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Ricorso proposto l’8 febbraio 2024 – Independent Farmers Organisation of Ireland / Commissione

(Causa T-62/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Independent Farmers Organisation of Ireland Ltd (Drumdigus, Irlanda) (rappresentante: B.Burns, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2666 della Commissione del 22 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Irish Grass Fed Beef» (IGP), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea1 ;

dichiarare che le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/20121 sono invalide in quanto non hanno permesso una effettiva partecipazione della ricorrente alla registrazione di tale IGP;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltata.

Si asserisce che il diritto della ricorrente di essere ascoltata non è stato rispettato, in violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»).

La ricorrente sostiene di essere stata privata di qualsiasi possibilità di essere ascoltata e di far valere le proprie ragioni in merito alla domanda comune di Irlanda e Regno Unito (Irlanda del Nord), in violazione del suo diritto di essere ascoltata.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012.1

L’articolo 4 recita: «Nel caso delle domande comuni di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le procedure nazionali di opposizione sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati».

Si asserisce che queste disposizioni non sono state rispettate e che la ricorrente è stata privata di qualsiasi possibilità di venire ascoltata in merito alla domanda comune di Irlanda e Regno Unito (Irlanda del Nord).

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione per aver considerato la nuova domanda come una modifica sostanziale.

Si asserisce che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e di fatto per aver completato la registrazione (senza alcuna possibilità per una ulteriore opposizione a livello nazionale) in circostanze in cui la domanda era in realtà una nuova domanda comune, ma la procedura nazionale di opposizione era stata svolta solamente nello Stato membro da cui era provenuta la domanda originale e tale procedura nazionale di opposizione era stata svolta solamente in relazione alla domanda originale.

In ragione della violazione, la ricorrente è stata privata della possibilità procedurale di presentare un’obiezione alla domanda comune proveniente da/includente un paese terzo.

4.     Quarto motivo, vertente sull’illegalità del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Il regolamento (UE) n. 1151/2012, nella misura in cui consente l’inserimento di un nome nel registro di denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Irish Grass Fed Beef» (IGP) nelle circostanze del caso di specie, è invalido in quanto ha violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata e di partecipare effettivamente al processo di designazione.

5.    Quinto motivo, vertente su un pregiudizio per la ricorrente.

–    La registrazione della IGP riguarda direttamente l’organizzazione ricorrente e i suoi membri, è lesiva dei loro interessi, e non comporta alcuna misura di esecuzione.

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1 GU L 2023/2666.

1 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

1 Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU 2014, L 179, pag. 17).