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Sentenza del Tribunale del 3 giugno 2015 – BP / FRA

(Causa T-658/13 P)1

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Agente contrattuale – Personale dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato per un tempo indeterminato – Diritto ad essere sentito – Riassegnazione a un diverso servizio sino alla scadenza del contratto – Valutazione degli elementi di fatto – Snaturamento degli elementi di prova – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BP (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (rappresentanti: M. Kjærum, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 30 settembre 2013, BP/FRA (F-38/12, RaccPI, EU:F:2013:138) e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 30 settembre 2013, BP/FRA (F-38/12, RaccPI, EU:F:2013:138)è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto contro la decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) contenuta in una lettera del 27 febbraio 2012, di non rinnovare il contratto di assunzione di BP in qualità di agente contrattuale.

La decisione della FRA, contenuta in una lettera del 27 febbraio 2012, di non rinnovare il contratto di assunzione di BP in qualità di agente contrattuale è annullata.

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

La BP e la FRA sopportano le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.

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1 GU C 61 dell’1.3.2014.