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Ricorso proposto l'11 agosto 2011 - Luna International / UAMI- Asteris (Al bustan)

(Causa T-454/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Luna International (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Asteris Industrial and Commercial Company SA (Atene, Grecia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 20 maggio 2011, nel procedimento R 1358/2008 -2;

Condannare il convenuto e l'altra parte nel procedimento a sostenere le proprie spese, oltre a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Il marchio figurativo "Al bustan" per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 32 - registrazione del marchio comunitario n. 3540846.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte richiedente la dichiarazione di invalidità ha basato il proprio ricorso sugli artt. 51, n. 1, lett. b) e 52, n. 1, lett. a) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, nonché sulla registrazione greca anteriore n. 137497 del marchio figurativo "AL BUSTAN" per merci della classe 29.

Decisione della divisione di annullamento: Dichiarazione di invalidità del marchio comunitario con riferimento a parte dei prodotti contestati.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 53, n. 1, 57, n. 2 e 57, n. 3 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il proprietario del precedente marchio nazionale avesse fornito la prova che durante i cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di invalidità il marchio anteriore era stato effettivamente utilizzato nello Stato membro in cui era stato registrato con riferimento ai prodotti per i quali era stato registrato, o che vi erano valide ragioni per il mancato utilizzo. Inoltre la commissione di ricorso ha tratto indebitamente argomenti da materiale avente valore probatorio scarso o nullo.

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