Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 28 aprile 2021 – Dansk Akvakultur per conto dell’AquaPri A/S / Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Causa C-278/21)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Dansk Akvakultur per conto dell’AquaPri A/S

Resistente: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Interveniente: Landbrug & Fødevarer (a sostegno dell’AquaPri A/S)

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 6, paragrafo 3, [prima frase], della direttiva 92/43 del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva «habitat») 1 , debba essere interpretato nel senso che esso si applica in una situazione come quella del caso di specie in cui è richiesta un’autorizzazione a continuare l’operatività di un allevamento ittico esistente, laddove l’attività e le emissioni di azoto e di altri nutrienti di tale allevamento ittico sono rimaste invariate rispetto all’attività e alle emissioni autorizzate nel 2006, ma in cui, in relazione all’autorizzazione precedente dell’allevamento ittico, non è stata effettuata una valutazione dell’attività complessiva e degli effetti cumulativi di tutti gli allevamenti ittici nella zona, dal momento che le autorità competenti hanno valutato unicamente le emissioni aggiuntive totali di azoto e di altre sostanze provenienti dall’allevamento ittico interessato.

Se, ai fini della risposta alla prima questione, sia rilevante il fatto che il piano nazionale di gestione del bacino idrografico per gli anni dal 2015 al 2021 tenga conto della presenza degli allevamenti ittici nella zona, nella misura in cui tale piano prevede un quantitativo determinato di azoto al fine di garantire che gli allevamenti ittici esistenti nella zona possano sfruttare le loro attuali autorizzazioni di emissione e le emissioni effettive degli allevamenti ittici si mantengono nei limiti stabiliti.

Qualora in una situazione come quella del caso di specie debba essere effettuata una valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, [prima frase], della direttiva «habitat», se l’autorità competente sia tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito di tale valutazione, i limiti delle emissioni di azoto previsti nel piano di gestione del bacino idrografico per gli anni dal 2015 al 2021 e ogni altra informazione e valutazione pertinente che possa risultare dal piano di gestione del bacino idrografico e dal piano Natura 2000 per la zona.

____________

1 GU 1992, L 206, pag. 7.