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Impugnazione proposta il 19 febbraio 2024 da Alaa Hamoudi avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima sezione) del 13 dicembre 2023, causa T-136/22, Hamoudi / Frontex

(Causa C-136/24 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alaa Hamoudi (rappresentante: F. Gatta, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

pronunciare sentenza definitiva nel merito, nel caso in cui la Corte si ritenesse sufficientemente edotta in base alle informazioni contenute nel fascicolo;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché conduca un esame approfondito dei fatti;

condannare Frontex alle spese sostenute dal ricorrente in primo grado e in sede di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Nella prima parte dell’unico motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto e di qualificazione giuridica dei fatti, avendo valutato, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che gli elementi di prova da lui prodotti, già versati agli atti, «non sono manifestamente idonei a dimostrare adeguatamente gli eventi relativi all’asserito incidente del 28 e 29 aprile 2020». Nella prima parte dell’unico motivo di impugnazione, il ricorrente asserisce che i suddetti errori di qualificazione giuridica degli elementi di prova prodotti dal ricorrente e già versati agli atti rendono giuridicamente erronea la conclusione del Tribunale, al punto 61 dell’ordinanza impugnata, secondo cui il ricorrente «non ha dimostrato il danno reale lamentato e, di conseguenza, la condizione della realtà del danno è chiaramente non soddisfatta», al pari della conclusione, al punto 62 dell’ordinanza impugnata, secondo cui «il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto».

Nella seconda parte dell’unico motivo di impugnazione, il ricorrente adduce che le conclusioni del Tribunale ai punti 61 e 62 dell’ordinanza impugnata costituiscono un errore di diritto e sono inoltre viziate dagli errori del Tribunale nella qualificazione giuridica degli elementi di prova e di informazione richiesti dal ricorrente e che non sono inclusi nel fascicolo di causa. Non avendo ritenuto questi elementi di prova rilevanti ed indispensabili per svolgere un esame completo dei fatti relativi alla condizione della realtà del danno, il Tribunale sarebbe incorso in un errore nella qualificazione giuridica dei fatti.

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