Language of document : ECLI:EU:T:2015:449

Causa T‑657/13

BH Stores BV

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ALEX – Marchi nazionali denominativi e figurativo ALEX – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 – Assenza di somiglianza tra i prodotti e servizi contraddistinti dai marchi in conflitto – Assenza di rischio di confusione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 2 luglio 2015

1.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Legittimità della decisione di una commissione di ricorso emessa in sede di opposizione – Contestazione mediante deduzione di fatti nuovi – Inammissibilità – Considerazione, ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione, di giurisprudenza dell’Unione o di giurisprudenza nazionale o internazionale non evocata dinanzi agli organi dell’Ufficio – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

2.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase)

3.      Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo ALEX e marchi denominativi e figurativo ALEX

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Sovrapposizione tra due categorie di prodotti aventi diversa destinazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 25, 26)

2.      A norma dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, le decisioni dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) devono essere motivate. Secondo una costante giurisprudenza, tale obbligo ha la stessa portata di quello sancito dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e la motivazione prescritta da detto articolo deve fare apparire in forma chiara e non equivocabile l’iter logico seguito dall’autore dell’atto. Infatti, l’obbligo di motivazione delle decisioni dell’Ufficio persegue il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione.

Dalla giurisprudenza risulta che la questione se la motivazione di una decisione soddisfi tali requisiti dev’essere valutata alla luce non soltanto della formulazione della stessa, ma altresì del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

Da una giurisprudenza costante risulta che non si può pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti al loro cospetto dalle parti. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata e al giudice competente di disporre degli elementi necessari per esercitare il proprio controllo. È sufficiente che le commissioni di ricorso espongano i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione.

(v. punti 29‑31)

3.      Le decisioni che le commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sono chiamate ad adottare, in forza del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la loro legittimità dev’essere valutata in base unicamente a detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non alla prassi decisionale che le precede.

Ciò premesso, l’Ufficio è tenuto a esercitare le proprie competenze in conformità ai principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione. Alla luce di questi ultimi due principi, l’Ufficio, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione di un marchio comunitario, deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. I principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono tuttavia conciliarsi con il rispetto della legittimità. Conseguentemente, nessuna parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica. Del resto, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione dev’essere rigoroso e completo e avvenire in ogni caso concreto.

Il regime comunitario dei marchi rappresenta, peraltro, un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme che persegue obiettivi suoi propri e la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale. Da una giurisprudenza costante risulta che le registrazioni effettuate finora negli Stati membri rappresentano meri elementi che, senza essere determinanti, possono semplicemente essere presi in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario.

(v. punti 42, 90, 92)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 48, 49, 95)

5.      Per i membri del grande pubblico in Germania non sussiste rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, tra il segno denominativo ALEX, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per «giocattoli per il bagno per bambini» e «giocattoli di attività per l’educazione e lo sviluppo dei bambini» compresi nella classe 28 ai sensi dell’accordo di Nizza, e i marchi denominativi e figurativo ALEX, già registrati in Germania per «articoli sportivi» compresi nella medesima classe, giacché i prodotti non sono simili.

In primo luogo, i giocattoli contrassegnati dal marchio richiesto hanno natura diversa da quella degli «articoli sportivi» contrassegnati dai marchi anteriori. In particolare, l’esistenza di una forma semplificata e di un formato ridotto per i «giocattoli di attività per l’educazione e lo sviluppo dei bambini» consente piuttosto di distinguerli dagli «articoli sportivi» e non di confonderli con questi ultimi. I «giocattoli di attività per l’educazione e lo sviluppo dei bambini», come indica la stessa denominazione, sono destinati a bambini relativamente piccoli e si distinguono dagli «articoli sportivi» (anche se li imitano) per una minore tecnicità, un aspetto differente (formato ridotto, peso modesto), una sicurezza adeguata ai bambini conformemente alla direttiva 2009/48, sulla sicurezza dei giocattoli, nonché per il prezzo generalmente inferiore. Un set da minigolf, per riprendere un esempio dei prodotti contrassegnati dal marchio richiesto addotto dalla ricorrente, sarà adeguato alla statura dei bambini, le mazze non avranno la precisione delle vere mazze da golf e saranno in plastica leggera. Tale ragionamento si applica a fortiori ai «giocattoli per il bagno per bambini», i quali non hanno equivalenti «sportivi».

In secondo luogo, i prodotti controversi hanno una destinazione sostanzialmente differente. Gli «articoli sportivi» sono destinati ad allenare il corpo mediante l’esercizio fisico, mentre i «giocattoli di attività per l’educazione e lo sviluppo dei bambini» mirano contemporaneamente a divertire e a educare i bambini. Inoltre, i «giocattoli per il bagno» sono chiaramente volti unicamente a divertire i bambini piccoli. La finalità di mero divertimento dei «giocattoli per il bagno per bambini» è ancora più evidente rispetto ai «giocattoli di attività per l’educazione e lo sviluppo dei bambini».

Avendo natura e destinazione differenti, i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto non sono intercambiabili e dunque non sono in concorrenza. In ogni caso, se è vero che talvolta, all’occorrenza, può riscontrarsi una certa intercambiabilità tra i prodotti in esame, essa sussiste unicamente in una direzione, vale a dire nel senso che soltanto i consumatori di taluni giocattoli contrassegnati dal marchio richiesto potrebbero volgersi verso i corrispondenti «articoli sportivi», contrassegnati dai marchi anteriori, in caso di aumento del prezzo di tali giocattoli. È evidente che, anche se il prezzo degli «articoli sportivi» aumentasse, i consumatori di questi ultimi non ripiegherebbero per ciò solo sui predetti giocattoli al fine di sostituire veri «articoli sportivi».

In terzo luogo, i canali di distribuzione e di fabbricazione dei prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto sono differenti.

Senza una somiglianza tra i prodotti in conflitto non può sussistere alcun rischio di confusione, indipendentemente dall’identità dei segni, poiché non è soddisfatto un requisito indispensabile ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ossia l’identità o la somiglianza dei prodotti.

(v. punti 50, 51, 59, 61, 67, 70, 71, 74, 80, 97)

6.      La circostanza che una destinazione (per esempio l’attività fisica) non ne escluda un’altra (per esempio il tempo libero) e che in uno stesso prodotto possano «intrecciarsi» due destinazioni non osta all’identificazione di una finalità dominante o, altrimenti detto, «primaria» in un prodotto. Per «utilizzo», infatti, occorre intendere l’utilizzo generalmente previsto per un prodotto e non un utilizzo distorto od occasionale. Ne deriva che la sussistenza di una certa «contiguità» o di un’area di sovrapposizione tra due categorie di prodotti aventi destinazioni sostanzialmente differenti non significa che l’insieme dei prodotti oggetto di tali categorie sia necessariamente simile. Dalla giurisprudenza emerge peraltro che il fatto che due prodotti siano, in certa misura, idonei a soddisfare la medesima esigenza non impedisce che il consumatore di riferimento possa percepirli come prodotti diversi.

(v. punti 64‑66)