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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Polonia) il 27 aprile 2021 – BC, DC / X

(Causa C-269/21)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Krakowie

Parti

Ricorrenti: BC, DC

Convenuto: X

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE») nonché l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), debbano essere interpretati nel senso che:

a)     non è un organo giurisdizionale costituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura - la cui composizione è, nella maggior parte dei casi, indipendente dai poteri esecutivo e legislativo - in una situazione in cui, alla luce dell'acquis costituzionale dello Stato membro, è necessario che alla procedura di nomina a giudice partecipi un organo di autogoverno della magistratura che soddisfi tali requisiti, tenuto conto del contesto istituzionale e strutturale, e considerato che:

-    l'obbligo di fornire un parere sulla candidatura alla funzione di giudice incombeva sul collegio dell’organo giurisdizionale, il quale è stato composto in modo tale che la maggior parte dei suoi membri era nominata da un rappresentante del potere esecutivo - il Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny (Ministro della Giustizia - Procuratore Generale),

-    l'attuale Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della magistratura»), eletta in contrasto con le disposizioni costituzionali e legislative polacche, non costituisce un organo indipendente e non è composta da rappresentanti della comunità giudiziaria nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, e di conseguenza non ha presentato validamente alcuna domanda di nomina alla funzione di giudice ai sensi del diritto nazionale,

-    i partecipanti al concorso di nomina non avevano accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;

b)    non soddisfa i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente costituito per legge l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura condizionata da interferenze arbitrarie del potere esecutivo e che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura, la cui composizione è nella maggior parte dei casi indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, o di un altro organo idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato, tenendo conto del fatto che, nel contesto della tradizione giuridica europea, radicata nelle summenzionate disposizioni del TUE e della Carta e posta a fondamento dell’unione di diritto, qual è l'Unione europea, la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura o di un altro organo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo ed idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato nell’ambito di una procedura di nomina a giudice, è necessaria al fine di riconoscere che un organo giurisdizionale nazionale garantisce il livello richiesto di tutela giurisdizionale effettiva nelle cause rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, e, di conseguenza, che sono rispettati il principio della separazione tripartita e dell’equilibrio tra i poteri nonché il principio dello Stato di diritto;

Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, qualora di un organo giurisdizionale faccia parte una persona nominata nelle circostanze descritte al punto 1:

a)    essi ostano all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice di tale persona ad una Sezione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), composta esclusivamente da persone nominate alla funzione di giudice nelle circostanze descritte al punto 1, e le quali, al contempo, prescrivono di soprassedere all’esame delle contestazioni relative alla nomina alla funzione di giudice, tenuto conto del contesto istituzionale e sistemico;

b) essi richiedono, al fine di garantire l'efficacia del diritto europeo, un'interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale che consenta all’organo giurisdizionale di ricusare d'ufficio tale persona escludendola dall’esame della causa sulla base delle disposizioni, applicate per analogia, in materia di ricusazione dei giudici incapaci ad esercitare la funzione giudicante (iudex inhabilis).

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