Language of document : ECLI:EU:T:2014:815

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

25 settembre 2014 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto – Periodo decennale di riferimento – Funzioni svolte presso un’organizzazione internazionale»

Nella causa T‑86/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 5 dicembre 2012, Grazyte/Commissione (F‑76/11, Racc. FP, EU:F:2012:173),

Diana Grazyte, agente temporaneo presso l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), residente in Utena (Lituania), rappresentata da R. Guarino, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata inizialmente da V. Joris, successivamente da J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, M. Prek e G. Berardis (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la sig.ra Diana Grazyte, ricorrente, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione Europea (Terza Sezione) del 5 dicembre 2012, Grazyte/Commissione (F‑76/11, Racc. FP, EU:F:2012:173; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO), del 25 agosto 2010 (in prosieguo: la «decisione controversa»), che le ha negato il godimento dell’indennità di dislocazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

 Fatti

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti nei punti da 7 a 17 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«7      La ricorrente, cittadina lituana, si è stabilita in Italia nel settembre 1998, dove ha sposato un cittadino italiano nel dicembre dello stesso anno. Dopo essere stata riconosciuta residente in Italia a partire dal gennaio 1999, ella ha ottenuto la cittadinanza italiana il 30 marzo 2004.

8      La ricorrente ha seguito una formazione presso l’Università Robert Schuman a Strasburgo (Francia) dal 2000 al 2001 e presso l’Università di Ginevra (Svizzera) dal 2001 al 2003. Durante il suo soggiorno in Svizzera ha altresì lavorato come segretaria dall’8 febbraio al 10 luglio 2002. Inoltre, dal 1º ottobre 2004 al 6 gennaio 2006 essa è tornata nel suo paese di origine, la Lituania, per un periodo di tirocinio presso il Comitato per lo sviluppo della società dell’informazione, presso il governo lituano.

9      Al termine del suo tirocinio in Lituania la ricorrente è tornata in Italia, dove ha lavorato dal 1º aprile 2006 al 31 maggio 2007 per la Fondazione europea per la formazione (European Training Foundation; in prosieguo: l’«ETF») a Torino.

10      Il 26 ottobre 2006, la ricorrente ha proposto un reclamo avverso una decisione dell’ETF di non concederle l’indennità di dislocazione. Con decisione comunicata alla ricorrente in data 7 febbraio 2007, detto reclamo è stato respinto in quanto la ricorrente, essendo cittadina italiana prima della sua entrata in funzione, non soddisfaceva le condizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto.

11      Tra il 1º giugno 2007 e il 15 agosto 2010 la ricorrente ha lavorato per l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority; in prosieguo: l’«EFSA») a Parma.

12      La ricorrente è stata assunta a partire dal 16 agosto 2010 per lavorare presso l’[Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)] a Vilnius (Lituania) in qualità di agente temporaneo nel gruppo di funzioni degli assistenti (in prosieguo: gli «AST») di grado AST 4.

13      Con lettera datata 25 agosto 2010, il PMO ha informato la ricorrente che essa non aveva diritto all’indennità di dislocazione prevista dall’articolo 4 dell’allegato VII allo Statuto.

14      Il 24 novembre 2010, la ricorrente ha ricevuto copia di un messaggio di posta elettronica nel quale uno degli interlocutori confermava che essa non aveva diritto all’indennità di dislocazione, in quanto i funzionari o gli agenti che abbiano la cittadinanza dello Stato della sede di servizio possono aver diritto all’indennità di dislocazione solo qualora non abbiano risieduto in tale Stato nel periodo di riferimento previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto. Orbene, in detto messaggio di posta elettronica si rilevava che la ricorrente aveva soggiornato, durante il periodo di riferimento, in Lituania per più di un anno.

15      Il 25 novembre 2010 la ricorrente ha proposto un reclamo avverso la decisione del 25 agosto 2010. In sostanza, essa affermava di avere diritto all’indennità di dislocazione in quanto aveva abitato in Italia dal 1998 al 2010. A suo parere, le formazioni da lei seguite all’estero in questi anni, in particolare il tirocinio svolto in Lituania, erano irrilevanti ai fini del diritto all’indennità di dislocazione, poiché tali formazioni erano di natura temporanea ed erano state effettuate senza che essa avesse intenzione di stabilirsi fuori d’Italia, dove aveva mantenuto la propria residenza.

16      La ricorrente ha integrato il proprio reclamo del 25 novembre 2010 con un messaggio di posta elettronica del 15 dicembre 2010.

17      Con decisione del 29 aprile 2011, la Commissione europea ha respinto il reclamo della ricorrente in quanto la stessa non avrebbe potuto avvalersi dei dieci anni di residenza fuori dello Stato della sede di servizio di cui essa ha avuto la cittadinanza, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto. Infatti, secondo la Commissione, il periodo decennale di riferimento, di cui tenere conto per determinare se un funzionario o un agente in possesso della cittadinanza dello Stato della sede di servizio possa avere diritto all’indennità di dislocazione, terminerebbe alla data in cui l’interessato abbia lavorato per la prima volta al servizio dell’Unione europea. Orbene, la ricorrente, giunta in Italia nel 1998, ha lavorato per la prima volta per un’agenzia europea, l’ETF a Torino, il 1º agosto 2006».

 Procedimento in primo grado e sentenza impugnata

3        Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 1º agosto 2011 la ricorrente ha proposto un ricorso, registrato con il numero di ruolo F‑76/11, mirante sostanzialmente all’annullamento della decisione controversa.

4        Con la sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso. Anzitutto esso ha ricordato, nei punti da 41 a 43 della sentenza impugnata, che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto, applicabile agli agenti temporanei dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) in forza dell’articolo 20 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (GU L 403, pag. 9), l’indennità di dislocazione è concessa al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situato il luogo della sua sede di servizio, ha risieduto abitualmente, durante i dieci anni precedenti la sua entrata in servizio (in prosieguo: il «periodo decennale di riferimento»), fuori del territorio europeo di detto Stato per un motivo diverso dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale.

5        Nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica ha giudicato che la data di scadenza di detto periodo era quella di entrata in servizio della ricorrente presso l’EIGE, quale prevista dal contratto di agente temporaneo sul cui fondamento era stata chiesta la concessione dell’indennità di dislocazione, ossia il 16 agosto 2010 (punti da 46 a 49 della sentenza impugnata).

6        Nel punto 50 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha poi giudicato che il momento iniziale del periodo decennale di riferimento doveva essere determinato, in analogia con le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII allo Statuto, neutralizzando qualsiasi periodo durante il quale una persona abbia svolto funzioni per uno Stato o un’organizzazione internazionale, circostanza che implicava che il fatto di avere svolto siffatte funzioni non privava l’interessato del diritto di godere dell’indennità di dislocazione, ma che detto momento iniziale doveva essere corrispondentemente spostato, al fine di verificare se l’interessato avesse effettivamente trascorso dieci anni fuori del territorio europeo dello Stato di cui esso aveva o aveva avuto la cittadinanza, senza lavorare durante questi dieci anni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale.

7        Poiché la ricorrente aveva lavorato, rispettivamente, dal 1º aprile 2006 al 31 maggio 2007 presso la Fondazione europea per la formazione (ETF), a Torino (Italia), e dal 1º giugno 2007 al 15 agosto 2010 presso l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), a Parma (Italia), il Tribunale della funzione pubblica ne ha dedotto, nel punto 52 della sentenza impugnata, che il momento iniziale del periodo decennale di riferimento non poteva essere successivo al 1º aprile 1996.

8        Esso ha pertanto concluso, nei punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che, dato che la ricorrente aveva affermato di avere risieduto in Italia dal 1998, il requisito temporale previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto non era soddisfatto e che la Commissione europea aveva giustamente negato alla ricorrente il godimento dell’indennità di dislocazione.

9        Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica, nel punto 53 della sentenza impugnata, ha giudicato che non era necessario esaminare l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del primo motivo di ricorso, relativa al difetto di concordanza tra gli argomenti dedotti dalla ricorrente durante la fase precontenziosa e quelli illustrati nel ricorso, né l’incidenza che il tirocinio svolto dalla ricorrente in seno al Comitato per lo sviluppo della società dell’informazione, presso il governo lituano, avesse avuto sulla determinazione del periodo di riferimento.

 Sull’impugnazione

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      La ricorrente ha presentato l’impugnazione in esame con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2013.

11      Il 27 maggio 2013, la Commissione ha depositato la sua comparsa di risposta.

12      Con lettera depositata il 4 giugno 2013 la ricorrente chiedeva di poter presentare una replica.

13      Con decisione del 25 giugno 2013, il presidente della Sezione delle impugnazioni accoglieva tale ultima domanda.

14      Il 24 luglio 2013 la ricorrente ha depositato una replica.

15      Il 5 settembre 2013, la Commissione ha depositato una controreplica.

16      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 settembre 2013, la ricorrente ha formulato una domanda, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura del Tribunale, per essere sentita nell’ambito della fase orale del procedimento.

17      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

18      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 10 giugno 2014.

19      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione di rigetto del suo reclamo e dichiarare, di conseguenza, che essa ha diritto all’indennità di dislocazione;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

–        condannare la Commissione al pagamento delle spese relative ai due gradi del giudizio.

20      Durante l’udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, la ricorrente ha precisato di rinunciare al suo terzo capo di conclusioni, circostanza di cui è stato dato atto nel verbale d’udienza.

21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio.

 In diritto

22      A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce tre motivi riguardanti, in sostanza, il primo, un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto, nonché una violazione dell’obbligo di motivazione a tale riguardo, il secondo, un errore di diritto, nonché una violazione dell’obbligo di motivazione, nell’interpretazione dell’articolo 4 dell’allegato VII allo Statuto, per quanto concerne la qualificazione delle agenzie dell’Unione europea quali organizzazioni internazionali, e, il terzo, una violazione del principio della parità di trattamento.

23      In udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, la ricorrente ha tuttavia rinunciato alla censura, sollevata nell’ambito del suo secondo motivo, relativa a un vizio di motivazione della sentenza impugnata, circostanza di cui è stato dato atto nel verbale d’udienza.

24      Il Tribunale giudica opportuno esaminare, per ragioni di logica giuridica, anzitutto il secondo motivo e poi, nell’ordine, i motivi primo e terzo.

 Sul secondo motivo, relativo sostanzialmente a un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto per quanto concerne la qualificazione delle agenzie dell’Unione quali organizzazioni internazionali

25      Con il suo secondo motivo di impugnazione la ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica ha considerato a torto che l’ETF e l’EFSA fossero delle organizzazioni internazionali ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto. Infatti, le agenzie europee sarebbero enti strumentali della Commissione, ontologicamente distinti da quest’ultima e privi di autonomo potere decisionale.

26      La Commissione si oppone all’argomento della ricorrente.

27      Occorre anzitutto rilevare che sia l’ETF che l’EFSA fanno parte degli organismi decentrati, istituiti dall’Unione allo scopo di svolgere funzioni di natura tecnica, scientifica o amministrativa e di aiutare le istituzioni dell’Unione a elaborare e attuare le loro politiche.

28      Alcune disposizioni del Trattato UE, del Trattato FUE, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea fanno riferimento, del resto, a questo tipo di organismi.

29      Inoltre, occorre constatare a questo proposito, alla stregua della Commissione, da una parte, che l’ETF è stato istituito con regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (GU L 131, pag. 1) [sostituito dal regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) (GU L 354, pag. 82)] e, dall’altra, che l’EFSA è stata istituita con regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che istituisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

30      Per quanto riguarda, in particolare, l’EFSA, dall’articolo 46 del regolamento n. 178/2002 si evince che essa ha personalità giuridica, che gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalla legge alle persone giuridiche e che è ad essa applicabile il protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee.

31      Lo stesso discorso vale per l’ETF. Infatti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1360/90 (divenuto articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1339/2008), l’ETF ha personalità giuridica ed è dotata in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle normative nazionali. A norma dell’articolo 13 di questo stesso regolamento (divenuto articolo 20 del regolamento n. 1339/2008), ad essa è parimenti applicabile il protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee.

32      Occorre infine osservare che ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 48 del regolamento n. 178/2002 e dell’articolo 14 del regolamento n. 1360/90 (divenuto articolo 21 del regolamento n. 1339/2008), il personale di questi due organismi è soggetto alle norme e discipline applicabili ai funzionari e altri agenti dell’Unione. Pertanto, detto personale si trova in una posizione che non differisce sostanzialmente da quella del personale delle istituzioni dell’Unione.

33      Da ciò consegue che l’ETF e l’EFSA, quali organismi creati dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 1993, Vardakas/Commissione, T‑4/92, Racc., EU:T:1993:29, punto 47), devono essere qualificati come organizzazioni internazionali, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto.

34      Del resto, in base a una giurisprudenza consolidata, le attività svolte presso la Commissione sono considerate come servizi effettuati per un’organizzazione internazionale, ai sensi di detta disposizione (v., in tal senso, sentenze del 10 ottobre 1989, Atala-Palmerini/Commissione, 201/88, Racc., EU:C:1989:365, punto 6, e del 3 maggio 2001, Liaskou/Consiglio, T‑60/00, Racc. FP, EU:T:2001:129, punti 49 e 50).

35      Una diversa soluzione per quanto concerne gli organismi dell’Unione non può essere assolutamente giustificata.

36      A questo proposito, occorre respingere l’argomento della ricorrente tratto dalla sentenza del 30 novembre 2006, J/Commissione (T‑379/04, Racc. FP, EU:T:2006:368, punti 42 e 43). Infatti, da questa sentenza si ricava, relativamente all’interpretazione dell’espressione «servizi effettuati per un altro Stato», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, ultima frase, dell’allegato VII allo Statuto, che la nozione di Stato riguarda solo lo Stato quale persona giuridica e soggetto unitario del diritto internazionale nonché i suoi organi di governo, e che detta espressione non può riferirsi ai servizi forniti da un organismo pubblico dotato di propria personalità giuridica, come quello in questione in detta causa, che gode di autonomia scientifica, economica, organizzativa, patrimoniale e contabile.

37      Ebbene, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non esiste nessuna analogia, nell’ambito dell’interpretazione della disposizione in questione, tra il lavoro presso un’organizzazione internazionale e quello presso un organismo pubblico nazionale.

38      Del resto, dalla replica della ricorrente si ricava che essa compie una lettura errata di questa giurisprudenza, quando afferma che se le «organizzazioni minori» degli Stati membri non fanno parte della nozione di Stato, ciò vale necessariamente anche per quanto concerne gli enti strumentali della Commissione, quali le agenzie dell’Unione. Infatti, la ragione per cui il Tribunale, nella causa decisa conla sentenza J/Commissione, citata nel precedente punto 36 (EU:T:2006:368), ha ritenuto che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) italiano non potesse essere qualificato come organo dello Stato non è collegata all’importanza né alle dimensioni di quest’ultimo, bensì al fatto che esso godeva sostanzialmente di un’ampia autonomia e che pertanto non poteva rientrare nella nozione unitaria di Stato.

39      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul primo motivo relativo, sostanzialmente, a un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto, nonché a una violazione dell’obbligo di motivazione

40      Con il suo primo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale della funzione pubblica il fatto di avere commesso un errore di diritto effettuando un’interpretazione errata dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto. A suo parere, sia il dettato sia la ratio legis di questa disposizione sottintendono l’esclusione del godimento dell’indennità di dislocazione per chiunque abbia abbandonato il proprio paese d’origine, senza avere sviluppato legami duraturi con lo Stato in cui si era installato, proprio per esercitare ivi funzioni presso un’organizzazione internazionale. A questo proposito, occorrerebbe prendere in considerazione la situazione esistente al momento del trasferimento nello Stato di installazione ed escludere la rilevanza degli eventi successivi a tale situazione. Nel caso di specie, secondo la ricorrente, non è possibile di conseguenza neutralizzare, all’atto del calcolo del periodo decennale di riferimento, i periodi ulteriori di attività da essa svolti al servizio di un’organizzazione internazionale, poiché il trasferimento della sua residenza in Italia è avvenuto per ragioni affettive e molto prima della sua entrata in servizio presso l’ETF e, poi, l’EFSA. Infatti, da una semplice interpretazione letterale della disposizione in questione risulterebbe che i termini «motivi del trasferimento» si riferirebbero alle ragioni che hanno determinato in primo luogo e in via prioritaria tale trasferimento. Su questo aspetto, la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione.

41      La ricorrente critica parimenti il Tribunale della funzione pubblica per non aver preso in considerazione tutti gli argomenti da essa dedotti diretti a dimostrare, da una parte, l’esistenza di un legame solido con l’Italia nonché il carattere definitivo della sua installazione in tale paese e, dall’altro, il fatto che essa aveva interrotto qualsiasi legame con il suo paese d’origine per tutto il periodo durante il quale essa aveva abitato fuori di quest’ultimo.

42      Infine, la ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di esaminare la censura da essa sollevata nei confronti della decisione controversa, relativa al tirocinio svolto in Lituania.

43      Ad avviso della Commissione, il motivo è in parte irricevibile e in parte infondato.

44      Al fine di rispondere al presente motivo, occorre pronunciarsi sulla questione volta ad accertare se, interpretando l’espressione «per motivi diversi dall’esercizio di funzioni al servizio (…) di un’organizzazione internazionale», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto, il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un errore di diritto, come affermato dalla ricorrente.

45      A questo proposito, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza consolidata, l’indennità di dislocazione prevista dall’articolo 69 dello Statuto, le cui modalità di concessione sono precisate dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto, ha lo scopo di compensare gli oneri e svantaggi specifici risultanti dall’entrata in servizio presso l’Unione per i funzionari i quali sono obbligati, a causa di ciò, a trasferire la loro residenza dallo Stato del loro domicilio allo Stato della sede di servizio e ad integrarsi in un nuovo ambiente (v. sentenze del 2 maggio 1985, De Angelis/Commissione, 246/83, Racc., EU:C:1985:165, punto 13 e giurisprudenza ivi citata; del 29 novembre 2007, Salvador García/Commissione, C‑7/06 P, Racc., EU:C:2007:724, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 gennaio 2008, Adam/Commissione, C‑211/06 P, Racc. FP, EU:C:2008:34, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

46      La concessione dell’indennità di dislocazione mira pertanto a rimediare alle ineguaglianze di fatto che sorgono tra i funzionari integrati nella società dello Stato della sede di servizio e quelli che non lo sono (sentenze del 21 giugno 2007, Commissione/Hosman-Chevalier, C‑424/05 P, EU:C:2007:367, punto 36, e Adam/Commissione, punto 45 supra, EU:C:2008:34, punto 39).

47      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto, sia la delimitazione del periodo di riferimento da prendere in considerazione, sia le conseguenze di una residenza abituale nel paese della sede di servizio durante tale periodo differiscono sostanzialmente in funzione della cittadinanza del funzionario interessato, in particolare secondo che l’interessato possieda o meno, od abbia posseduto o meno nel passato, la cittadinanza del paese della sua sede di servizio. Quest’articolo prevede pertanto due ipotesi, ossia, nel paragrafo 1, lettera a), quella del funzionario che «non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio» e, nel paragrafo 1, lettera b), quella del funzionario «che [ha] o che [ha] avuto» siffatta cittadinanza.

48      Nel primo caso, al funzionario si richiede di non avere abitualmente, durante i cinque anni conclusi sei mesi prima della sua entrata in servizio, risieduto o esercitato la propria attività professionale principale nel territorio europeo dello Stato della sede di servizio. Per il calcolo di detto periodo, non devono essere prese in considerazione le situazioni risultanti da servizi svolti per un altro Stato o un’organizzazione internazionale. Nel secondo caso, il funzionario deve avere risieduto abitualmente, durante il periodo decennale di riferimento concluso all’atto della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo dello Stato della sede di servizio per una ragione diversa dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale.

49      Per quanto concerne, in particolare, il calcolo del periodo di riferimento, occorre osservare che l’eccezione che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto introduce per i periodi di esercizio di funzioni in seno a uno Stato o a un’organizzazione internazionale è formulata in modo diverso riguardo all’eccezione prevista nel paragrafo 1, lettera a), di detto articolo, per la quale esiste del resto una giurisprudenza consolidata nel senso di una neutralizzazione dei periodi in questione (sentenze del 27 settembre 2006, Koistinen/Commissione, T‑259/04, Racc. FP, EU:T:2006:279, punto 35, e del 19 giugno 2007, Asturias Cuerno/Commissione, T‑473/04, Racc. FP, EU:T:2007:184, punto 72).

50      Orbene, dalla giurisprudenza si ricava che, riguardo all’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII allo Statuto, lo svolgimento di servizi per un altro Stato o un’organizzazione internazionale ha come conseguenza il mantenimento di un legame specifico dell’interessato con quest’altro Stato o con questa organizzazione internazionale, che osta pertanto alla nascita di un legame duraturo con lo Stato della sede di servizio e pertanto all’integrazione sufficiente di detto interessato nella società di quest’ultimo Stato (v. sentenza Adam/Commissione, punto 45 supra, EU:C:2008:34, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Posto che il servizio svolto presso uno Stato o un’organizzazione internazionale è ciò che si presume ostacoli la creazione di legami duraturi tra l’interessato e il paese della sede di servizio, una presunzione siffatta è parimenti valida per quanto concerne l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto, a prescindere dal fatto che la formulazione delle due disposizioni sia diversa. Pertanto, occorrerà tenere in considerazione, all’atto del calcolo del periodo decennale di riferimento, i periodi durante i quali l’interessato ha svolto funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale. Infatti, un metodo consistente nel non trarre nessuna conseguenza, per quanto concerne la delimitazione di detto periodo, dal fatto che sia stato svolto un lavoro per conto di uno Stato o di un’organizzazione internazionale violerebbe sia la lettera sia la finalità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto, poiché esso assimilerebbe, in pratica, un lavoro siffatto al lavoro svolto per un qualsiasi altro datore di lavoro.

51      Da ciò consegue che un’interpretazione, quale quella effettuata dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata (punto 50 della sentenza impugnata), diretta a neutralizzare, come in sede di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII allo Statuto, il periodo durante il quale sono state svolte funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale, dando luogo a un analogo prolungamento del periodo di riferimento, è corretta.

52      Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente rilevato, nel punto 51 della sentenza impugnata, che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto non conteneva nessuna indicazione che consentisse di sostenere che non occorresse neutralizzare i periodi di attività svolti per conto di uno Stato o di un’organizzazione internazionale e, di conseguenza, prolungare corrispondentemente il periodo di riferimento.

53      Gli argomenti della ricorrente a favore di una diversa interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto non possono essere accolti. Infatti, l’interpretazione di detta disposizione proposta dalla ricorrente non è assolutamente suffragata dal suo disposto. In diverse occasioni, nelle sue memorie e in udienza, la ricorrente ha sostenuto che occorreva prendere in considerazione le ragioni che avevano determinato il mutamento di residenza del funzionario interessato in un altro paese al fine di stabilire se il periodo durante il quale sono state svolte funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale possa essere neutralizzato per determinare il periodo di riferimento. Da ciò deriverebbe che, quando, come nel caso di specie, l’interessato è già ben installato nel paese in cui ha svolto dette funzioni, e i legami con questo paese non sono rimessi in discussione, non dev’essere effettuata nessuna neutralizzazione.

54      A questo proposito, è giocoforza constatare che, ai sensi della disposizione controversa, il funzionario deve dimostrare di avere risieduto abitualmente fuori del territorio europeo dello Stato della sede di servizio di cui ha o ha avuto la cittadinanza, per una ragione diversa dallo svolgimento di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale. Come precisato dalla giurisprudenza, se il funzionario ha effettivamente risieduto abitualmente fuori del territorio dello Stato della sede di servizio, ma essendo al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale, non si può ritenere che detto funzionario abbia interrotto i legami duraturi stabiliti con il paese della sede di servizio di cui ha o ha avuto la cittadinanza (sentenza del 27 settembre 2000, Lemaître/Commissione, T‑317/99, Racc. FP, EU:T:2000:218, punto 59). Pertanto, è la mera circostanza di essere stato, durante il periodo decennale di riferimento, al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale che fa cadere la presunzione secondo la quale i legami duraturi stabiliti con il paese della sede di servizio, di cui l’interessato ha o ha avuto la cittadinanza, possono essere considerati interrotti.

55      Del resto, la parte della frase «ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del [paese della sede di servizio], per motivi diversi» fa riferimento a una situazione che può essere esaminata solo in modo diacronico in quanto, al fine di concedere il godimento dell’indennità di dislocazione al funzionario cittadino del paese della sede di servizio, detta espressione presuppone che egli abbia risieduto dieci anni fuori di quest’ultimo senza essere stato, durante tutto questo periodo, al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale.

56      Peraltro, come giustamente sottolineato dalla Commissione, un metodo siffatto è conforme alla giurisprudenza secondo la quale il sistema complessivo introdotto dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto è destinato ad essere applicato in base a criteri semplici e oggettivi (sentenze dell’8 aprile 1992, Costacurta Gelabert/Commissione, T‑18/91, Racc., EU:T:1992:56, punto 42, e del 13 aprile 2000, Reichert/Parlamento, T‑18/98, Racc. FP, EU:T:2000:113, punto 25). Viceversa, un esame nel merito dei vari motivi che abbiano indotto l’interessato a lasciare il paese di cui ha o ha avuto la cittadinanza e a installarsi in un altro paese, quale prefigurato dalla ricorrente, sarebbe necessariamente basato su valutazioni di carattere soggettivo.

57      A questo riguardo, occorre parimenti osservare che l’argomento che la ricorrente trae dal punto 68 della sentenza del 25 settembre 2007, Cavallaro/Commissione (F‑108/05, Racc. FP, EU:F:2007:164), dalla stessa reiterato in udienza, ossia che la giurisprudenza non osterebbe a un’interpretazione siffatta di carattere soggettivo, deriva da una lettura errata e monca di detta sentenza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica, nel punto 68 di detta sentenza, si limita a enunciare, respingendola, un’interpretazione particolarmente restrittiva dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto, secondo la quale il mero fatto di avere lavorato per un’organizzazione internazionale, anche per un brevissimo periodo, potrebbe provocare in qualche modo un’interruzione del periodo decennale di riferimento e non una neutralizzazione.

58      L’interpretazione che la ricorrente dà dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto è inconciliabile, di conseguenza, sia con la lettera, sia con gli scopi di tale disposizione. Del resto, dall’articolo 4 dell’allegato VII allo Statuto non si può assolutamente inferire che i suoi autori abbiano avuto l’intenzione di attribuire un’importanza particolare al momento del trasferimento della residenza fuori dello Stato, di cui l’interessato ha o ha avuto la cittadinanza, o alle ragioni che abbiano determinato un siffatto trasferimento.

59      Questa conclusione non può essere inficiata dall’esistenza di stretti legami, che del resto non sono stati messi in discussione nella sentenza impugnata, che la ricorrente afferma di aver stabilito con l’Italia. Infatti, dal disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto risulta che l’esistenza di legami del genere non può togliere rilievo alla circostanza che, per una parte del periodo di riferimento, la ricorrente ha risieduto in Italia per lavorare al servizio di organizzazioni internazionali.

60      Quanto poi all’argomento della ricorrente relativo a un esame insufficiente della documentazione da essa prodotta dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, esso dev’essere dichiarato irricevibile. Infatti, la ricorrente si limita a criticare in modo generico il ragionamento seguito dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2008, Speiser/Parlamento, T‑390/07 P, Racc. FP, EU:T:2008:480, punti 35 e 36).

61      Là dove quest’argomento possa essere inteso come volto a censurare una presunta violazione dell’obbligo di motivazione, occorre osservare che, in base a una giurisprudenza consolidata, l’obbligo di motivare le sentenze che incombe al Tribunale della funzione pubblica, ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I a detto Statuto, non impone a quest’ultimo di fornire una motivazione che segua esaustivamente e uno ad uno i ragionamenti sviluppati dalle parti in causa. Pertanto, la motivazione può essere implicita, a condizione che essa consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali le misure in questione sono state adottate e al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (v. sentenza del 2 luglio 2010, Lafili/Commissione, T‑485/08 P, Racc. FP, EU:T:2010:274, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

62      Nel caso di specie, come sottolinea giustamente la Commissione, il ragionamento seguito dal Tribunale della funzione pubblica si evince chiaramente dalla sentenza impugnata. In particolare, la motivazione contenuta nei punti da 44 a 51 di quest’ultima consente di comprendere le ragioni per le quali il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso, determinando anzitutto il periodo di riferimento per poi escludere che la ricorrente avesse risieduto fuori della Lituania per almeno dieci anni prima della sua entrata in servizio presso l’EIGE, tenuto conto della neutralizzazione degli anni durante i quali la ricorrente aveva lavorato al servizio dell’ETF e dell’EFSA in Italia.

63      Infine, per quanto concerne la doglianza nei confronti del Tribunale della funzione pubblica, di non avere esaminato la censura sollevata nei confronti della decisione controversa riguardante il tirocinio svolto dalla ricorrente in Lituania, è importante ricordare che, conformemente all’articolo 36 dello Statuto della Corte, che è ad esso applicabile in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I a detto Statuto, il Tribunale della funzione pubblica è tenuto a pronunciarsi sulle conclusioni del ricorso e a motivare la propria decisione. Le sentenze del Tribunale della funzione pubblica devono essere sufficientemente motivate affinché il Tribunale sia in grado di svolgere il suo controllo giurisdizionale (v. sentenza del 19 novembre 2009, Michail/Commissione, T‑49/08 P, Racc. FP, EU:T:2009:456, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). Qualsiasi motivo relativo a un presunto vizio nella risposta del Tribunale della funzione pubblica a un motivo o a una censura dedotti in primo grado equivale sostanzialmente alla denuncia di una violazione dell’obbligo, incombente a quest’ultimo, di motivare le proprie decisioni (sentenza dell’8 giugno 2009, Krcova/Corte di giustizia, T‑498/07 P, Racc. FP, EU:T:2009:178, punto 34).

64      A questo proposito occorre anzitutto respingere come infondata l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti di questa doglianza. Infatti, contrariamente a quanto da quest’ultima sostenuto, la ricorrente non critica, mediante detta doglianza, valutazioni in fatto contenute nella sentenza impugnata bensì invoca sostanzialmente una violazione dell’obbligo di motivazione che vizierebbe quest’ultima. Ebbene, la questione di accertare se la motivazione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica soddisfi le prescrizioni dell’articolo 36 dello Statuto della Corte è una questione di diritto che, come tale, può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, Strobl/Commissione, T‑630/11 P, Racc. FP, EU:T:2012:653, punto 76; v. parimenti, per analogia, sentenza dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, Racc., EU:C:2007:88, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

65      Per quanto riguarda la fondatezza di questa stessa censura, occorre precisare che, nei punti 52 e 53 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che la ricorrente non aveva risieduto fuori della Lituania per almeno dieci anni prima della sua entrata in servizio in seno all’EIGE a Vilnius, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto, e che pertanto non era necessario determinare se il periodo durante il quale la ricorrente aveva effettuato un tirocinio in seno al Comitato per lo sviluppo della società dell’informazione presso il governo lituano dovesse essere neutralizzato.

66      In sostanza, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente constatato il carattere ininfluente della censura dedotta dalla ricorrente. Esso ha così fornito una motivazione sufficiente, in quanto ha consentito alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali non aveva accolto la sua censura, e al Tribunale di esercitare il proprio controllo giurisdizionale.

67      La doglianza relativa alla mancata risposta alla censura dedotta nei confronti della decisione controversa, riguardante il tirocinio svolto in Lituania, dev’essere pertanto considerata infondata per la parte incentrata sostanzialmente su una violazione dell’obbligo di motivazione, e pertanto dev’essere respinta.

68      Interrogata in udienza sulla natura di questa censura, la ricorrente ha dichiarato che mediante quest’ultima essa mirava in realtà a chiedere al Tribunale, nell’ipotesi in cui dovesse accogliere il ricorso e di conseguenza annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa, di non prendere in considerazione il periodo di tirocinio svolto in Lituania. Ebbene, indipendentemente dalla questione di accertare se una siffatta interpretazione a posteriori di tale censura possa conciliarsi con le memorie della ricorrente, è giocoforza constatare che una censura del genere non può assolutamente giustificare una domanda di annullamento della sentenza impugnata.

69      Poiché tutte le censure della ricorrente sono state dichiarate irricevibili o infondate, il primo motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo a una violazione del principio della parità di trattamento

70      Con il suo terzo motivo di impugnazione, la ricorrente critica il Tribunale della funzione pubblica per avere violato il principio della parità di trattamento in quanto esso ha trattato in modo uguale, da un lato, la situazione di una persona che avesse abbandonato il proprio paese d’origine per lavorare al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale – senza pertanto «recidere i contatti» con il proprio paese d’origine – e, dall’altro, quella di una persona che avesse abbandonato il proprio paese d’origine per installarsi in uno Stato per altri motivi – nel caso di specie, per motivi affettivi e familiari – tale da poter comportare la rottura dei legami con il paese d’origine e che, solo in seguito, avesse svolto funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale.

71      La Commissione si oppone all’argomento della ricorrente.

72      Per giurisprudenza consolidata, il principio generale della parità di trattamento è un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che impone che situazioni paragonabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate in modo uguale, a meno che un siffatto trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenze del 19 ottobre 1977, Ruckdeschel e a., 117/76 e 16/77, Racc., EU:C:1977:160, punto 7, e del 16 ottobre 1980, Hochstrass/Corte di giustizia, 147/79, Racc., EU:C:1980:238, punto 7; v. sentenza del 20 febbraio 2009, Commissione/Bertolete e a., da T‑359/07 P a T‑361/07 P, Racc. FP, EU:T:2009:40, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, sussiste violazione del principio della parità di trattamento quando a due categorie di persone, le cui situazioni in fatto e in diritto non presentino differenze sostanziali, sia applicato un trattamento diverso o quando situazioni diverse siano trattate in modo identico (sentenza del 15 marzo 1994, La Pietra/Commissione, T‑100/92, Racc. FP, EU:T:1994:28, punto 50, e v. sentenza Commissione/Bertolete e a., cit., EU:T:2009:40, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

73      L’argomento della ricorrente fa riferimento alla seconda ipotesi, ossia al trattamento identico di situazioni che si asseriscono diverse.

74      A questo proposito occorre parimenti rilevare che la violazione del principio della parità di trattamento a causa di un trattamento diverso presuppone che le situazioni in esame siano paragonabili alla luce del complesso degli elementi che le contraddistinguono tra cui, segnatamente, l’oggetto e lo scopo dell’atto dell’Unione che istituisce la distinzione in questione e i principi e obiettivi dell’ambito in cui si inserisce l’atto in questione (v. sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, Racc., EU:C:2008:728, punti 25 e 26 e giurisprudenza ivi citata).

75      Da ciò si può dedurre che, all’atto dell’esame volto ad accertare se un trattamento identico sia stato riservato a situazioni diverse, si deve anche tener conto del complesso degli elementi che contraddistinguono queste situazioni.

76      Occorre inoltre rilevare che, affinché si possa addebitare all’istituzione interessata una violazione del principio della parità di trattamento, occorre che il trattamento in questione abbia comportato uno svantaggio per determinate persone rispetto ad altre (v., in tal senso e per analogia, sentenza Arcelor Atlantique et Lorraine e a., punto 74 supra, EU:C:2008:728, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

77      Ebbene, come rilevato nei precedenti punti da 52 a 58, il ragionamento della ricorrente si basa sulla premessa errata che il periodo trascorso al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale debba essere neutralizzato solo se l’esercizio di queste funzioni costituisca la ragione del trasferimento dell’interessato fuori del suo paese di origine. Infatti, come ammesso dalla ricorrente in udienza, la violazione del principio della parità di trattamento che essa lamenta presuppone che la sua tesi sia giuridicamente fondata, ossia che la posizione di un funzionario che ha abbandonato il proprio paese di origine per lavorare al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale sia diversa dalla sua, dato che essa ha deciso di abbandonare il proprio paese d’origine, la Lituania, e di installarsi in Italia per ragioni personali e non per ivi esercitare funzioni al servizio dell’ETF e dell’EFSA.

78      Come pone in evidenza la Commissione nelle sue memorie, ciò che importa, ai fini del calcolo del periodo decennale di riferimento, è unicamente il fatto che il funzionario o l’agente temporaneo interessato abbia risieduto fuori del proprio paese d’origine per ragioni diverse dal servizio svolto per uno Stato o per una o più organizzazioni internazionali. Viceversa, dal disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto non risulta assolutamente che i motivi che hanno determinato il trasferimento o la decisione di rimanere nel nuovo paese debbano essere presi in considerazione ai fini della concessione dell’indennità di dislocazione.

79      Nel caso di specie, è pacifico che, durante il periodo di riferimento, la ricorrente è stata al servizio, per più di quattro anni, dell’ETF e dell’EFSA, che, come precisato nel precedente punto 33, sono organizzazioni internazionali, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto. Per le ragioni esposte in sede di valutazione del primo motivo – al quale, come dichiarato dalla ricorrente in udienza, il presente motivo è strettamente connesso – questi anni non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo decennale di riferimento.

80      Poiché il fatto che la ricorrente abbia deciso di installarsi in Italia per ragioni diverse dalla sua assunzione al servizio di dette organizzazioni internazionali, che del resto non è messo in discussione dalla sentenza impugnata, è irrilevante, nessuna violazione del principio della parità di trattamento può essere addebitata al Tribunale della funzione pubblica.

81      Alla luce di ciò, occorre constatare che la ricorrente non ha dimostrato nessuna violazione del principio della parità di trattamento.

82      Da ciò discende che il terzo motivo dev’essere parimenti respinto e, di conseguenza, l’impugnazione nella sua integralità.

 Sulle spese

83      Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

84      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 144 del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

85      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente in sede d’impugnazione, è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La sig.ra Diana Grazyte sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Jaeger

Prek

Berardis

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 settembre 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.