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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallʼAdministrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 7 giugno 2023 – LF / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

[Causa C-352/23 (Changu)] 1

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LG

Convenuto: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Questioni pregiudiziali

Se il considerando 15, l’articolo 2, lettera h), e l’articolo 3 della direttiva 2011/95 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, debbano essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro di introdurre una normativa nazionale sulla concessione della protezione internazionale per motivi caritatevoli o umanitari, la quale, in conformità al considerando 15 e all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95 (altra forma di protezione), sia estranea alla ratio e allo spirito di tale direttiva, oppure se, anche in un caso del genere, la possibilità prevista dal diritto nazionale di concedere protezione per «motivi umanitari» ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2011/95 debba essere conforme alle norme sulla protezione internazionale.

Se il considerando 12 e l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…), obblighino necessariamente uno Stato membro a rilasciare ai cittadini di paesi terzi una conferma scritta, la quale attesti che il soggiorno dei medesimi è irregolare, ma che non è ancora possibile rimpatriarli.

Se, in presenza di un contesto normativo nazionale, in cui l’unica disposizione sulla regolarizzazione dello status di un cittadino di un paese terzo per «motivi umanitari» è contenuta nell’articolo 9, paragrafo 8, dello Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge sull’asilo e sui rifugiati) (in prosieguo: lo «ZUB»), un’interpretazione di tale disposizione nazionale, la quale sia estranea alla natura e alle motivazioni della direttiva 2011/95, sia compatibile con il considerando 15 nonché con l’articolo 2, lettera h), e con l’articolo 3 della direttiva 2011/95.

Se gli articoli 1, 4 e 7 della Carta esigano, ai fini dell’applicazione della direttiva 2011/95, un esame inteso ad accertare se il lungo soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo, privo di un preciso status legale, costituisca un motivo autonomo per la concessione della protezione internazionale per «cogenti considerazioni umanitarie».

Se l’obbligo positivo di uno Stato membro di garantire il rispetto degli articoli 1 e 4 della Carta ammetta un’interpretazione ampia della misura nazionale prevista dall’articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB, la quale vada oltre la logica e le norme sulla protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95, e se detto obbligo esiga un’interpretazione riferita esclusivamente al rispetto dei diritti fondamentali assoluti previsti dagli articoli 1 e 4 della Carta.

6)    Se la mancata concessione della protezione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8, dello ZUB ad un cittadino di un paese terzo nella situazione del ricorrente possa portare al risultato che lo Stato membro non adempie gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 1, 4 e 7 della Carta.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU 2011, L 337, pag. 9.

1 GU 2008, L 348, pag. 98.