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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 28 aprile 2021 – EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. / Republik Österreich e Bundesbeschaffung GmbH.

(Causa C-274/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H..

Resistenti: Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH

Questioni pregiudiziali

1.    Se un procedimento diretto all’adozione di un provvedimento cautelare, previsto nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE 1 , come modificata dalla direttiva 2014/23/UE 2 , contemplato in Austria a livello nazionale anche dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, nell’ambito del quale può altresì essere ottenuto, ad esempio, l’inibitoria provvisoria di conclusione di accordi quadro o di contratti di fornitura, rappresenti una controversia in materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 3 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I bis). Se un procedimento di cui alla precedente questione, diretto all’adozione di un provvedimento cautelare, ricada quantomeno nelle materie civili a norma dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Se il procedimento diretto all’adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, costituisca un procedimento diretto all’adozione di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I bis).

2.     Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso di riconoscere al singolo diritti soggettivi nei confronti dello Stato membro e osti all’applicazione di disposizioni nazionali austriache a norma delle quali l’autorità giudiziaria - prima di pronunciarsi su una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a°, della direttiva 89/665/CEE, nel testo di cui alla direttiva 2014/23/UE – debba accertare la tipologia della procedura di aggiudicazione, il valore (stimato) dell’appalto e il valore complessivo delle decisioni separatamente impugnabili oggetto di impugnazione adottate nell’ambito di determinate procedure di aggiudicazione o, eventualmente, anche i lotti di una determinata procedura di aggiudicazione, al fine, se del caso, di pronunciarsi successivamente, tramite il presidente della competente Sezione dell’autorità giudiziaria, sull’integrazione ex post delle spese e, in caso di loro mancato pagamento, di fissare, a pena di decadenza dal diritto azionato – anteriormente o, al più tardi, contestualmente al rigetto della domanda di provvedimenti cautelari per mancato pagamento integrativo delle spese – le spese processuali tramite la sezione dell’autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda stessa, tenuto conto del fatto che in Austria, altrimenti, nell’ambito delle controversie in materia civile, quali ad esempio nel caso di domande di risarcimento del danno o di inibitoria per violazione delle regole della concorrenza, il mancato pagamento delle spese non osta alla decisione della causa, a prescindere dalla questione degli eventuali diritti e spese processuali in qualche misura dovuti e, sempre in un’ottica comparativa a livello austriaco, il mancato pagamento dei diritti di impugnazione in caso di impugnazione di decisioni amministrative o, altresì, dei diritti di impugnazione o di ricorso di annullamento (Revision) per le impugnazioni proposte avverso decisioni dei giudici amministrativi dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) o al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) non comporta il rigetto dell’impugnazione stessa per mancato pagamento dei diritti. e, ad esempio, non implica nemmeno che, nell’ambito di detti procedimenti di impugnazione o di annullamento (Revision), le richieste di riconoscimento dell’effetto sospensivo possano divenire definitive unicamente per effetto della declaratoria di inammissibilità.

2.1.    Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di disposizioni nazionali austriache in base alle quali, in caso di mancato sufficiente versamento di diritti forfettari , prima della pronuncia su una domanda di adozione di un provvedimento cautelare di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, il presidente della Sezione, in veste di giudice unico, debba emanare un ordine di integrazione dei diritti e, in caso di loro mancato pagamento, debba dichiarare l’inammissibilità della domanda stessa, allorché negli altri casi, in Austria, a norma del Gerichtsgebührengesetz (legge sui diritti e le spese giudiziarie) nel caso di azioni civili, la domanda di adozione di un provvedimento d’urgenza presentata unitamente a un ricorso non comporta, in linea di principio, la debenza di diritti forfettari aggiuntivi oltre a quelli dovuti per il ricorso, e anche nel caso delle domande di riconoscimento dell’effetto sospensivo, presentate unitamente all’impugnazione di una decisione dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo), a un ricorso di annullamento (Revision) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof o a un ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshof (che, dal punto di vista funzionale, hanno finalità di tutela identica o analoga a una richiesta di provvedimenti cautelari), non sono dovuti diritti specifici per dette domande accessorie di riconoscimento dell’effetto sospensivo.

3.    Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’imperativo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, del 30.12.1989, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/24/UE 4 , secondo cui occorre prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvoltile, debba essere interpretato nel senso che tale imperativo di celerità conferisca un diritto soggettivo ad ottenere una decisione immediata su una richiesta di adozione di un provvedimento cautelare ostando all’applicazione di disposizioni nazionali austriache in base alle quali il giudice, anche in caso di procedure di aggiudicazione condotte in maniera non trasparente, prima di pronunciarsi su una domanda di adozione di un provvedimento cautelare volto a impedire ulteriori acquisti da parte dell’autorità aggiudicatrice, debba in ogni caso accertare - anche se irrilevanti ai fini della decisione - la tipologia della procedura di aggiudicazione, il valore (stimato) dell’appalto e il valore complessivo delle decisioni separatamente impugnabili oggetto di impugnazione adottate nell’ambito di determinate procedure di aggiudicazione o eventualmente anche i lotti di una determinata procedura di aggiudicazione, al fine, se del caso, di pronunciarsi successivamente, tramite il presidente della Sezione dell’autorità giudiziaria, sull’integrazione ex post delle spese e, in caso di loro mancato pagamento, di fissare, a pena di decadenza dal diritto azionato – anteriormente o, al più tardi, contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di adozione di un provvedimento cautelare per mancato pagamento integrativo delle spese – le spese processuali tramite la sezione dell’autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda stessa.

4.    Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il diritto a un processo equo dinanzi a un tribunale a norma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali 5 debba essere interpretato nel senso che conferisca al singolo diritti soggettivi e osti all’applicazione di disposizioni nazionali austriache in base alle quali il giudice, anche in caso di procedure di aggiudicazione condotte in maniera non trasparente, prima di pronunciarsi su una domanda di adozione di un provvedimento cautelare volto a impedire ulteriori acquisti da parte dell’autorità aggiudicatrice, debba in ogni caso accertare - anche qualora non rilevino ai fini della decisione - la tipologia della procedura di aggiudicazione, il valore (stimato) dell’appalto e il valore complessivo delle decisioni separatamente impugnabili oggetto di impugnazione adottate nell’ambito di determinate procedure di aggiudicazione o eventualmente anche i lotti di una determinata procedura di aggiudicazione, al fine, se del caso, di pronunciarsi successivamente, tramite il presidente della Sezione dell’autorità giudiziaria, sull’integrazione ex post delle spese e, in caso di loro mancato pagamento, di fissare, a pena di decadenza dal diritto azionato – anteriormente o, al più tardi, contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di adozione di un provvedimento cautelare per mancato pagamento integrativo delle spese – le spese processuali tramite la sezione dell’autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda stessa.

5.    Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso di conferire al singolo diritti soggettivi nei confronti dello Stato membro e osta all’applicazione di disposizioni nazionali austriache a norma delle quali, in caso di mancato versamento di diritti forfettari per la richiesta di adozione di un provvedimento cautelare ai sensi della direttiva 89/665/CEE nel testo vigente, spetti unicamente ad una sezione giudiziale di un tribunale amministrativo quale organo giurisdizionale la fissazione dei diritti forfettari (con conseguente riduzione dei possibili mezzi di ricorso riconosciuti al soggetto obbligato al loro versamento), mentre, di norma, in caso di mancato pagamento, i diritti di ricorso, i diritti per la richiesta di provvedimenti cautelari e i diritti di impugnazione sono fissati nel procedimento civile mediante provvedimento a norma del Gerichtliches Einbringungsgesetz (legge sulla riscossione delle somme dovute all’autorità giudiziaria) e, nel diritto amministrativo, i diritti di impugnazione per le impugnazioni proposte dinanzi a un giudice amministrativo o al Verfassungsgerichtshof o i diritti per il ricorso di annullamento (Revision) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, in caso di mancato versamento, sono fissati di norma mediante decisione dell’amministrazione tributaria (vale a dire, il provvedimento di liquidazione dei diritti) contro la quale può sempre essere esperito un mezzo di ricorso dinanzi a un giudice amministrativo e, successivamente, a sua volta, un ricorso di annullamento (Revision) al Verwaltungsgerichtshof o un ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshof.

6.    Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, debba essere interpretato nel senso che la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE costituisca la conclusione di un contratto ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE come modificata dalla direttiva 2014/23/UE.

6.1.    Se la locuzione: «gli appalti basati su tale accordo quadro», contenuta nell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, debba essere intesa nel senso che un appalto basato sull’accordo quadro sussista nel caso in cui l’autorità aggiudicatrice assegni un singolo appalto fondandosi espressamente sull’accordo quadro concluso. Ovvero, se il menzionato passo «gli appalti basati su tale accordo quadro» debba essere interpretato nel senso che, una volta esaurito il quantitativo complessivo dell’accordo quadro ai sensi della sentenza della Corte, C-216/17 6 , punto 64, non sussista più alcun appalto fondato sull’accordo quadro originariamente concluso.

7.    Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, il diritto a un processo equo dinanzi a un tribunale a norma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326/02 IT, pag. 391; in prosieguo: la «Carta») debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una disposizione in base alla quale l’amministrazione aggiudicatrice indicata nella controversia sull’aggiudicazione degli appalti pubblici sia tenuta a fornire, nell’ambito di un procedimento diretto all’emanazione di provvedimenti cautelari, tutte le informazioni necessarie e a presentare tutti i documenti occorrenti – ferma restando, in difetto, la possibilità di sua condanna per carenza –, qualora i rappresentanti o i collaboratori dell’autorità aggiudicatrice medesima - chiamati a comunicare tali informazioni per suo conto - fornendo le relative informazioni o producendo i relativi documenti possano eventualmente esporsi persino al rischio di auto-incriminarsi per condotte penalmente rilevanti .

8.    Se, tenuto conto anche del diritto a un ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta e delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’imperativo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/24/UE, secondo cui le procedure di ricorso devono essere condotte in particolare in maniera efficace, debba essere interpretato nel senso che le disposizioni considerate conferiscano diritti soggettivi ostando all’applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali incomba al ricorrente che chieda di essere tutelato mediante l’adozione di un provvedimento cautelare l’onere di indicare - nella propria richiesta di adozione di un provvedimento di tal genere - la specifica procedura di aggiudicazione e la specifica decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, sebbene, di norma, nell’ambito di procedure di aggiudicazione senza previa pubblicazione, il ricorrente stesso non sappia quante procedure di aggiudicazione non trasparenti siano state condotte dall’autorità aggiudicatrice e quante decisioni di aggiudicazione siano già state adottate nell’ambito di dette procedure non trasparenti.

9.    Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’imperativo dell’equo processo dinanzi a un Tribunale a norma dell’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esame conferisca diritti soggettivi ostando all’applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali incomba al ricorrente che chieda tutela l’onere di indicare nella propria richiesta di adozione di un [provvedimento] cautelare la specifica procedura di aggiudicazione e la specifica decisione dell’amministrazione aggiudicatrice separatamente impugnabile ed anche impugnata, sebbene, di norma, nel caso di una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione per il medesimo non trasparente, il ricorrente non sia in grado di sapere quante procedure di aggiudicazione non trasparenti siano state condotte dall’autorità aggiudicatrice e quante decisioni di aggiudicazione siano già state adottate nell’ambito di dette procedure non trasparenti.

10.    Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell’Unione, l’imperativo dell’equo processo dinanzi a un Tribunale a norma dell’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esame conferisca diritti soggettivi ostando all’applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali il ricorrente che chieda di essere tutelato mediante l’adozione di un provvedimento cautelare sia tenuto al versamento di diritti forfettari di cui non possa prevedere a priori il quantum, poiché, di norma, nel caso di una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione per il medesimo non trasparente, il ricorrente non sia in grado di conoscere se ed eventualmente quante procedure di aggiudicazione non trasparenti e con quale valore stimato dell’appalto siano state condotte dall’amministrazione aggiudicatrice e quante decisioni di aggiudicazione siano già state adottate nell’ambito delle procedure non trasparenti stesse.

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1 Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge (ABl. 1989, L 395, S. 33).

2 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. 2014, L 94, S. 1).

3 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 2012, L 351, S. 1).

4 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. 2014, L 94, S. 65).

5 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012, C 326/02 IT, pag. 391)

6 Urteil vom 19. Dezember 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust et Coopservice, ECLI:EU:C:2018:1034.