Language of document :

Ricorso proposto l'8 agosto 2011 - Western Digital e Western Digital Ireland / Commissione

(Causa T-452/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Western Digital Corp. (Dover, Delaware, Stati Uniti) e Western Digital Ireland, Ltd (Grand Cayman, Isole Cayman) (rappresentanti: F. González Díaz, avvocato, e P. Stuart, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a produrre i questionari da essa inviati a terzi durante la prima e la seconda fase della sua indagine relativa all'acquisizione proposta dalla Western Digital Corporation della Viviti Technologies Ltd. e all'acquisizione proposta dalla Seagate dell'attività relativa ai dischi rigidi della Samsung Electronics Co. Ltd.;

condannare la convenuta ad accordare l'accesso al fascicolo precedente e successivo alla notifica concernente la transazione Seagate, compreso, in particolare, l'accesso alle versioni non riservate di tutta la corrispondenza e al resoconto dei contatti tra la Seagate, la Samsung e la Commissione fino alla data della notifica, e a tutte le comunicazioni interne con la Commissione - tanto nel caso Seagate/Samsung quanto nel caso Western Digital Ireland/Viviti Technologies - per quanto riguarda la priorità delle due transazioni;

annullare la decisione di priorità contenuta nella decisione della Commissione europea 30 maggio 2011, 2011/C 165/04, nel caso COMP/M.6203 - Western Digital Ireland/Viviti Technologies, di aprire una seconda fase d'indagine avente ad oggetto la concentrazione proposta ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 139/2004 1 (GU C 165, pag. 3);

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, con cui si afferma che la convenuta non è competente per adottare una regola di priorità sulla base della data della notifica di una concentrazione.

Secondo motivo, con cui si sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto e ha violato i principi generali di equità e di buona amministrazione, in quanto:

la regola di priorità scelta dalla convenuta non trova fondamento nel diritto dell'Unione, non segue la giurisprudenza consolidata e non è insita nel sistema di controllo delle concentrazioni;

la regola di priorità scelta dalla convenuta conduce a risultati politici scorretti;

la regola di priorità scelta dalla Commissione viola principi generali di diritto.

Terzo motivo, con cui si sostiene che la convenuta ha violato il legittimo affidamento delle ricorrenti in ordine al fatto che l'acquisizione della Viviti Technologies Ltd proposta dalla Western Digital Corporation sarebbe stata valutata alla luce della struttura di mercato esistente all'epoca in cui l'acquisizione è stata firmata, annunciata e previamente notificata alla Commissione.

Quarto motivo, con cui si afferma che la convenuta ha violato i principi di buona amministrazione, equità, proporzionalità e non discriminazione, imponendo alle ricorrenti oneri aggiuntivi e omettendo di comunicare che vi era stata una transazione parallela con incidenza sugli stessi mercati pertinenti.

____________

1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24, pag. 1).