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Impugnazione proposta il 7 giugno 2023 dal Nouryon Performance Formulations BV, già Nouryon Industrial Chemicals BV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 29 marzo 2023, causa T-868/19, Nouryon Industrial Chemicals and Others / Commissione

(Causa C-353/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nouryon Performance Formulations BV (rappresentanti: R. Cana, R. Spangenberg, avocats e Z. Romata, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Svezia e Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-868/19;

annullare la decisione impugnata;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla domanda di annullamento formulata dalla ricorrente;

condannare la convenuta a farsi carico delle spese derivanti da questi procedimenti, incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale, e alle spese degli intervenienti

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce otto motivi:

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando erroneamente i punti 8.7, 8.7.2 e 8.7.3 dell’allegato X al regolamento REACH, concludendo che la Commissione non abbia alcun obbligo di valutare la pertinenza degli studi richiesti alla luce dei fatti del caso concreto e ha omesso l’accertamento circa l’applicabilità degli articoli 1, paragrafo 1, 10, lettera a), 12, paragrafo 1, 13, paragrafo 4 e 41 del regolamento REACH alle prescrizioni in materia di informazioni stabilite ai punti 8.7.2 e 8.7.3 dell’allegato X al regolamento REACH.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando e applicando erroneamente il livello di controllo quando ha valutato se le informazioni richieste potessero fornire informazioni pertinenti sulla sostanza, privando così la ricorrente del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto non valutando la fondatezza degli argomenti concernenti la fattibilità tecnica degli studi richiesti.

Il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti quando ha valutato se le informazioni richieste potessero fornire informazioni pertinenti sulla sostanza.

Il Tribunale non ha fornito motivazioni in merito alla sua conclusione che le informazioni richieste potrebbero fornire informazioni pertinenti sulla sostanza.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che la Commissione avrebbe dimostrato che vi fossero “particolari preoccupazioni” a sostegno della richiesta di includere le coorti 2A e 2B nell’EOGRTS [Extended one-generation reproductive toxicity study; studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione].

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando e applicando erroneamente la prima colonna del punto 8.7.3 dell’allegato X al regolamento REACH, laddove ha concluso che in base a tale disposizione può essere richiesto uno studio DRF [dose range-finding; studio di determinazione della concentrazione].

Il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova concludendo che verrebbero sacrificati meno animali qualora le coorti 2A e 2B non fossero necessarie sulla base dei risultati dello studio DRF e che quindi gli obiettivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento REACH non sono stati trascurati.

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