Language of document : ECLI:EU:T:2005:364

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

19 ottobre 2005(*)

«Aiuti concessi dagli Stati – Applicazione abusiva degli aiuti – Rischio di elusione dell’ordine di restituzione – Recupero degli aiuti presso società che hanno acquisito le attività strumentali del beneficiario iniziale»

Nel procedimento T-324/00,

CDA Datenträger Albrechts GmbH, con sede in Albrechts (Germania), rappresentata dagli avv.ti. T. Schmidt‑Kötters e D. Uwer, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.‑D. Plessing e T. Jürgensen, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. R. Bierwagen,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K.‑D. Borchardt e V. Kreuschitz, in qualità di agenti, assistiti dal sig. C. Koenig, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da:

ODS Optical Disc Service GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti. I. Brinker e U. Soltész, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 giugno 2000, 2000/796/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia) (GU L 318, pag. 62),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 maggio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 87 CE dispone quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

2        L’art.  88 CE così recita:

«1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato (…)».

3        Ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1):

«1. La Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato (…) siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Se lo Stato membro risponde a tale richiesta, la Commissione lo informa della ricezione della risposta.

2. Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite.

(…)».

4        Inoltre, l’art. 6 del regolamento n. 659/1999 così recita:

«1. La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

(…)».

5        Secondo l’art. 10 del regolamento n. 659/1999:

«1. La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.

2. Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applica (…), con gli opportuni adattamenti, (…) l’articolo 5, paragrafi 1 e 2.

3. Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata “ingiunzione di fornire informazioni”). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite».

6        L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 prevede quanto segue:

«L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili».

7        L’art. 14 del medesimo regolamento così dispone:

«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [242 CE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».

8        D’altronde, l’art. 16 del regolamento n. 659/1999, intitolato «Aiuti attuati in modo abusivo», stabilisce quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, paragrafo 1, 12, 13, 14 e 15».

9        Infine, la Commissione ha adottato, nel 1994, orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 368, pag. 12), modificati nel 1997 (GU C 283, pag. 2) (in prosieguo: gli «orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»).

 Fatti all’origine della controversia

10      Con decisione 21 giugno 2000, 2000/796/CE, relativa ad aiuti di Stato concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione si è pronunciata sulla legittimità dei contributi finanziari che sono stati concessi da diversi enti pubblici tedeschi nel corso degli anni 1991‑1995 a favore di un’impresa produttrice di dischi compatti (in prosieguo: «CD») e di accessori di CD, stabilita ad Albrechts, nel Land della Turingia (in prosieguo: lo «stabilimento di CD ad Albrechts»).

A –  Contesto generale

11      Nella decisione impugnata, la Commissione ha distinto tre fasi, cioè, in primo luogo, la fase di costituzione dell’impresa, in secondo luogo, la fase di ristrutturazione dell’impresa e, infine, il rilevamento di taluni attivi dell’impresa da parte della società MediaTec Datenträger GmbH (in prosieguo: la «MTDA»).

1.     Fase di costituzione dell’impresa (dal 1990 al 1992)

12      Dalla decisione impugnata risulta che lo stabilimento di CD ad Albrechts è stato creato in forza di un contratto per la costituzione di un’impresa comune, concluso, il 20 febbraio 1990, tra, da un lato, il complesso industriale «VEB» (di proprietà nazionale) Robotron, con sede in Dresda, nel Land della Sassonia (in prosieguo: la «Robotron»), e, dall’altro, la società R.E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG (in prosieguo: la «PBK»), una società che fa parte del gruppo Pilz con sede in Kranzberg, nel Land della Baviera (in prosieguo: il «gruppo Pilz»). Il capitale dell’impresa comune, che era allora denominata «Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG» (in prosieguo: l’«impresa comune»), era detenuto per i due terzi dalla Robotron e per un terzo dalla PBK. L’impresa comune aveva come oggetto la produzione di CD, di custodie per CD e di accessori. Il sig. Reiner Pilz, in qualità di amministratore delegato del gruppo Pilz, ne assicurava anche la gestione (‘considerando’ 11 della decisione impugnata).

13      Per realizzare il suo oggetto sociale, l’impresa comune ha concluso, il 29 agosto 1990, un contratto di appalto generale con la società Pilz GmbH & Co. Construction KG, una società appartenente al gruppo Pilz (in prosieguo: la «Pilz Construction»), per la costruzione di uno stabilimento di produzione di CD, chiavi in mano, per un prezzo forfettario di marchi tedeschi (DEM) 235 525 milioni. A tali spese si aggiungevano ancora i costi per la valorizzazione del terreno, valutati in DEM 7,5 milioni (‘considerando’ 12 e 20 della decisione impugnata).

14      Inoltre, con un contratto supplementare del 26 maggio 1992, le due imprese partecipanti all’impresa comune hanno deciso di incrementare la capacità produttiva di CD e custodie per CD. L’importo complessivo delle prestazioni e delle forniture richieste a tal fine si elevava a DEM 39 milioni (‘considerando’ 22 della decisione impugnata).

15      Per finanziare tali investimenti, l’impresa comune, la Robotron e la PBK hanno contratto un prestito per gli importi necessari presso un consorzio di banche. Tali crediti bancari erano o parzialmente o completamente coperti dalle garanzie della Treuhandanstalt, agenzia pubblica incaricata del finanziamento della privatizzazione delle imprese nell’ex Repubblica democratica tedesca (in prosieguo: la «THA»), e del Land della Baviera. Inoltre, il Land della Turingia e il Land della Baviera, quest’ultimo attraverso la Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, agenzia del Land della Baviera per il finanziamento delle infrastrutture (in prosieguo: la «LfA»), hanno concesso sovvenzioni e premi all’investimento all’impresa comune.

16      D’altronde, durante la fase di costituzione dello stabilimento di CD ad Albrechts, la proprietà delle quote sociali rappresentanti il capitale dell’impresa comune è stato trasferito più volte. Anzitutto, le quote sociali dell’impresa comune detenute da tale società sono state rivendute alla PBK a causa della liquidazione della Robotron da parte della THA nel 1992. Inoltre, la PBK, a sua volta, ha trasferito la quasi totalità delle quote sociali dell’impresa comune che essa deteneva alla società Pilz GmbH & Co. Compact Disc KG, un’altra società che fa parte del gruppo Pilz (in prosieguo: la «Pilz Compact Disc»), cosicché l’impresa comune è divenuta una controllata di quest’ultima. Infine, il 24 novembre 1992, in seguito a tale trasferimento e al trasferimento della sua sede sociale ad Albrechts, l’impresa comune ha mutato la sua denominazione in Pilz Albrechts GmbH (in prosieguo: la «PA»). Immediatamente dopo tale trasferimento, essa è stata integrata nel sistema di gestione di cassa centralizzata del gruppo Pilz (‘considerando’ 13 e 14 della decisione impugnata).

2.     Fase di ristrutturazione (dal 1993 al 1998)

17      Lo stabilimento di produzione di CD è entrato in attività nel 1993. Fin dall’inizio della sua attività ha avuto serie difficoltà e si è pesantemente indebitato (‘considerando’ 15 della decisione impugnata).

18      Per rimediare a tale situazione, il 7 marzo 1994 è stato concluso un accordo per il risanamento, tra il gruppo Pilz (ivi compresa la PA), le banche e gli enti pubblici [la THA, la LfA, la Thüringer Industriebeteiligungsgesellschaft (in prosieguo: la «TIB») e la Thüringer Aufbaubank (in prosieguo: la «TAB»)], che avevano partecipato al finanziamento della costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts. Nell’ambito di tale accordo, gran parte dei crediti bancari che erano stati concessi ai fini della costruzione dello stabilimento di produzione di CD è stata rimborsata, in tutto o in parte. Inoltre, in base all’accordo di risanamento, il capitale della PA è stato acquisito dalla TIB – per un importo pari al 98% delle quote sociali – e dalla TAB – per un importo pari al 2% delle quote sociali –, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994, e la PA, di conseguenza, ha cessato di far parte del gruppo Pilz. A partire dal mese di ottobre 1994, questa società ha anche cambiato denominazione per assumere quella di CDA Compact Disc Albrechts GmbH (in prosieguo: la «CD Albrechts» ) (‘considerando’ 15 e 17 della decisione impugnata). D’altra parte, nel 1994 e nel 1995, la TAB e la LfA hanno concesso numerosi crediti alla CD Albrechts.

19      È sempre nel corso dell’anno 1994 che le autorità tedesche si sono accorte che una gran parte dei contributi finanziari che erano stati concessi per finanziare la costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts erano stati sviati, in particolare nell’ambito del sistema di gestione di cassa centralizzata esistente all’interno del gruppo Pilz, a vantaggio di altre società di tale gruppo. Inoltre, il 25 luglio 1995, è stato avviato un procedimento fallimentare sui beni di tutte le società del gruppo Pilz. Infine, il sig. Reiner Pilz è stato condannato ad una pena detentiva per bancarotta fraudolenta e altri reati (‘considerando’ 16 della decisione impugnata).

3.     Rilevamento di talune attività da parte della MTDA

20      Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998, la MTDA, una società controllata dalla TIB al 100% che è principalmente attiva nell’ambito della produzione di supporti di dati molto avanzati, cioè i CD registrabili (CD-ROM) e i DVD, ha rilevato una parte degli attivi appartenenti alla CD Albrechts, cioè le immobilizzazioni, le scorte, il capitale circolante nonché il know-how tecnico e il comparto distribuzione (‘considerando’ 18 della decisione impugnata).

21      Contemporaneamente a tale rilevamento, la denominazione della CD Albrechts è stata cambiata in LCA Logistik Center Albrechts GmbH (in prosieguo: la «LCA») e quella della MTDA in CDA Datenträger Albrechts GmbH (in prosieguo: la «CDA»). Tuttavia la LCA continua a restare proprietaria del terreno necessario all’attività, dei fabbricati esistenti, delle infrastrutture tecniche nonché delle attrezzature logistiche. Inoltre, la LCA e la CDA hanno concluso un contratto per lo scambio di prestazioni il quale prevede, da un lato, un contratto di locazione con un affitto annuo di DEM 800 000 e, dall’altro, un contratto di prestazione di servizi per un valore di circa DEM 3 milioni all’anno, in funzione del volume d’affari (‘considerando’ 19 della decisione impugnata).

22      Infine, il 22 settembre 2000 la LCA ha chiesto di essere messa in liquidazione nell’ambito di una procedura fallimentare.

B –  Svolgimento del procedimento amministrativo

23      La Commissione, avendo appreso dalla stampa che le autorità tedesche avevano concesso aiuti per la costruzione dello stabilimento ad Albrechts, dal mese di ottobre 1994, ha chiesto alla Repubblica federale di Germania di farle pervenire informazioni in merito a tali aiuti. In seguito, un intenso scambio di corrispondenza e numerose riunioni hanno avuto luogo tra le autorità tedesche e la Commissione (‘considerando’ 1‑3 della decisione impugnata).

24      Con lettera 17 luglio 1998 (in prosieguo: la «decisione di avvio»), la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania della sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE in relazione agli aiuti suddetti. A tale lettera era allegata una lista di quesiti destinati alle autorità tedesche. La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 15 dicembre 1998 [Comunicazione della Commissione indirizzata, in applicazione dell’art. [88, n. 2,] CE, agli altri Stati membri e agli altri interessati relativa agli aiuti concessi dal governo tedesco per la creazione di CD Albrechts GmbH, in Turingia (ex gruppo Pilz, Baviera), GU C 390, pag. 7].

25      Le autorità tedesche hanno reagito alla decisione di avvio con l’invio di diverse lettere contenenti informazioni complementari. Numerose altre riunioni hanno avuto luogo tra tali autorità e i rappresentanti della Commissione.

26      Tuttavia la Commissione, ritenendo che le informazioni trasmesse dalle autorità tedesche non costituissero una risposta soddisfacente alle sue questioni, ha intimato, con lettera 22 luglio 1999, che si rispondesse alle medesime al più tardi entro il 31 agosto 1999. Dopo aver sollecitato, con lettera 28 luglio 1999, la proroga di tale termine e dopo aver avuto un nuovo colloquio con i rappresentanti della Commissione il 23 settembre 1999 a Bruxelles, le autorità tedesche hanno inviato un supplemento di informazione.

27      D’altronde, dopo la scadenza del termine previsto nella decisione di avvio, la società CDA e la società Point Group Ltd, una concorrente della CDA, si sono dichiarate parti interessate ed hanno presentato osservazioni alla Commissione.

28      Infine, il 21 giugno 2000 la Commissione ha chiuso il procedimento adottando la decisione impugnata.

C –  Accertamento dei fatti e valutazione giuridica

29      La Commissione ha valutato separatamente i contributi finanziari che sono stati concessi dalla Repubblica federale di Germania rispettivamente nella fase di costituzione, nella fase di ristrutturazione e, infine, nell’ambito del rilevamento di taluni attivi della CD Albrechts da parte della MTDA.

1.     Contributi finanziari concessi dalla Repubblica federale di Germania durante la fase di costituzione

30      Nella decisione impugnata, la Commissione ha individuato cinque contributi finanziari concessi nella fase di costituzione. In una tavola sinottica riprodotta al ‘considerando’ 32 della decisione impugnata, essa li ha descritti nel modo seguente:






Aiuto

Importo in milioni di DEM

Beneficiario

Concesso da

Data

Base giuridica

1

Fideiussione del 100%, inizialmente garanzia dell’80% per DEM 52,72 milioni

54,7

PBK

LfA

1991

Legge sull’assunzione di garanzie statali e di garanzie del Land Baviera

2

Sovvenzioni e premi fiscali agli investimenti

19,42

Impresa comune

LfA

1991/1992

Azione comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali», legge sui premi fiscali agli investimenti

3

Rinuncia

3,0

PBK

LfA

1994

Nessuna

4

Garanzia del 100%

190,0

Robotron, impresa comune

THA

199[2]

Regime relativo alla THA

5

Sovvenzioni e premi fiscali agli investimenti

63,45

Impresa comune; dal 24.11.1992, PA

Turingia

Dal 1991 al 1993

Azione comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali», legge sui premi fiscali agli investimenti

Totale

330,57


31      In primo luogo da tale tabella risulta che, nel 1992, la THA ha concesso, per un importo di DEM 190 milioni, una garanzia del 100% che copriva la maggior parte dei crediti bancari accordati alla Robotron e all’impresa comune. Secondo la Commissione, tale garanzia deve essere considerata come un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune in quanto non è stato elargito in conformità delle condizioni enunciate nei regimi di aiuti approvati dalla Commissione rispettivamente con lettera SG(91) D/17825 del 26 settembre 1991 (in prosieguo: il «primo regime della THA») e con lettera SG(92) D/17613 dell’8 dicembre 1992 (in prosieguo: il «secondo regime della THA»). Essa ritiene tuttavia che, dei DEM 190 milioni inizialmente garantiti, debba essere restituita solo la somma di DEM 120 milioni effettivamente sborsata dalla THA a titolo di garanzia.

32      In secondo luogo, la Commissione ha constatato che, fino al 31 dicembre 1993, il Land della Turingia aveva accordato all’impresa comune, poi alla PA, a titolo dell’«Investitionszulagengesetz» (legge sui premi fiscali all’investimento) e del ventesimo e ventunesimo «Rahmenpläne der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftstruktur”» (programmi quadro adottati, per gli anni 1992 e 1993, in applicazione della legge 6 ottobre 1969 relativa all’obiettivo di interesse comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali»; in prosieguo: il «regime TIC»), sovvenzioni e premi all’investimento per un ammontare complessivo di DEM 63,45 milioni. Orbene, secondo la Commissione, tale aiuto a finalità regionale è stato erroneamente accordato a titolo dell’obiettivo d’interesse comune e della legge sui premi fiscali all’investimento e, pertanto, essendo incompatibile con il mercato comune, deve essere restituito. Tenuto conto della decisione adottata dal Land della Turingia di ordinare la restituzione di una somma di DEM 32,5 milioni, la Commissione considera che deve essere ancora recuperata una somma di DEM 30,95 milioni.

33      In terzo luogo, la Commissione ha anche constatato che, nel 1991 e nel 1992, il Land della Baviera aveva, attraverso la LfA, concesso all’impresa comune sovvenzioni e premi all’investimento per un importo complessivo di DEM 19,42 milioni. Orbene, poiché tali sovvenzioni e premi sono stati sviati a profitto delle società del gruppo Pilz, la Commissione ritiene che essi siano stati erroneamente accordati a titolo del regime TIC e della legge sui premi fiscali all’investimento. Secondo la Commissione, si tratta quindi di aiuti incompatibili con il Trattato CE.

34      In quarto luogo, la Commissione ha constatato che il Land della Baviera aveva costituito, in applicazione delle «Richtilinien für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirtschaft» (direttive disciplinanti la costituzione di garanzie pubbliche per il settore dell’industria, pubblicate con la comunicazione L 6811‑1/7 – 43358 del Ministero bavarese delle Finanze, in data 7 agosto 1973; in prosieguo: la «regolamentazione riguardante la concessione di garanzie da parte del Land della Baviera»), una garanzia aumentata dall’80 al 100% sui crediti bancari dell’importo complessivo di DEM 54,7 milioni, in ultima analisi ottenuto dalla PBK. Secondo la Commissione, le autorità tedesche, malgrado la richiesta di informazioni contenuta nella decisione di avvio, non hanno fornito elementi sufficientemente dettagliati che le permettano di eliminare i suoi dubbi circa la legittimità delle operazioni relative alla garanzia concessa dal Land della Baviera (la LfA). Inoltre, tenuto conto del fatto che l’aiuto in esame non è servito al finanziamento dell’investimento, ma è stato sviato, essa ritiene che tale garanzia debba essere considerata come un aiuto incompatibile.

35      In quinto luogo, la Commissione ha giudicato che la rinuncia da parte della LfA al credito di DEM 3 milioni che era sorto rispetto alla PBK a causa del pagamento di tale somma alle banche a titolo della garanzia menzionata al punto 34 supra costituiva un aiuto di Stato. A suo parere, tale aiuto è incompatibile con il mercato comune in quanto esso è stato concesso senza fondamento giuridico.

36      Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha concluso che, durante la fase di costituzione dello stabilimento di CD ad Albrechts, la Repubblica federale di Germania aveva concesso, in violazione dell’art. 88, n. 3, CE, aiuti di Stato per un importo complessivo di DEM 260,57 milioni. Tali aiuti sono costituiti da contributi del Land della Turingia per un importo di DEM 63,45 milioni, della LfA per un importo di DEM 77,12 milioni (DEM 54,7 milioni in forma di garanzia, DEM 19,42 milioni in forma di premi all’investimento e DEM 3 milioni in forma di rinuncia ad un credito), e della THA per un importo di DEM 120 milioni.

37      Secondo la Commissione, questi aiuti sono incompatibili principalmente a causa del fatto che essi hanno favorito le società appartenenti al gruppo Pilz e, per questo, sono stati applicati abusivamente ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.

2.     Contributi finanziari concessi durante la fase di ristrutturazione

38      Nella decisione impugnata, la Commissione ha identificato e qualificato come aiuto dodici contributi finanziari concessi durante la fase di ristrutturazione dell’impresa. In una tavola sinottica riprodotta al ‘considerando’ 39 della decisione impugnata, tali contributi sono presentati nel modo seguente:

Aiuto

Importo in milioni di DEM

Beneficiario

Concesso da

Data

Base giuridica

1

Credito

25,0

PA

TAB

Ottobre 1993

Nessuna

2

Credito

20,0

PA

TAB

Marzo 1994

Nessuna

3

Prezzo d’acquisto

3,0

PBK

TIB

Marzo 1994

Nessuna

4

Sovvenzione

12,0

PA

TIB

Marzo 1994

Nessuna

5

Partecipazione

33,0

PA

TIB (98%)

TAB (2%)

Marzo 1994

Nessuna

6

Credito

2,0

PA

LfA

Marzo 1994

Nessuna

7

Prestito dei soci

3,5

PA

TIB

Aprile 1994

Nessuna

8

Credito

15,0

Gruppo Pilz

LfA

Giugno 1994

Nessuna

9

Credito

15,0

CD Albrechts

TAB

Ottobre 1994

Nessuna

10

Credito

7,0

CD Albrechts

LfA

Dicembre 1994

Nessuna

11

Credito

9,5

CD Albrechts

TAB

Gennaio 1995

Nessuna

12

Interessi

21,3

Dalla fine del 1993

Totale

166,3


39      In primo luogo, la Commissione ha constatato che, nell’ottobre 1993, la TAB aveva concesso alla PA un credito di DEM 25 milioni per colmare le insufficienze di cassa di tale società, ma che tali fondi, per mezzo del sistema di gestione di cassa centralizzata del gruppo Pilz, erano stati percepiti direttamente dalle altre società di questo gruppo.

40      In secondo luogo, la Commissione ha constatato che, nel marzo 1994, la TAB aveva concesso alla PA un credito di DEM 20 milioni per rimborsare i crediti bancari garantiti dalla THA, ma che tali fondi erano stati anch’essi percepiti direttamente dalle società appartenenti al gruppo Pilz per mezzo del sistema di gestione di cassa centralizzata.

41      In terzo luogo, la Commissione ha constatato che, nel marzo 1994, la TIB aveva versato alla PBK un importo di DEM 3 milioni per l’acquisizione di quote sociali della PA detenute da questa società.

42      In quarto luogo, la Commissione ha constatato che, nel marzo 1994, la TIB aveva concesso una sovvenzione nella riserva di capitale della PA, per un importo di DEM 12 milioni.

43      In quinto luogo, la Commissione ha valutato che, nel marzo 1994, la TIB e la TAB avevano acquistato rispettivamente il 98 e il 2% del capitale sociale della PA, per un importo di DEM 33 milioni.

44      In sesto luogo, la Commissione ha constatato che, nell’aprile 1994, la TIB aveva accordato un credito di DEM 2 milioni alla PA.

45      In settimo luogo, la Commissione ha constatato che, nel marzo 1994, il Land della Baviera aveva concesso, attraverso la LfA, un prestito dei soci di DEM 3,5 milioni alla PA.

46      In ottavo luogo, la Commissione ha dichiarato che, nel giugno 1994, la LfA aveva concesso un credito di gestione di DEM 15 milioni al gruppo Pilz, che doveva servire come soluzione temporanea in attesa di trovare qualcuno che rilevasse lo stabilimento di CD ad Albrechts.

47      In nono luogo, la Commissione ha constatato che, nell’ottobre 1994, la TAB aveva concesso un credito di DEM 15 milioni alla CD Albrechts. Essa ha osservato che, benché fossero stati versati alla CD Albrechts, tali fondi erano serviti alla prestazione di servizi alle imprese del gruppo Pilz, prestazioni che esse non hanno mai retribuito, per cui solo queste ultime imprese erano state avvantaggiate.

48      In decimo luogo, la Commissione ha constatato che, nel dicembre 1994, il Land della Baviera aveva concesso, per mezzo della LfA, un nuovo credito di DEM 7 milioni alla CD Albrechts.

49      In undicesimo luogo, la Commissione ha dichiarato che, nel gennaio 1995, la TAB aveva concesso un credito di DEM 9,5 milioni alla CD Albrechts.

50      In dodicesimo luogo, la Commissione ha dichiarato che, secondo le informazioni delle autorità tedesche, la PA e la CD Albrechts avevano goduto di vantaggi in forma di interessi per un importo complessivo di DEM 21,3 milioni nel periodo compreso tra la fine del 1993 e il 1998.

51      Secondo la Commissione, i dodici contributi finanziari summenzionati, per un importo complessivo di DEM 166,3 milioni, devono essere considerati come aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato comune. Infatti, poiché tali contributi hanno avvantaggiato la TIB e la TAB dopo che tali società avevano assunto la responsabilità economica dello stabilimento di CD ad Albrechts, essi potevano essere approvati dalla Commissione solo sulla base dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE e in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Orbene, secondo la Commissione, è evidente che tali contributi non sono conformi a tali orientamenti, poiché le informazioni di cui dispone non permettono di stabilire che essi sono stati concessi nell’ambito di un piano di ristrutturazione praticabile accompagnato da misure interne concrete che permettano alla Commissione di constatare il ristabilimento entro un termine ragionevole della competitività e della redditività a lungo termine dell’impresa. Inoltre, non si è presentato alcun acquirente privato disposto a rilevare le attuali società LCA e CDA, per cui, in mancanza di partecipazione privata, non è possibile determinare se l’aiuto sia proporzionato ai costi della ristrutturazione.

3.     Sul recupero degli aiuti

52      In applicazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, la Commissione ha deciso che la Repubblica federale di Germania doveva richiedere la restituzione dell’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato comune che è stato versato sia nella fase di costituzione che nella fase di ristrutturazione dello stabilimento di CD ad Albrechts.

53      Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, per assicurare il rispetto della sua decisione e l’eliminazione di qualsiasi distorsione della concorrenza, essa era tenuta, in caso di bisogno, a esigere che la procedura di recupero dell’aiuto non si limitasse al destinatario iniziale dell’aiuto, ma fosse estesa all’impresa che proseguiva l’attività di quest’ultimo con l’ausilio dei mezzi di produzione trasferiti. Essa ha dichiarato che, per valutare se un’impresa perseguisse effettivamente l’attività del destinatario iniziale dell’aiuto, essa prendeva in considerazione un certo numero di elementi, tra cui l’oggetto del trasferimento, il prezzo di acquisizione, l’identità degli associati e dei proprietari della vecchia impresa e quella dell’acquirente, la data di realizzazione del trasferimento e il carattere commerciale di esso. Orbene, essa ha ritenuto che, nella fattispecie, la LCA e la CDA profittassero sicuramente dell’aiuto che era stato accordato in precedenza alla PBK, all’impresa comune e alla PA, in quanto esse utilizzavano elementi dell’attivo e infrastrutture di queste imprese per proseguirne l’attività. Quindi essa ha deciso che questi aiuti dovevano essere restituiti dalla LCA, dalla CDA e da tutte le altre imprese a cui gli attivi dell’impresa comune, della PA o della PBK erano stati o sarebbero stati trasferiti, dovendo esse essere considerate come «beneficiarie» di tali aiuti.

4.     Dispositivo della decisione impugnata

54      Alla luce di tali valutazioni, la Commissione ha adottato la decisione seguente:

«Articolo 1

1. Gli aiuti di Stato ai quali la [Repubblica federale di] Germania ha dato attuazione in favore [della PBK, dell’impresa comune e della PA], in vista della costruzione, della gestione e del risanamento dello stabilimento per la produzione di CD ad Albrechts (Turingia) sono stati utilizzati, per l’importo di DEM 260,57 milioni, in altri settori del gruppo Pilz.

Gli aiuti sono costituiti dagli interventi del Land Turingia, per un importo di DEM 63,45 milioni, della [LfA], per un importo di complessivi DEM 77,12 milioni, e della [THA], per un importo di DEM 120 milioni.

In considerazione della distrazione di fondi intervenuta, gli aiuti sono stati attuati in modo abusivo ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, (…) CE e sono pertanto incompatibili con il Trattato CE.

2. L’aiuto per complessivi DEM 166,3 milioni destinato alla ristrutturazione [della CD Albrechts] è incompatibile con le disposizioni del Trattato CE ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del[lo] stesso.

Articolo 2

1. La [Repubblica federale di] Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

2. Il recupero viene eseguito secondo le procedure del diritto interno. Gli importi da recuperare sono maggiorati degli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il/i beneficiario(i) fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

3. Ai fini del presente articolo, “beneficiari” sono CDA (…) e LCA (…), nonché tutte le altre imprese alle quali gli attivi e/o le infrastrutture [della PBK], [dell’impresa comune] e [della PA] sono stati o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della presente decisione».

 Procedimento e conclusioni delle parti

55      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2000, la CDA ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata. Tale ricorso è stato registrato con il numero T‑324/00.

56      Con ordinanza 28 maggio 2001 del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale, la Repubblica federale di Germania è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della CDA e la ODS Optical Disc Service GmbH (in prosieguo: la «ODS»), un’impresa concorrente della CDA, è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

57      La ODS e la Repubblica federale di Germania hanno depositato le loro memorie d’intervento rispettivamente il 29 agosto e il 3 settembre 2001. Il 24 ottobre 2001 la CDA e la Commissione hanno depositato le loro osservazioni sulle memorie d’intervento della ODS e della Repubblica federale di Germania.

58      Con ordinanza 30 settembre 2002 il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di sospendere il procedimento fino alla sentenza della Corte nelle cause C‑328/99, Italia/Commissione, e C‑399/00, SIM 2 Multimedia/Commissione. Alla luce della sentenza resa l’8 maggio 2003 in queste cause riunite, il Tribunale ha chiesto alle parti di pronunciarsi sul seguito da dare al presente ricorso. Tali osservazioni sono state depositate il 23 e il 24 giugno 2003.

59      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha chiesto alle parti di pronunciarsi sull’opportunità di un’eventuale riunione del presente ricorso con il ricorso proposto dal Land della Turingia e registrato nella cancelleria del Tribunale con il numero T‑318/00, avente il medesimo oggetto. In seguito al ricevimento delle osservazioni delle parti, le cause sono state riunite con ordinanza 8 marzo 2004, ai fini dell’udienza e della sentenza.

60      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato le parti a depositare taluni documenti e ha posto loro taluni quesiti per iscritto.

61      Le parti sono state sentite nelle loro conclusioni e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 5 maggio 2004.

62      Con ordinanza 23 luglio 2004, le cause T‑318/00 e T‑324/00 sono state separate ai fini della sentenza.

63      La CDA chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata;

–        in via subordinata, annullare gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione vi constata l’incompatibilità degli aiuti con il Trattato CE e ordina il recupero di tali aiuti presso la CDA e presso tutte le altre imprese alle quali saranno trasferiti gli elementi dell’attivo e/o l’infrastruttura della PBK, dell’impresa comune e della PA;

–        condannare la Commissione alle spese, ad eccezione delle spese della parte interveniente ODS, che resteranno a carico di quest’ultima.

64      La Repubblica federale di Germania, parte interveniente, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata.

65      La Commissione, sostenuta dall’ODS, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la CDA alle spese.

 In diritto

 I – Osservazioni preliminari

66      A sostegno del suo ricorso, la CDA solleva numerosi motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sulla constatazione erronea di taluni fatti, sulla violazione del principio di buona amministrazione considerato alla luce dell’art. 287 CE, sulla violazione degli artt. 87, n. 1, CE e dell’art. 88, n. 2, CE, nonché delle loro disposizioni di applicazione, sull’incompetenza della Commissione, sulla violazione dell’art. 249, quarto comma, CE, sulla violazione del diritto di proprietà, sulla violazione del principio di proporzionalità e, infine, sulla violazione del principio di certezza del diritto e di un «principio di sicurezza».

67      Nel suo ricorso (punti 2‑5), la CDA ha precisato che la sua domanda di annullamento è diretta, in primo luogo, contro l’ordine di recupero contenuto all’art. 2 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina alla Repubblica federale di Germania di recuperare l’aiuto descritto all’art. 1 presso la CDA e presso le altre imprese alle quali sono stati o saranno trasferiti gli attivi e/o le infrastrutture della PBK, dell’impresa comune e della PA.

68      Di conseguenza, il Tribunale decide di esaminare, anzitutto, i motivi invocati dalla CDA per dimostrare l’illegittimità dell’art. 2 della decisione impugnata e, in particolare, il motivo vertente su una violazione dell’art. 87, n. 1, CE e dell’art. 88, n. 2, CE.

 II – Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e dell’art. 88, n. 2, CE

D –  Argomenti delle parti

69      La CDA, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che la Commissione ha violato l’art. 87, n. 1, CE e l’art. 88, n. 2, CE, in quanto, in forza dell’art. 2, nn. 1 e 3, della decisione impugnata, essa obbliga la Repubblica federale di Germania a chiedere la restituzione degli aiuti alla LCA, alla CDA e a tutte le altre imprese «alle quali gli attivi e/o le infrastrutture [della PBK], [dell’impresa comune] o [della PA] sono stati o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della (…) decisione».

70      In sostanza essa afferma che la Commissione non può esigere dalla Repubblica federale di Germania che essa recuperi gli aiuti presso imprese che non hanno beneficiato degli aiuti in esame, In primo luogo, essa rileva che gli aiuti sono stati sviati, in misura significativa, a vantaggio delle imprese del gruppo Pilz, che, in secondo luogo, come la Commissione ha constatato al ‘considerando’ 103 della decisione impugnata, la MTDA, divenuta CDA, non ha beneficiato di aiuti nell’ambito del rilevamento degli attivi della CD Albrechts, divenuta LCA, dal momento che essa ha pagato un prezzo conforme al mercato, e che, in terzo luogo, una parte degli aiuti è stata versata direttamente al gruppo Pilz.

71      Inoltre, essa sostiene che la Commissione non può esigere il recupero degli aiuti presso terzi, limitandosi ad allegare una situazione di elusione. Anzitutto essa rileva che la Commissione non può indirizzare un ordine di recupero ad un terzo senza provare che quest’ultimo è stato avvantaggiato dall’aiuto. Inoltre, essa ritiene che i criteri oggettivi che la Commissione utilizza per affermare l’esistenza di una situazione di elusione – l’oggetto del trasferimento, il prezzo di acquisto, l’identità dei soci o dei detentori del capitale dell’impresa iniziale e di quella acquirente, dell’epoca in cui il trasferimento ha avuto luogo e del carattere commerciale del trasferimento –, che sono enunciati al ‘considerando’ 118 della decisione impugnata, non ricorrano nel caso di specie.

72      La Commissione, sostenuta dalla ODS, contesta il complesso degli argomenti della CDA diretti a provare che essa ha violato l’art. 87, n. 1, CE e l’art. 88, n. 2, CE, esigendo che la Repubblica federale di Germania richiedesse la restituzione dell’aiuto alla LCA, alla CDA e a tutte le altre imprese alle quali gli attivi e/o le infrastrutture dell’impresa comune sono stati o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della decisione impugnata.

73      Anzitutto essa precisa, in termini generali, il suo punto di vista in merito all’individuazione dei soggetti tenuti a restituire gli aiuti in caso di cessione delle quote societarie della società beneficiaria o degli attivi di essa. A tale riguardo, esso osserva inizialmente che la questione non pone problemi particolari in caso di cessione delle quote societarie, poiché la società beneficiaria continua ad esistere, essendo esclusivamente modificata la sua proprietà. A suo giudizio, risulta dalla giurisprudenza che, in tale ipotesi, l’obbligo di restituzione rimane a carico della società che ha ricevuto gli aiuti o dei suoi successori, indipendentemente dai cambiamenti intervenuti nella struttura della proprietà e dall’eventuale presa in considerazione dell’obbligo di recupero nella determinazione delle condizioni di vendita. Infatti essa rileva che, continuando ad esercitare l’attività sovvenzionata, tale società continua a beneficiare degli aiuti, lasciando in tal modo perdurare la distorsione della concorrenza. Inoltre, essa ritiene che non vi siano ulteriori difficoltà nel caso in cui gli attivi della società beneficiaria sono trasferiti a imprese appartenenti allo stesso gruppo. Infatti essa sostiene che, in tal caso, oltre alla società beneficiaria, saranno tenute a restituire gli aiuti le imprese del gruppo che, grazie al trasferimento di tali attivi, hanno potuto approfittare degli effetti favorevoli derivanti dagli aiuti, ottenendone un vantaggio economico. D’altronde, per quanto riguarda la vendita a imprese terze degli attivi della società beneficiaria, la Commissione effettua una distinzione a seconda che i beni siano stati venduti separatamente o «in blocco». A suo parere, quando i beni sono venduti separatamente, al prezzo di mercato, gli acquirenti non sono tenuti al rimborso degli aiuti poiché, in seguito alla vendita separata degli attivi, l’attività sovvenzionata è scomparsa e, in tal modo, l’aiuto accordato prima della cessione degli attivi non è più suscettibile di svantaggiare i concorrenti dell’impresa beneficiaria. Per contro, la Commissione considera che la situazione sia diversa quando gli attivi sono venduti «in blocco» in modo da permettere all’acquirente di continuare l’attività della società beneficiaria. Infatti, secondo la Commissione, in tale ipotesi, il proseguimento dell’attività sovvenzionata può far persistere la distorsione della concorrenza, per cui occorre una vigilanza particolare per evitare che la cessione dei beni della società beneficiaria possa dar luogo ad un’elusione sostanziale dell’obbligo di restituzione attraverso la messa «al riparo» dei beni venduti. Essa afferma che tale elusione può essere esclusa solo quando, oltre ad avvenire al prezzo di mercato, la cessione «in blocco» dei beni della società beneficiaria è operata nell’ambito di una procedura senza condizioni e aperta a tutti i concorrenti di tale società.

74      Alla luce di questi principi, la Commissione considera di aver giustamente chiesto il recupero dell’aiuto presso la LCA e la CDA, poiché:

–        la CDA svolge le attività economiche del beneficiario iniziale dell’aiuto utilizzando i mezzi di produzione «inquinati» che essa ha rilevato all’interno del gruppo di imprese collegate sotto il controllo della TIB;

–        la CDA e la LCA continuano ad approfittare degli aiuti illegittimamente concessi all’impresa comune – e ai suoi successori – in quanto la distorsione della concorrenza causata dalla concessione di tali aiuti continua a produrre i suoi effetti per la CDA e la LCA;

–        il prezzo di acquisto dell’importo complessivo di DEM 35,3 milioni corrisposto sotto forma di assunzione di debiti (‘considerando’ 102 della decisione impugnata) è comunque rimasto in uno stesso ed unico gruppo di imprese, a causa del controllo che la TIB esercita sia sulla CDA che sulla LCA;

–        nel caso di un gruppo di imprese economicamente integrate, tener conto del prezzo di acquisto sarebbe contrario all’obbligo che le incombe di evitare l’elusione delle sue decisioni e all’obbligo che hanno gli Stati membri di vigilare al rispetto delle disposizioni delle sue decisioni (‘considerando’ 118 e 119 della decisione impugnata).

75      Infine, la Commissione rileva che la CDA afferma erroneamente che essa non può esigere il recupero presso di lei e presso la LCA degli aiuti che sono stati versati direttamente o che sono stati sviati a profitto del gruppo Pilz. Infatti, essa osserva che tali aiuti sono giunti nel campo di attività dell’impresa comune o dei suoi successori, anche se, in seguito, sono stati immediatamente sviati per andare a profitto delle altre società del gruppo Pilz. Secondo la Commissione, è di scarsa importanza al riguardo che tali aiuti non siano effettivamente andati a profitto dell’impresa comune. Infatti essa sottolinea che la Corte, nella sentenza 20 marzo 1997, causa C‑24/95, Alcan Deutschland (Racc. pag. I‑1591), ha giudicato che la censura vertente sulla scomparsa dell’arricchimento non costituisca una valida ragione per opporsi al recupero degli aiuti. Essa ritiene che il ragionamento della Corte possa essere trasposto ad un caso come quello di specie, in cui i meccanismi di trasferimento di attivi all’interno di un gruppo di imprese hanno quasi come oggetto quello di far scomparire l’arricchimento in capo al beneficiario iniziale dell’aiuto. A suo giudizio, in tal caso è escluso che si tenga conto dell’obiezione della scomparsa dell’arricchimento e, al contrario, si attribuisce il beneficio illegittimo alle imprese del gruppo che hanno ricevuto in origine gli aiuti di cui erano destinatarie. Analogamente, essa ritiene che la TIB e le imprese collegate non possano neppure invocare tale censura, poiché lo sviamento degli aiuti da parte del gruppo Pilz è anche imputabile all’impresa comune e ai suoi successori.

E –  Giudizio del Tribunale

76      A titolo preliminare, occorre ricordare che, in base al diritto comunitario, qualora la Commissione constati che determinati aiuti sono incompatibili con il mercato comune, essa può ingiungere allo Stato membro di recuperare tali aiuti presso i beneficiari (sentenze della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punti 13 e 20, e 29 aprile 2004, causa C‑277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑3925, punto 73).

77      La soppressione di un aiuto illegittimo attraverso il recupero è la logica conseguenza della constatazione della sua illegittimità ed è intesa al ripristino dello status quo ante (v. sentenza Germania/Commissione, punto 76 supra, punto 74).

78      Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno effettivamente goduto (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑1433, punti 57 e 60). Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (sentenza della Corte 4 aprile 1995, causa C‑350/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑699, punto 22).

79      Ne consegue che il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto illegittimo (sentenza Germania/Commissione, punto 76 supra, punto 76).

80      È alla luce di tali considerazioni generali che occorre esaminare la legittimità dell’ordine di recupero di cui all’art. 2 della decisione impugnata.

81      A tale proposito occorre esaminare separatamente la legittimità di tale ordine, in quanto esige il recupero dell’aiuto presso la LCA, da un lato, e presso la CDA, dall’altro. Infatti, è pacifico che, contrariamente alla LCA, che deve essere considerata come il successore diretto dell’impresa comune e della PA, ciò non accade nel caso della CDA. Nella decisione impugnata, l’estensione dell’ordine di recupero a quest’ultima è, infatti, fondata sull’esistenza di una situazione di elusione.

82      Per quanto riguarda il recupero dell’aiuto presso la LCA, la CDA fa valere che tale ordine è illegittimo, in quanto comprende aiuti che sono stati versati direttamente al gruppo Pilz, da un lato, e aiuti che, anche se corrisposti all’impresa comune e alla PA, sono stati sviati a profitto di tale gruppo, dall’altro.

83      A tale proposito occorre constatare che, come risulta dalle tabelle di cui ai ‘considerando’ 32 e 39 della decisione impugnata, l’aiuto descritto all’art. 1 di tale decisione comprende effettivamente un certo numero di aiuti che sono stati versati direttamente al gruppo Pilz e alla PBK, un’impresa appartenente a questo gruppo. Questo è in particolare il caso del contributo concesso alla PBK a titolo di garanzia del Land della Baviera (la LfA) dell’importo di DEM 54,7 milioni, del contributo concesso alla PBK a titolo della rinuncia a crediti dell’importo di DEM 3 milioni, del contributo concesso alla PBK a titolo del prezzo di acquisto di quote della PA per un importo di DEM 3 milioni e del contributo concesso al gruppo Pilz a titolo del credito di DEM 15 milioni.

84      Per quanto riguarda i primi due contributi, è pacifico che, sebbene fossero stati versati direttamente alla PBK, essi erano destinati al finanziamento della costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts, per cui, a prescindere dallo sviamento di tali misure a profitto di altre imprese del gruppo Pilz, in linea di principio è a giusto titolo che la Commissione ne ha richiesto il recupero presso la LCA (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 luglio 2003, causa C‑457/00, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑6931, punti 55‑62).

85      Per quanto riguarda il prezzo di acquisto di DEM 3 milioni e il credito di DEM 15 milioni, occorre constatare che tali aiuti sono stati versati direttamente al gruppo Pilz e non erano destinati alla ristrutturazione dell’impresa comune e della PA. Quindi è escluso che questi ultimi possano essere considerati come i beneficiari effettivi di tali aiuti. Tale conclusione non è modificata dalla circostanza che, come ha constatato la Commissione al ‘considerando’ 37 della decisione impugnata, il credito di DEM 15 milioni doveva servire al sostegno del gruppo Pilz in attesa di un acquirente che rilevasse la PA. Infatti, oltre al fatto che la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione, non è provato che la PA sia stata effettivamente avvantaggiata da tale aiuto.

86      Pertanto, nella parte in cui dispone il recupero presso la LCA degli aiuti descritti all’art. 1, comprendendovi l’aiuto concesso alla PBK a titolo del prezzo di acquisto di DEM 3 milioni nonché l’aiuto concesso al gruppo Pilz in forma di credito di DEM 15 milioni, l’art. 2 della decisione impugnata non è conforme ai principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato illegittimi.

87      In seguito, occorre esaminare l’argomento del Land della Turingia secondo cui l’ordine di recupero è illegale nella parte in cui riguarda aiuti che, anche se destinati all’impresa comune e alla PA, sono stati deviati a beneficio delle imprese del gruppo Pilz.

88      A tale riguardo occorre osservare che la decisione impugnata contiene numerose constatazioni relative allo sviamento, a profitto del gruppo Pilz, degli aiuti descritti all’art. 1 della decisione impugnata. Così, risulta in particolare dai ‘considerando’ 27, 33, 38 e 63‑75 della decisione impugnata che una gran parte degli aiuti concessi ai fini della costruzione, dell’ampliamento e della ristrutturazione dello stabilimento di CD ad Albrechts è stata sviata a vantaggio delle imprese di tale gruppo. Da tali constatazioni risulta anche che lo sviamento degli aiuti è stato realizzato con una fatturazione in eccesso delle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito della costruzione dello stabilimento, attraverso il sistema della gestione di cassa centralizzata esistente all’interno del gruppo Pilz e attraverso il mancato pagamento dei prodotti che sono stati consegnati e di servizi che sono stati forniti dall’impresa comune e dalla PA a vantaggio del gruppo Pilz.

89      Analogamente, si deve constatare che l’atto di accusa del pubblico ministero presso il Landgericht Mühlhausen, che è stato prodotto dalle autorità tedesche nell’ambito del procedimento amministrativo, contiene un certo numero di elementi che permettono di stabilire, almeno in modo approssimativo, l’estensione dello sviamento degli aiuti a vantaggio del gruppo Pilz. Contrariamente a quanto fa valere la Commissione, il solo fatto che tale atto si riferisca ad operazioni illegittime commesse nell’ambito della concessione delle sovvenzioni e dei premi all’investimento del Land della Turingia non permette, in quanto tale, di concludere che gli elementi che vi sono contenuti sono privi di pertinenza ai fini della valutazione che la Commissione è tenuta a compiere. Infatti, tale atto contiene, in particolare nella descrizione dei diversi meccanismi impiegati nell’ambito della frode e della valutazione del valore degli investimenti che sono stati realizzati, indicazioni precise e utili per valutare l’entità dello sviamento.

90      Pertanto, occorre considerare che, almeno al momento di adottare la decisione impugnata, la Commissione disponeva di un insieme di indizi precisi e concordanti da cui risultava che l’impresa comune e la PA non avevano avuto il godimento effettivo di gran parte degli aiuti destinati alla costruzione, all’ampliamento e alla ristrutturazione dello stabilimento di CD ad Albrechts. Inoltre, tali indizi permettevano di stabilire, almeno in modo approssimativo, l’entità dello sviamento.

91      È vero che, come afferma la Commissione, dal fascicolo non risulta che le autorità tedesche abbiano fornito indicazioni precise circa la parte di aiuto che è stata sviata a vantaggio del gruppo Pilz.

92      Tuttavia, occorre constatare che, pur disponendo dei mezzi necessari a tale riguardo (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 aprile 1994, cause riunite C‑324/90 e C‑342/90, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, Racc. pag. I‑1173, punto 29), non risulta da alcun elemento del fascicolo che essa abbia richiesto alle autorità tedesche di fornirle indicazioni precise su tale punto. Orbene, come risulta dalla decisione di avvio, essa era informata, almeno dal 1997, dello sviamento di gran parte degli aiuti. Pertanto, essa non potrebbe affermare che, alla luce delle informazioni di cui disponeva al momento di adottare la decisione impugnata, essa era legittimata a richiedere il recupero presso la LCA degli aiuti descritti all’art. 1, per quanto riguarda quelli di cui era a conoscenza o di cui non poteva ignorare che essi non erano andati a vantaggio dell’impresa comune e della PA.

93      Analogamente, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo cui l’ampiezza dell’ordine di recupero di cui all’art. 2 della decisione impugnata sarebbe giustificata dall’appartenenza dell’impresa comune e dei suoi successori ad un gruppo d’imprese collegate all’interno del quale esistono meccanismi interni di trasferimento di attivi. Infatti, oltre al fatto che l’impresa comune ha fatto parte del gruppo Pilz solo durante il periodo compreso tra l’ottobre 1992 e la fine del mese di dicembre 1993, risulta chiaramente dalle constatazioni riprese nella decisione impugnata che, nel caso di specie, i meccanismi di trasferimento esistenti all’interno di tale gruppo sono stati utilizzati esclusivamente a svantaggio di tale impresa e non a suo profitto. Non si può quindi affermare che, a causa della sua appartenenza a tale gruppo, l’impresa comune ha avuto il godimento effettivo di aiuti di cui non era la beneficiaria.

94      Di conseguenza, l’art. 2 della decisione impugnata non è conforme ai principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, nella parte in cui ordina presso la LCA il recupero degli aiuti descritti all’art. 1, ivi compresi quelli di cui si è accertato che tale impresa non ha effettivamente beneficiato.

95      Inoltre, nella parte in cui l’art. 2 della decisione impugnata ordina il recupero dell’aiuto descritto all’art. 1 di tale decisione presso la CDA, risulta da tale decisione che la Commissione ha, essenzialmente, fondato la sua valutazione sull’esistenza di una volontà di eludere le conseguenze di tale decisione, che, secondo la Commissione, risulta oggettivamente dal fatto la CDA ricava un profitto dall’aiuto che era stato precedentemente concesso alla PBK, all’impresa comune, alla PA e alla CD Albrechts, in quanto essa utilizza gli elementi dell’attivo e di tali imprese e prosegue, inoltre, la loro attività (‘considerando’ 118 e 120 della decisione impugnata).

96      Tale argomento non può essere accolto.

97      È vero che, come risulta dallo scambio di corrispondenza tra le autorità tedesche e la Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo, il trasferimento di una parte degli attivi dalla LCA alla CDA aveva lo scopo di salvare tale parte dallo sfruttamento della LCA assicurandole una possibilità di sviluppo al riparo dalle incertezze giuridiche ed economiche che minacciavano la sopravvivenza della LCA. Analogamente, diversi elementi che sono stati avanzati dalla Commissione e dalla ODS nell’ambito della presente controversia permettono di concludere che, in seguito al trasferimento degli attivi, la CDA prosegue effettivamente l’attività dell’impresa comune, della PA e della CD Albrechts.

98      Tuttavia, tale elemento non permette, in quanto tale, di provare l’esistenza di una volontà di eludere gli effetti dell’ordine di recupero nel caso di specie.

99      Tale conclusione si impone tanto più che, come è stato constatato al ‘considerando’ 103 della decisione impugnata, un prezzo di acquisto conforme al mercato è stato pagato dalla CDA per rilevare taluni elementi dell’attivo della LCA per cui tale operazione non implica che la CDA conservi il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale legato al beneficio degli aiuti concessi alla LCA (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, punto 76 supra, punto 92).

100    In una fattispecie di tal genere, non si può ritenere che, come la Commissione afferma nei suoi scritti, in seguito al rilevamento di attivi da parte della CDA, la LCA resti come «un guscio vuoto rispetto al quale non è possibile ottenere la restituzione degli aiuti illegittimi».

101    Infatti, alla luce del fatto che, nel caso di specie, la LCA si trova in liquidazione in seguito all’avvio di una procedura fallimentare nell’ottobre 2000, occorre ricordare che dalla giurisprudenza relativa alle imprese beneficiarie di aiuti, sottoposte a procedura fallimentare, risulta che il ripristino della situazione precedente e l’eliminazione della distorsione della concorrenza risultante dagli aiuti illegalmente versati possono, in linea di principio, essere compiuti con l’iscrizione al passivo dell’impresa in liquidazione di un obbligo relativo alla restituzione degli aiuti di cui si tratta, fatti salvi quegli aiuti di cui avesse beneficiato un’altra impresa. Infatti, ai sensi di tale giurisprudenza, la detta iscrizione sarebbe sufficiente per assicurare l’esecuzione di una decisione che ordina il recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89, punto 14, e 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑959, punti 60 e 62).

102    Inoltre, la CDA e la Repubblica federale di Germania hanno affermato, senza essere contraddette dalla Commissione, che, da un lato, solo una parte degli attivi è stata venduta alla CDA, cioè le immobilizzazioni, le scorte, il capitale circolante nonché il know-how tecnico e il comparto distribuzione, e che, dall’altro, tale modo di procedere ha permesso di ottenere una somma più elevata di quella che sarebbe stata ottenuta vendendo separatamente gli elementi dell’attivo di cui si tratta

103    Tale conclusione non è modificata dal fatto che il prezzo di acquisto è stato pagato in forma di assunzione di debiti. Infatti, occorre rilevare che tale forma di pagamento non ha avuto effetti negativi sulla situazione dei creditori, poiché la diminuzione dell’attivo della società è stata compensata da una diminuzione equivalente del suo passivo. D’altronde, nel corso dell’udienza, la CDA ha affermato, senza essere contraddetta dalla Commissione su tale punto, che il valore delle immobilizzazioni appartenenti alla LCA è relativamente importante, per cui non si può ritenere che, in seguito al rilevamento di una parte dei suoi attivi ad opera della CDA, tale impresa sia diventata un «guscio vuoto».

104    Il rinvio effettuato dalla Commissione al ‘considerando’ 118 della decisione impugnata non permette di confutare tale analisi. Infatti occorre constatare che, nel ‘considerando’ in parola, la Commissione espone, in maniera generale ed illustrativa, i criteri che essa applica al fine di decidere se un’operazione specifica celi una situazione di elusione. Al contrario, tale passaggio non contiene alcuna applicazione di tali criteri al caso in esame.

105    Di conseguenza, occorre concludere che, alla luce delle sole constatazioni di fatto riprese nella decisione impugnata, la Commissione non poteva concludere nel senso dell’esistenza di una volontà di eludere gli effetti dell’ordine di recupero nel caso di specie.

106    Per quanto riguarda gli altri elementi di fatto che sono stati addotti dalla Commissione nell’ambito della sua corrispondenza e all’udienza, è sufficiente constatare che essi non figurano in nessun punto della decisione impugnata e che, quindi, non possono essere invocati per giustificare l’ampiezza dell’ordine di recupero alla CDA.

107    Ad abundantiam, il Tribunale rileva che tali diversi elementi non permettono neppure di provare l’esistenza di una situazione di elusione nel caso di specie.

108    A tale proposito occorre respingere l’affermazione della Commissione secondo cui il rilevamento di attivi da parte della CDA non corrisponde ad una logica economica. Infatti, è opportuno constatare che, nell’ambito del procedimento amministrativo, le autorità tedesche e la CDA hanno sottolineato in numerose occasioni che il rilevamento di una parte degli attivi della LCA da parte della CDA rispondeva a tale logica. Orbene, anche se «il carattere commerciale del trasferimento [di attivi]» costituisce uno degli aspetti che essa prende in considerazione per stabilire l’esistenza di un’elusione (‘considerando’ 118 della decisione impugnata), la Commissione non ha inserito nella decisione impugnata alcuna considerazione di natura tale da contestare la posizione delle autorità tedesche e della CDA

109    Analogamente, occorre sottolineare che la sola circostanza che la LCA e la CDA fossero gestite dalla stessa persona al momento del rilevamento di attivi nel gennaio 1998 e che, successivamente a tale operazione, la CDA si presenti sul mercato come il successore dell’impresa comune e della PA non permette di concludere che il rilevamento degli attivi della LCA aveva lo scopo di aggirare l’ordine di recupero di cui all’art. 2 della decisione impugnata. Effettivamente tali elementi non bastano a provare che la CDA ha agito con l’intento di impedire l’esecuzione della decisione impugnata.

110    Infine, occorre respingere l’affermazione della Commissione secondo cui il rilevamento «in blocco» degli attivi della LCA non sarebbe stato attuato al termine di una procedura aperta e trasparente e taluni concorrenti della LCA sarebbero così stati esclusi dall’acquisizione degli attivi con cui tale società esercitava le attività sovvenzionate. Infatti, tanto la decisione impugnata quanto taluni atti del fascicolo e le dichiarazioni effettuate dal Land della Turingia e dalla CDA nel corso dell’udienza del 5 maggio 2004 fanno, al contrario, apparire che il rilevamento degli attivi della LCA da parte della CDA non è stato attuato immediatamente, ma è stato preceduto da tentativi infruttuosi di vendere l’insieme della LCA a terzi, tra cui la società madre della parte interveniente, la ODS (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, punto 76 supra, punto 95).

111    Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la Commissione non ha provato l’esistenza di un’operazione di elusione delle conseguenze della decisione impugnata, suscettibile di fondare un obbligo a carico della CDA di restituire gli aiuti illegittimi concessi all’impresa comune e ai suoi successori.

112    Di conseguenza, nella parte in cui ordina il recupero presso la CDA degli aiuti concessi alla PBK, all’impresa comune, alla PA e alla CD Albrechts, la decisione impugnata non è conforme ai principi disciplinanti il recupero degli aiuti di Stato illegittimi.

113    Una conclusione analoga si impone laddove l’art. 2 della decisione impugnata ordina il recupero dell’aiuto descritto all’art. 1 presso «tutte le altre imprese alle quali gli attivi e/o le infrastrutture [della PBK], [dell’impresa comune], o [della PA] sono stati o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della [detta] decisione». Infatti, è sufficiente constatare che l’ampiezza dell’ordine di recupero a tali imprese si fonda sugli stessi motivi dell’ampiezza di tale ordine alla CDA.

114    Alla luce di tutto quanto precede, occorre accogliere il presente motivo.

115    Alla luce di quanto precede, occorre annullare l’art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero dell’aiuto descritto all’art. 1 di tale decisione presso le società CDA e LCA, come pure presso tutte le altre imprese alle quali gli attivi o le infrastrutture delle società PBK, dell’impresa comune o della PA sono stati o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della detta decisione.

116    In tali circostanze non occorre più esaminare gli altri motivi sollevati dalla ricorrente per provare l’illegittimità dell’ordine di recupero di cui all’art. 2 della decisione impugnata.

117    Inoltre, occorre sottolineare che il ricorso della CDA è diretto, in via principale, come risulta in particolare dai punti 2‑5 del ricorso, contro la decisione impugnata in quanto essa, in forza del suo art. 2, n. 3, estende l’ordine di recupero dell’aiuto alla CDA come a tutte le altre imprese alle quali gli attivi e/o le infrastrutture della PBK, dell’impresa comune, della PA sono stati o saranno trasferiti. Orbene, se tale parte del dispositivo della decisione impugnata è annullato, non è più necessario pronunciarsi sull’insieme dei motivi sollevati dalla CDA riguardanti l’art. 1 della decisione impugnata.

 Sulle spese

118    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la CDA ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

119    Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che un interveniente sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, la Repubblica federale di Germania e la ODS sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      L’art. 2, n. 3, della decisione della Commissione 21 giugno 2000, 2000/796/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia), è annullata .

2)      Non occorre più statuire sul resto della domanda.

3)      La Commissione sopporterà le proprie spese nonché le spese della CDA Datenträger Albrechts GmbH. La Repubblica federale di Germania e la ODS Optical Disc Service GmbH sopporteranno le proprie spese.

Azizi

García-Valdecasas

Cooke

Jaeger

 

      Dehousse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 ottobre 2005.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Azizi


Indice


Contesto normativo

Fatti all’origine della controversia

A –  Contesto generale

1.  Fase di costituzione dell’impresa (dal 1990 al 1992)

2.  Fase di ristrutturazione (dal 1993 al 1998)

3.  Rilevamento di talune attività da parte della MTDA

B –  Svolgimento del procedimento amministrativo

C –  Accertamento dei fatti e valutazione giuridica

1.  Contributi finanziari concessi dalla Repubblica federale di Germania durante la fase di costituzione

2.  Contributi finanziari concessi durante la fase di ristrutturazione

3.  Sul recupero degli aiuti

4.  Dispositivo della decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I – Osservazioni preliminari

II – Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e dell’art. 88, n. 2, CE

D –  Argomenti delle parti

E –  Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.