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Ricorso proposto il 13 settembre 2010 - Grebenshikova/UAMI - Volvo Trademark (SOLVO)

(Causa T-394/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elena Grebenshikova (San Pietroburgo, Federazione russa) (rappresentante: avv. M. Björkenfeldt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svezia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 giugno 2010, nel procedimento R 861/2010-1; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Elena Grebenshikova

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "SOLVO", per prodotti appartenenti alla classe 9

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo del Regno Unito "VOLVO", n. 747361, per un'ampia gamma di prodotti o servizi; i marchi denominativi del Regno Unito "VOLVO", nn. 1552528, 1102971, 1552529 e 747362, per un'ampia gamma di prodotti o servizi; i marchi denominativi comunitari "VOLVO", nn. di registrazione 2361087 e 2347193, in particolare per prodotti o servizi appartenenti alle classi 9 e 12

Decisione della divisione di opposizione: integrale rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe applicato in maniera erronea il disposto di tale articolo; violazione da parte della commissione di ricorso del principio generale di diritto comunitario in merito alla parità di trattamento e violazione dell'art. 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), così come violazione dell'art. 2 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

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