine, se del caso, di adottare sanzioni disciplinari nei confronti del presunto molestatore.

(v. punti 54, 56, 57)

2.      Per quanto riguarda un’indagine amministrativa avviata dall’amministrazione in seguito alla presentazione di una richiesta d’assistenza in ragione di asserite molestie psicologiche, scopo stesso dell’indagine amministrativa è confermare o smentire la sussistenza di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, ragion per cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione non può anticipare l’esito dell’indagine, ed è anzi tenuta a non prendere posizione, neppure implicitamente, sulla sussistenza delle dedotte molestie prima di aver ottenuto l’esito dell’indagine amministrativa. In altri termini, è insito nell’avvio di un’indagine amministrativa che l’amministrazione non prenda prematuramente posizione, essenzialmente sulla base della descrizione unilaterale dei fatti fornita nella domanda di assistenza, poiché essa deve, al contrario, riservare la propria posizione fino alla conclusione di detta indagine, che deve essere svolta in contraddittorio, con la partecipazione del presunto molestatore, con celerità e nel rispetto del termine ragionevole.

A tale riguardo, in una simile ipotesi, l’amministrazione resta obbligata a portare a termine l’indagine amministrativa, a prescindere dalla circostanza che le dedotte molestie siano nel frattempo cessate, e anche nel caso in cui l’autore della domanda di assistenza o il presunto molestatore abbia lasciato l’istituzione.

L’importanza di portare a termine l’indagine amministrativa è altresì correlata al fatto, da un lato, che l’eventuale riconoscimento da parte dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, all’esito dell’indagine amministrativa – eventualmente condotta con l’ausilio di un organo distinto da tale autorità, quale il comitato consultivo –, della sussistenza di molestie psicologiche può essere, di per se stesso, in grado di avere un effetto benefico nel processo terapeutico di ricostruzione affrontato dal funzionario o dall’agente molestato e potrà, inoltre, essere utilizzato dalla vittima ai fini di un’eventuale azione giudiziaria nazionale, in cui si applicherà l’obbligo di assistenza di detta autorità, in base all’articolo 24 dello Statuto, obbligo che non verrà meno al termine del periodo di assunzione dell’agente interessato. Dall’altro lato, il completo svolgimento di un’indagine amministrativa può, al contrario, consentire di smentire le asserzioni della presunta vittima, consentendo quindi di porre rimedio ai torti che una tale accusa, ove infondata, ha potuto cagionare al soggetto coinvolto in una procedura di indagine quale presunto molestatore.

(v. punti 59–61)

3.      Contrariamente a quanto avviene in materia disciplinare, lo Statuto non prevede disposizioni specifiche quanto al termine entro cui un’indagine amministrativa deve essere svolta dall’amministrazione, in particolare in materia di molestie psicologiche. Pertanto, la circostanza che un’indagine amministrativa, avviata in risposta alla domanda di assistenza entro un termine di quattro mesi successivamente alla presentazione di tale domanda, sia ancora in corso al di là di tale termine non consente di imputare all’amministrazione una decisione implicita con cui la stessa avrebbe negato la sussistenza dei fatti dedotti nella domanda di assistenza, o con cui avrebbe ritenuto che questi non configurassero molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto.

(v. punto 62)