Language of document :

Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 - Iran Liquefied Natural Gas / Consiglio

(Causa T-5/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, avv.ti G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, D. Sellers e N. Pilkington)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 20122 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, nella parte in cui gli atti impugnati includono la ricorrente nell'elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti, in quanto il Consiglio non ha effettuato un'audizione della ricorrente, in difetto di qualsiasi indicazione contraria che potesse giustificarlo, in relazione, in particolare, all'imposizione di misure restrittive sugli impegni contrattuali in corso.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di notifica, dal momento che il Consiglio non ha comunicato alla ricorrente le misure controverse.

Terzo motivo, vertente sull'insufficienza della motivazione, dal momento che il Consiglio ha confermato alla ricorrente il contenuto limitato della motivazione, mentre non ha dato risposta alle richieste di accesso alla documentazione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, dal momento che la ricorrente non ha avuto la concreta possibilità di presentare le sue osservazioni in relazione alle conclusioni del Consiglio, dato che queste ultime non sono state comunicate alla ricorrente medesima.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, la ricorrente non è una società controllata dalla National Iranian Oil Company e, in ogni caso, il Consiglio non ha dimostrato che, anche qualora fosse una controllata di quest'ultima, tale circostanza comporterebbe un beneficio economico per lo Stato iraniano che sarebbe contrario alla finalità perseguita dalle misure controverse.

Sesto motivo, vertente su una violazione del diritto fondamentale di proprietà, dato che, imponendo misure restrittive sulle attività bancarie e sugli altri impegni contrattuali in corso della ricorrente, il Consiglio ha violato il diritto fondamentale di proprietà adottando misure la cui proporzionalità non può essere accertata.

____________

1 - Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58)

2 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16)