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Ricorso proposto l'8 gennaio 2013 - NICO / Consiglio

(Causa T-6/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, avv.ti G. Pandey, P. Gjørtler, D. Rovetta, D. Sellers e N. Pilkington)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran2 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui gli atti impugnati iscrivono la ricorrente nell'elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano siffatte misure restrittive; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti sulla violazione di norme che prescrivono una determinata forma, nonché sulla violazione dei Trattati e di regole di diritto relative alla loro applicazione; sulla violazione del diritto di essere ascoltato, sull'insufficienza della motivazione, sulla violazione dei diritti della difesa, su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del fondamentale diritto di proprietà.

La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di procedere alla sua audizione e ciò malgrado l'assenza di indicazioni contrarie a sostegno di tale scelta, in particolare in relazione all'imposizione di misure restrittive sugli impegni contrattuali in corso. Inoltre, la ricorrente ritiene che il Consiglio non abbia fornito una motivazione sufficiente, circostanza confermata dal Consiglio alla ricorrente, mentre le sue richieste di accesso alla documentazione non ricevevano riscontro alcuno. La ricorrente afferma che, a causa di dette omissioni, il Consiglio ha violato i suoi diritti della difesa, non avendo avuto la possibilità di replicare effettivamente alle conclusioni del Consiglio, dato che queste stesse conclusioni non le sono state comunicate. Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, la ricorrente dichiara di non essere una società controllata dalla NICO Ltd, dal momento che tale società non esiste più nel Jersey ed in ogni caso che il Consiglio non ha dimostrato come, nell'ipotesi in cui essa fosse effettivamente una controllata, ciò comporterebbe un vantaggio economico per lo Stato iraniano contrario allo scopo della decisione e del regolamento impugnati. Da ultimo, la ricorrente ritiene che nell'imporre talune misure restrittive sui diritti di proprietà e sugli impegni contrattuali in corso afferenti alla ricorrente, il Consiglio ha violato il suo fondamentale diritto di proprietà, adottando provvedimenti di cui non si può accertare la proporzionalità.

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1 - GU L 282, pag. 58.

2 - GU L 282, pag. 16.