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Ricorso proposto il 10 agosto 2011 - Galileo International Technology / UAMI -ESA (GALILEO)

(Causa T-450/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados) (rappresentanti S. Malynicz, Barrister, M. Blair e K. Gilbert, Solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: European Space Agency (ESA) (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 aprile 2011, procedimento R 1423/2005-1.

Condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo "GALILEO" per servizi appartenenti alla classe 42 - Richiesta di marchio comunitario n. 2742237

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 1701167, del marchio denominativo "GALILEO" per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 39, 41 e 42; Registrazione di marchio comunitario n. 2157501, del marchio denominativo "GALILEO" per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 38, 39, 41 e 42; Registrazione di marchio comunitario n. 516799, del marchio figurativo "powered by GALILEO", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 38, 39, 41 e 42; Registrazione di marchio comunitario n. 330084, del marchio figurativo "GALILEO INTERNATIONAL", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 39, 41 e 42; Registrazione di marchio comunitario n. 2159069, del marchio figurativo "GALILEO INTERNATIONAL", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 38, 39, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha valutato che vi fosse un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi coperti dal marchio comunitario anteriore e i servizi coperti dal marchio comunitario impugnato. In particolare, la commissione di ricorso ha omesso di valutare che una parte dei prodotti e dei servizi rilevanti potrebbero essere complementari, nonché destinati al medesimo consumatore e per lo stesso scopo. La conclusione della commissione di ricorso che non sussiste rischio di confusione è viziata de un errore, alla luce delle evidenti somiglianze tra i marchi e del fatto che un grado di somiglianza inferiore tra tali prodotti o servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra marchi.

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