Language of document : ECLI:EU:T:2013:595

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

14 novembre 2013

Causa T‑455/11 P

Ufficio europeo di polizia (Europol)

contro

Andreas Kalmár

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale dell’Europol – Contratto a tempo determinato – Licenziamento – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Indennità pecuniaria»

Oggetto: Impugnazione diretta al parziale annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 26 maggio 2011, Kalmár/Europol (F‑83/09).

Decisione: L’impugnazione è respinta. L’Ufficio europeo di polizia (Europol) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Andreas Kalmár nell’ambito del presente procedimento.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Violazione del divieto di statuire ultra petita – Riqualificazione da parte del Tribunale della funzione pubblica dei motivi invocati dal ricorrente – Violazione dei diritti della difesa – Motivi infondati

2.      Funzionari – Agenti dell’Europol – Decisione che pregiudica la situazione amministrativa di un agente – Risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Sindacato giurisdizionale

[Statuto del personale dell’Europol, art. 94, § 1, b)]

3.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Decisione esplicita di rigetto del reclamo – Qualificazione giuridica – Pertinenza

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della valutazione dei fatti – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

5.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

[Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, primo comma, c)]

6.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente – Portata dell’obbligo di motivazione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26‑29)

2.      Sebbene l’amministrazione disponga di un ampio potere discrezionale con riferimento alla decisione di risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato, il controllo del rispetto delle garanzie introdotte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nelle procedure amministrative riveste un’importanza fondamentale. Tra tali garanzie figura, in particolare, l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie.

(v. punto 33)

Riferimento:

Tribunale: 8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Racc. pag. II‑2841, punto 163, e la giurisprudenza citata

3.      Le conclusioni dirette contro il rigetto di un reclamo hanno l’effetto di sottoporre al sindacato del giudice l’atto contro cui è stato presentato il reclamo e sono come tali prive di contenuto autonomo. Qualora una decisione di rigetto di un reclamo abbia introdotto precisazioni con riferimento alle censure da ultimo considerate nei confronti di un funzionario, la concreta individuazione delle censure formulate nei confronti di quest’ultimo deve risultare da una lettura combinata delle decisioni iniziali e di rigetto del reclamo.

La questione se la decisione di rigetto del reclamo costituisca atto lesivo è pertinente soltanto qualora il ricorso avverso le decisioni iniziali sia respinto perché tardivo. In tal caso, la qualificazione della decisione di rigetto del reclamo può comportare la riapertura dei termini per il ricorso contenzioso.

(v. punti 41 e 42)

Riferimento:

Tribunale: 12 dicembre 2002, Morello/Commissione, T‑338/00 e T‑376/00, Racc. PI pagg. I‑A‑301 e II‑1457, punti 34 e 35; 10 giugno 2004, Eveillard/Commissione, T‑258/01, Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑747, punto 31; 14 ottobre 2004, Sandini/Corte di giustizia, T‑389/02, Racc. PI pagg. I‑A‑295 e II‑1339, punto 49; 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, Racc. pag. II‑1173, punto 43, e la giurisprudenza citata

4.      Il giudice di primo grado è l’unico competente, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo a lui sottoposti e, dall’altra, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto, soggetta, in quanto tale, al sindacato del Tribunale. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa senza che occorra procedere ad nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Il Tribunale della funzione pubblica può concludere, senza incorrere in uno snaturamento dei fatti, che un’istituzione non ha effettuato un esame completo e circostanziato degli elementi di fatto pertinenti e non trascurabili, nel contesto di una decisione di licenziamento, qualora essa si sia riferita, dettagliatamente, ad un elemento negativo del comportamento di un funzionario nel passato e non abbia fatto altrettanto con riferimento agli elementi positivi risultanti dal fascicolo personale.

(v. punti 64 e 66)

Riferimento:

Tribunale: 8 settembre 2008, Kerstens/Commissione, T‑222/07 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑37 e II‑B‑1‑267, punti 60‑62, e la giurisprudenza citata

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 75)

Riferimento:

Tribunale: ETF/Landgren, cit., punto 140

6.      L’obbligo di motivare le sentenze, incombente al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di detto Statuto, impone a quest’ultimo di motivare le sue sentenze per consentire agli interessati di conoscere i motivi per i quali il Tribunale della funzione pubblica non ha accolto i loro argomenti e al Tribunale di disporre di elementi sufficienti per esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.

(v. punto 76)

Riferimento:

Corte: 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, Racc. pag. I‑6413, punto 135, e la giurisprudenza citata