Language of document : ECLI:EU:T:2005:380

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

27 ottobre 2005 (*)

«Marchio comunitario – Marchio olfattivo Odore di fragola matura – Impedimento assoluto alla registrazione – Segno non rappresentabile graficamente – Art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94»

Nella causa T‑305/04,

Eden SARL, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall’avv. M. Antoine‑Lalance,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 maggio 2004 (procedimento R 591/2003‑1), relativo alla domanda di registrazione del segno olfattivo Odore di fragola matura, come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2004,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2004,

a seguito dell’udienza del 21 aprile 2005,

ha emesso la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 26 marzo 1999 la Laboratoires France Parfum SA (in prosieguo: la «LFP») ha presentato all’ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegno e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno olfattivo, non visivamente percettibile, descritto dalle parole «odore di fragola matura» e accompagnato dalla seguente immagine a colori:


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3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classi 3, 16, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

–        classe 3: «Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare ed abradere, saponi, saponi deodoranti, prodotti di profumeria, eau de toilette, lozioni profumate, oli essenziali, oli di mandorle e latti di mandorle ad uso cosmetico, latti da toilette, tinte, antitraspiranti, cosmetici, rossetti per le labbra, ovatta ad uso cosmetico, fondotinta, prodotti cosmetici per la cura della pelle, preparati cosmetici per il bagno, bastoncini ovattati ad uso cosmetico, creme cosmetiche, matite ad uso cosmetico, prodotti per struccare, belletti, mascherine di carta per truccare gli occhi, lacche per unghie a uso cosmetico, pomate ad uso cosmetico, preparati cosmetici per l’abbronzatura della pelle, shampoo, lozioni per i capelli, tinture cosmetiche, prodotti per la rasatura, lozioni dopobarba, dentifrici, preparati per la cura della bocca ad uso non medico, talco per toilette, prodotti depilatori, lozioni per i capelli, bagni d’oli per i capelli, prodotti di profumeria, pietre per ammorbidire, per abradere, pietre pomice»;

–        classe 16: «Articoli di cartoleria, penne stilografiche, matite, portamatite, gomme, fogli di carta, quaderni, carte assorbenti, blocchi di carta, prodotti di stampa, libri, riviste, giornali, periodici, materiale di istruzione o didattico (ad eccezione degli apparecchi), carte da gioco»;

–        classe 18: «Prodotti in cuoio e sue imitazioni (ad eccezione degli astucci adattati ai prodotti che sono destinati a contenere, dei guanti e delle cinture), portafogli, portachiavi, portamonete, borse, borse da viaggio, cartelle, articoli da selleria, bauli e valigie, tracolle adattabili a veicoli a due ruote, coperte in pelle; ombrelli, canne da passeggio; vestiti, in particolare pantaloni, camicie e camicette, gonne e vestiti, indumenti intimi, giubbotti e cappotti, calzature, cappelleria, e ogni indumento ad uso sportivo, indumenti di cuoio»;

–        classe 25: «Vestiti (abbigliamento), indumenti intimi (abbigliamento), mutandine, mutande, slip, tee‑shirts, combinazioni (vestiti e indumenti intimi), biancheria, costumi, cravatte, camicie, camicette, sciarpe, gonne, sottogonne, reggiseno, cappotti, pantaloni, accappatoi, giacche, costumi da bagno, costumi da spiaggia, vesti, vestaglie, calze, sottopiedi; calzature, stivali, sandali, scarpe da sport; cappelleria, berretti, copricapi».

4        Con decisione 7 agosto 2003, l’esaminatore respingeva la domanda ai sensi dell’art. 38 del regolamento n. 40/94 con la motivazione, da un lato, che il segno olfattivo richiesto non era idoneo ad essere graficamente rappresentato ed era di conseguenza in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. a), del detto regolamento e, dall’altro lato, che era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento per quanto riguarda taluni dei prodotti rivendicati.

5        Il 6 ottobre 2003 la LFP ha presentato un ricorso presso l’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell’esaminatore.

6        Con decisione 24 maggio 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso per il motivo che il segno richiesto non era idoneo a costituire oggetto di una rappresentazione grafica ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, e che di conseguenza si trovava di fronte all’impedimento previsto all’art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.

7        Con atto 21 dicembre 2000, la LFP veniva ceduta alla ricorrente. Il 9 luglio 2004 tale cessione veniva comunicata all’UAMI, il quale il 20 luglio 2004 notificava la registrazione del trasferimento della domanda di marchio comunitario di cui trattasi a favore della ricorrente.

 Conclusioni delle parti

8        La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

9        L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

10      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva un motivo unico che deduce la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.

 Argomenti delle parti

11      La ricorrente ricorda che la Corte, nella sentenza 12 dicembre 2002, causa C‑273/00, Sieckmann (Racc. pag. I‑11737), ha giudicato che i segni che non sono di per sé suscettibili di essere percepiti visivamente possono costituire un marchio di impresa, a condizione che possano essere oggetto di una rappresentazione grafica. La ricorrente sottolinea che, in questo caso, la Corte ha rilevato che la rappresentazione grafica di un odore può essere fatta mediante figure, linee o caratteri e deve essere «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva» (punto 55 della sentenza). Ricorda che per quanto più esattamente riguarda i segni olfattivi, la Corte ha giudicato che «i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi» (punto 73 della sentenza).

12      La ricorrente rimprovera alla commissione di ricorso di aver trasposto tale giurisprudenza al caso di specie senza prendere in considerazione le caratteristiche della domanda di registrazione di cui trattasi.

13      In primo luogo, ha sostenuto che, a differenza della domanda di cui alla citata sentenza Sieckmann, la presente domanda di registrazione non contiene né campioni né formula chimica. Ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare se la rappresentazione grafica contenuta nella domanda di registrazione, costituita da una descrizione verbale e da una raffigurazione a colori di una fragola matura, soddisfacesse la condizione di cui all’art. 4 del regolamento n. 40/94.

14      In secondo luogo, la ricorrente considera che la commissione di ricorso ha proceduto ad un’erronea analisi degli elementi grafici che costituiscono la domanda di registrazione.

15      Per quanto riguarda in primo luogo la rappresentazione verbale, la ricorrente sostiene, rispondendo all’argomento secondo cui la descrizione del marchio di cui alla domanda di registrazione può essere interpretata in modo soggettivo, che tale rilievo è privo di pertinenza dal momento che ogni segno può essere percepito in modo differente da un individuo all’altro. Considera che un segno deve essere unicamente idoneo a distinguere i prodotti da esso designati e che, perché un marchio soddisfi la sua funzione, è sufficiente che esso sia percepito come tale da un essere umano. Per ogni segno, il consumatore assocerebbe intellettualmente la forma che egli percepisce e il segno di cui trattasi, in funzione della sua cultura e delle sue esperienze sensoriali.

16      Facendo riferimento alla citata sentenza Sieckmann, la ricorrente sostiene che è sufficiente che la rappresentazione grafica sia «non equivoca» e che non si rende necessario ricercare se tale rappresentazione sarà percepita in modo più o meno soggettivo dal consumatore. Considera in questo senso che un criterio relativo all’obiettività del segno non esiste per gli altri tipi di segni e non dovrebbe dunque essere richiesto nemmeno per i segni olfattivi.

17      Per quanto riguarda l’affermazione della commissione di ricorso secondo cui ci sarebbe un divario tra la descrizione e l’odore, per il fatto che esiste un gran numero di tipi di fragola che possono essere distinti dal loro odore, la ricorrente fa presente che tale affermazione è falsa. Essa sostiene che le prove fornite mostrano che l’odore della fragola non muta da una varietà all’altra e che solo il gusto risulta diverso in funzione della varietà. Da ciò deduce che l’odore della fragola matura è stabile e duraturo.

18      La ricorrente aggiunge che l’odore depositato è pure preciso perché non si tratta di un qualsiasi odore di fragola, ma di quello di una fragola matura. Inoltre, tale odore sarebbe ben noto al consumatore che l’avrebbe memorizzato dall’infanzia.

19      Per quanto riguarda poi la rappresentazione figurativa, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non spiega, nella decisione impugnata, perché la combinazione di una descrizione verbale e di un’immagine non sia sufficientemente chiara e precisa. Afferma che l’immagine di una fragola matura non può essere percepita in modo isolato né dal pubblico né dalle competenti autorità, ma che essa è associata alle altre menzioni della domanda di registrazione, e cioè la descrizione «odore di fragola matura» e «marchio olfattivo». Il marchio come quello richiesto costituirebbe pertanto un tutt’uno che le autorità e il pubblico percepirebbero in quanto tale.

20      Per quanto riguarda infine la combinazione dei due elementi grafici, descrizione e immagine, la ricorrente contesta l’affermazione della commissione di ricorso secondo la quale, «se la descrizione mediante parole dell’odore di una fragola matura o la semplice rappresentazione dell’immagine di una fragola non sono idonei a soddisfare, di per sé, i requisiti di una raffigurazione grafica, neppure la combinazione di questi elementi può soddisfare siffatti requisiti, in particolare quelli della chiarezza e della precisione». La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso si sia limitata a riprendere la formulazione della citata sentenza Sieckmann, mentre gli elementi utilizzati per rappresentare il marchio di cui trattasi differiscono da quelli del marchio cui si riferisce tale sentenza. Rimprovera alla commissione di ricorso di aver esaminato nella decisione impugnata la descrizione verbale e l’immagine in modo separato invece di esaminare l’insieme della rappresentazione del marchio.

21      La ricorrente considera che la rappresentazione grafica del marchio risponde ai requisiti posti dalla giurisprudenza. Sostiene che la descrizione verbale è chiara, precisa e facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva e che l’immagine consente di rendere il segno completo di per sé. La combinazione di questi due elementi risponde al requisito della rappresentazione grafica previsto all’art. 4 del regolamento n. 40/94, e la domanda di registrazione dovrebbe pertanto essere accolta.

22      L’UAMI tiene ferme le valutazioni della commissione di ricorso.

 Giudizio del Tribunale

23      Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i segni che non sono conformi all’art. 4 del detto regolamento. L’art. 4 dispone che «possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».

24      Per quanto riguarda, in particolare, la registrazione dei marchi olfattivi, la Corte, a proposito dell’art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la cui formulazione è identica a quella dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, ha statuito che «può costituire un marchio d’impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica – in particolare mediante figure, linee o caratteri – che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva» (citata sentenza Sieckmann).

25      In limine, si deve constatare che, malgrado il fatto che, come è stato affermato in udienza, la memoria olfattiva è probabilmente la più affidabile di cui disponga l’essere umano e che, di conseguenza, gli operatori economici hanno un interesse evidente a ricorrere a segni olfattivi per identificare i loro prodotti, la rappresentazione grafica di un segno deve comunque permettere che questo possa essere individuato con esattezza al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di registrazione dei marchi di impresa (sentenze della Corte Sieckmann, citata, punti 46 e 47; 6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel, Racc. pag. I‑3793, punto 28, e 24 giugno 2004, causa C‑49/02, Heidelberger Bauchemie, Racc. pag. I‑6129, punti 25 e 26). Di conseguenza, le condizioni per riconoscere la validità di una raffigurazione grafica non devono essere né modificate né mitigate al fine di agevolare la registrazione di segni la cui natura rende più difficoltosa la rappresentazione grafica.

26      Nella specie, il marchio olfattivo richiesto è stato accompagnato dalla combinazione di un elemento figurativo, cioè l’immagine riprodotta al punto 2 supra e da una descrizione verbale: «odore di fragola matura». La commissione di ricorso ha ritenuto che tale rappresentazione non costituisse una rappresentazione grafica valida ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, quale interpretato dalla giurisprudenza, e ha negato la registrazione del marchio per il motivo di cui all’art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.

27      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’elemento verbale, la commissione di ricorso ha considerato, da un lato, che la descrizione di cui trattasi era impregnata di fattori soggettivi e poteva pertanto essere interpretata in modo soggettivo e, dall’altro lato, che sarebbe difficile descrivere il segno di cui trattasi in modo sufficientemente chiaro, preciso e non equivoco dal momento che, essendo l’odore delle fragole differente secondo le varietà, esiste necessariamente una sfasatura tra la descrizione in sé e l’odore effettivo. La commissione di ricorso ne ha dedotto che una descrizione non può costituire una raffigurazione grafica dell’odore di cui essa pretende essere l’espressione scritta.

28      A questo proposito il Tribunale rileva che, se, come risulta dalla citata sentenza Sieckmann, una descrizione non può raffigurare graficamente segni olfattivi suscettibili di una moltitudine di descrizioni, non può tuttavia escludersi che un segno olfattivo possa costituire eventualmente oggetto di una descrizione che soddisfi tutte le condizioni di cui all’art. 4 del regolamento n. 40/94, quale interpretato dalla giurisprudenza.

29      Nella specie, la ricorrente sostiene che l’odore di fragola matura non varia da una specie all’altra e che, di conseguenza, la descrizione «odore di fragola matura» è univoca, precisa e oggettiva. Basa tale conclusione su due studi allegati al suo ricorso.

30      Per quanto riguarda, innanzi tutto, lo studio effettuato dall’Institut pour la protection des fragrances (Istituto per la tutela degli aromi), si deve constatare che esso non può essere preso in considerazione perché non è stato presentato dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, dato che il ricorso dinanzi al Tribunale è inteso a controllare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94, non spetta al Tribunale riesaminare le circostanze di merito alla luce delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad esso [sentenze del Tribunale 3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser‑Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251, punto 67, e 1° febbraio 2005, causa T‑57/03, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II‑287, punto 20].

31      Per quanto riguarda, poi, lo studio elaborato dalla Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), si deve constatare che esso non conferma la tesi della ricorrente secondo la quale tutte le varietà di fragole hanno lo stesso odore. Le tabelle 4, 5 e 6 di tale studio indicano che degustatori di un gruppo di valutazione organolettica hanno potuto distinguere sulla base dell’odore le varietà di fragole di cinque dei nove raccolti presi in esame dallo studio (in particolare quelle del 9 luglio 1997, 3 e 10 giugno 1998, 15 luglio 1998 e 2 giugno 1999) e ciò con una probabilità di errore pari o inferiore al 5%, il che sta a significare, secondo le spiegazioni che accompagnano le tabelle, che le differenti varietà di fragole presentano differenze di odore significative. Tale interpretazione è confermata dal fatto che la probabilità di errore per il descrittore «odore di fragola» è identica, per taluni raccolti, a quella constatata per altri descrittori, come «sapore di fragola (aroma)» o «sapore zuccherato», che sono considerate dallo studio come molto valide per differenziare le varietà di fragole.

32      Dalle dette tabelle risulta di certo che l’odore di fragola non ha consentito di distinguere in modo significativo le varietà di fragole in tutti i raccolti. Si deve però constatare che, per verificare la fondatezza dell’argomento della ricorrente secondo il quale l’odore di fragola matura è unico e non equivoco per tutte le varietà, non è necessario che queste presentino sistematicamente differenze di odore consistenti. Infatti la sola constatazione che le varietà hanno potuto essere differenziate secondo il loro odore in cinque dei nove raccolti esaminati nello studio è sufficiente a dimostrare che l’odore di fragola non è unico.

33      Si deve pertanto constatare che le prove presentate dinanzi alla commissione di ricorso dimostrano che l’odore di fragola muta da una varietà all’altra. Di conseguenza, la descrizione «odore di fragola matura», che può riferirsi a diverse varietà e pertanto a diversi odori distinti, non è né univoca né precisa e non consente di escludere qualsiasi elemento di soggettività nel processo di identificazione e di percezione del segno rivendicato.

34      Inoltre, è pacifico che non esiste attualmente una classificazione internazionale di odori generalmente riconosciuta che consenta, in modo analogo ai codici internazionali di colore o alla scrittura musicale, l’identificazione obiettiva e precisa di un segno olfattivo grazie all’attribuzione di una denominazione o di un codice preciso e tipico di ciascun odore.

35      Da quanto precede consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel ritenere che la descrizione «odore di fragola matura» non fosse oggettiva, chiara e precisa.

36      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’elemento figurativo, la commissione di ricorso ha affermato che «una siffatta rappresentazione [era] ancor meno precisa di una descrizione verbale» per il motivo che, da un lato, «non [era] possibile alle autorità competenti e al pubblico (...) stabilire se il segno, oggetto della protezione, è l’immagine della fragola matura stessa o il suo odore» e, dall’altro lato, l’immagine della fragola «sarebbe intellettualmente sostituita dal suo equivalente linguistico “fragola rossa” [o] “fragola matura”, il che si risolve nel definire nuovamente l’odore mediante parole, quando una siffatta definizione era già stata considerata come troppo imprecisa».

37      Si deve a questo proposito in primo luogo constatare che, come affermato dalla ricorrente, non vi è alcuna ragione per considerare che le autorità e il pubblico non potranno stabilire se il segno protetto sia un segno figurativo, consistente in una frase, o un segno olfattivo che avrebbe, secondo quanto si sostiene, lo stesso odore di una fragola matura. Infatti, dal momento che nella domanda di registrazione viene affermato che si tratta di un marchio olfattivo, non può esservi dubbio circa la natura del segno registrato, così come le autorità e il pubblico sono in grado di stabilire se un rigo musicale rappresenti un segno figurativo, consistente in linee e in segni, o la melodia di cui il rigo sarebbe la trascrizione.

38      Il Tribunale, in secondo luogo, rileva che il fatto che l’immagine della fragola possa essere intellettualmente sostituita dall’espressione «fragola rossa» è inconferente. Infatti, ogni rappresentazione figurativa di un marchio, quale che ne sia il tipo, può essere descritta verbalmente e sarà sostituita intellettualmente da una descrizione tutte le volte che tale descrizione è più facile a memorizzarsi della rappresentazione figurativa stessa. Così, in particolare, il rigo musicale di un segno sonoro consistente in una melodia molto nota sarà con molta probabilità intellettualmente sostituito dal nome di tale melodia.

39      Orbene, nella citata sentenza Sieckmann (punto 69), la Corte ha giudicato che la rappresentazione grafica di un marchio olfattivo deve, per poter essere ammessa, rappresentare l’odore di cui viene chiesta la registrazione e non il prodotto che lo emette. Ha così considerato che la formula chimica della sostanza che produce l’odore di cui trattasi non poteva essere considerata una valida rappresentazione grafica.

40      Di conseguenza, il Tribunale può solo constatare che l’immagine di una fragola contenuta nella domanda di registrazione, dal momento che rappresenta solo il frutto da cui emana un odore che si asserisce identico al segno olfattivo di cui trattasi, e non l’odore rivendicato, non costituisce una rappresentazione grafica del segno olfattivo.

41      Inoltre, tale immagine incontra le medesime critiche della descrizione «odore di fragola matura». Infatti, essendo stato constatato che le fragole, o almeno talune di esse, hanno un odore diverso secondo la varietà, l’immagine di una fragola di cui non è specificata la varietà non consente di identificare con chiarezza e precisione il segno olfattivo rivendicato.

42      Di conseguenza, anche le constatazioni della commissione di ricorso per quanto riguarda l’immagine della fragola rossa debbono essere approvate.

43      Per quanto riguarda, in terzo luogo, la combinazione della descrizione verbale e dell’immagine, la commissione di ricorso ha ritenuto che, non essendo i due elementi rappresentazioni grafiche valide, neppure la loro combinazione possa essere considerata una rappresentazione ammissibile.

44      La ricorrente rimprovera alla commissione di ricorso di aver esaminato i due elementi della rappresentazione in modo separato invece di esaminarli come una rappresentazione unica e sostiene che l’immagine completa la descrizione nel senso che essa riflette lo stato di maturità nel quale le fragole emanano l’odore di cui trattasi, rendendo in tal caso la rappresentazione grafica completa di per sé.

45      A questo proposito il Tribunale rileva innanzi tutto che dalla giurisprudenza risulta che la combinazione di mezzi di rappresentazione che non sono idonei in sé a soddisfare i requisiti della rappresentazione grafica non è idonea a soddisfare i detti requisiti e che è necessario che almeno uno degli elementi della rappresentazione soddisfi tutte le condizioni (sentenze Sieckmann, citata, punto 72, e Libertel, citata, punto 36). Di conseguenza, poiché si è ritenuto che la descrizione verbale di cui trattasi e l’immagine della fragola matura, riprodotta supra al punto 2, non soddisfino le condizioni richieste della rappresentazione grafica, si deve constatare che la loro combinazione non costituisce una rappresentazione grafica valida.

46      Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’immagine non aggiunge alcuna informazione supplementare rispetto alla descrizione verbale. Infatti, l’informazione che si asserisce aggiunta, cioè lo stato di maturità nel quale una fragola emanerebbe l’odore di cui trattasi, è già contenuta nella descrizione data, dal momento che questa precisa che si tratta dell’odore di una fragola «matura». Pertanto, poiché i due elementi della rappresentazione trasmettono la stessa informazione, la loro combinazione non può valere più che la somma dei due componenti né consentire di superare le critiche mosse nei confronti di ciascuno di essi individualmente considerato.

47      Da tutto quanto sopra esposto consegue che la commissione di ricorso ha potuto giustamente considerare che il segno olfattivo di cui trattasi non aveva costituito oggetto di una rappresentazione grafica ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, così come interpretato dalla giurisprudenza.

48      Di conseguenza, essendo infondato l’unico motivo dedotto, il ricorso dev’essere respinto.

 Sulle spese

49      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della convenuta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)     Il ricorso è respinto.

2)     La ricorrente è condannata alle spese.


Jaeger

Tiili

Czúcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 ottobre 2005.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: il francese.