Language of document : ECLI:EU:C:2021:862

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

21 ottobre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 4, paragrafo 1 – Articolo 5 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 21 e 26 – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Funzioni di giurato in un procedimento penale – Persona affetta da cecità – Esclusione totale dalla partecipazione a procedimenti penali»

Nella causa C‑824/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 31 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2019, nel procedimento

TC,

UB

contro

Komisia za zashtita ot diskriminatsia,

VA,

con l’intervento di:

Varhovna administrativna prokuratura,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele, T. von Danwitz (relatore), P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per VA, da se stessa;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, A. Pimenta, M.J. Marques e P. Barros da Costa, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Martin e N. Nikolova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23, pag. 35; in prosieguo: la «Convenzione dell’ONU»), nonché dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti TC e UB alla Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Commissione per la lotta alle discriminazioni, Bulgaria) e a VA in merito alla decisione di tale commissione di infliggere loro, in qualità di presidente di tribunale e di giudice di una sezione penale, sanzioni pecuniarie per discriminazione nei confronti di VA, giurata di tale sezione.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        La Convenzione dell’ONU così recita all’articolo 1:

«Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri».

4        Ai sensi dell’articolo 5 della medesima convenzione, rubricato «Uguaglianza e non discriminazione»:

«1.      Gli Stati parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

2.      Gli Stati parti vietano ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantiscono alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3.      Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4.      Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente convenzione».

5        L’articolo 27 della Convenzione dell’ONU, rubricato «Lavoro e occupazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati parti garantiscono e favoriscono l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative, anche legislative, in particolare al fine di:

a)      vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;

(...)».

 Diritto dellUnione

6        I considerando 16, 20, 21 e 23 della direttiva 2000/78 così recitano:

«(16)      La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull’handicap.

(…)

(20)      È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.

(21)      Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell’organizzazione o dell’impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.

(...)

(23)      In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all’età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione».

7        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva succitata, rubricato «Obiettivo»:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro[,] al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

8        L’articolo 2 della stessa direttiva, rubricato «Nozione di discriminazione», così dispone:

«1.      Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.      Ai fini del paragrafo 1:

a)      sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

(...)».

9        L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Campo d’applicazione», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«Nei limiti dei poteri conferiti all[’Unione europea], la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a)      alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

(...)

c)      all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

(...)».

10      L’articolo 4 della direttiva 2000/78, rubricato «Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».

11      L’articolo 5 di tale direttiva, rubricato «Soluzioni ragionevoli per i disabili», così dispone:

«Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».

 Diritto bulgaro

12      L’articolo 6 della Costituzione (DV n. 56, del 13 luglio 1991), nella versione applicabile alla controversia principale, così dispone:

«(1)      Tutti gli individui nascono liberi e uguali per dignità e diritti.

(2)      Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Sono vietate qualsiasi restrizione ai diritti e concessione di privilegi fondate sulla razza, la nazionalità, l’origine etnica, il sesso, la provenienza, la religione, l’istruzione, le convinzioni personali, l’appartenenza politica o le condizioni personali o sociali ovvero la situazione patrimoniale».

13      Ai sensi dell’articolo 48 di tale Costituzione:

«(1)      I cittadini hanno diritto al lavoro. Lo Stato provvede alla creazione delle condizioni per l’esercizio di tale diritto.

(2)      Lo Stato crea le condizioni per l’esercizio del diritto al lavoro delle persone con disabilità fisiche e psichiche. (...)».

14      Dall’articolo 4, paragrafo 1, dello Zakon za zashtita ot diskriminatsia (legge sulla tutela contro le discriminazioni, DV n. 86, del 30 settembre 2003), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: la «legge contro le discriminazioni»), risulta che è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata, in particolare, sulla disabilità.

15      A termini dell’articolo 7, paragrafo 1, punto 2, della legge contro le discriminazioni:

«Non costituisce discriminazione:

(...)

2.      la differenza di trattamento di cui è oggetto una persona sul fondamento di una caratteristica correlata a uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quando tale caratteristica sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa a motivo della natura di un lavoro o di una determinata attività o delle condizioni di esercizio di tale lavoro o di tale attività, la finalità sia legittima e il requisito non vada oltre quanto necessario per conseguirla».

16      L’articolo 66 dello Zakon za sadebnata vlast (legge sul sistema giudiziario, DV n. 64, del 7 agosto 2007), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: la «legge sul sistema giudiziario»), dispone che, nei casi previsti dalla legge, il collegio giudicante competente a pronunciarsi in primo grado comprende anche i giurati, i quali hanno gli stessi diritti e obblighi dei giudici.

17      Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, della legge sul sistema giudiziario:

«Può essere eletto giurato qualsiasi cittadino bulgaro dotato della capacità di esercitare i suoi diritti e che:

1.      abbia un’età compresa tra 21 e 68 anni;

2.      possieda un indirizzo attuale in un comune che rientra nella circoscrizione giudiziaria del tribunale in cui ha presentato la sua candidatura;

3.      abbia completato almeno gli studi secondari;

4.      non sia stato condannato per un reato doloso, anche in caso di riabilitazione;

5.      non sia affetto da infermità mentale».

18      L’articolo 8, paragrafo 1, del Nakazatelno‑protsesualen kodeks (codice di procedura penale, DV n. 86, del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), così dispone:

«I giurati partecipano ai collegi giudicanti dei tribunali nei casi e con le modalità previste dal presente codice».

19      L’articolo 13 del codice di procedura penale prevede, al paragrafo 1, che il tribunale, il pubblico ministero e le autorità inquirenti, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie per accertare la verità oggettiva e, al paragrafo 2, che la verità oggettiva è accertata con le modalità e i mezzi previsti dal codice stesso.

20      Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del codice di procedura penale, il tribunale, il pubblico ministero e le autorità inquirenti adottano le loro decisioni sulla base del proprio intimo convincimento, basandosi sull’esame oggettivo, approfondito e completo di tutte le circostanze del caso di specie, e guidati dalle disposizioni di legge.

21      Conformemente all’articolo 18 del codice di procedura penale, il tribunale, il pubblico ministero e le autorità inquirenti adottano le loro decisioni sulla base degli elementi di prova che hanno raccolto ed esaminato personalmente, salvo che tale codice disponga diversamente.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22      VA ha una capacità lavorativa ridotta in modo permanente a causa della perdita della vista, come attestato da una perizia effettuata del 1976. Ella ha compiuto gli studi superiori in giurisprudenza, ha superato l’esame di abilitazione professionale nel 1977 e successivamente ha lavorato presso l’Unione dei non vedenti e nelle strutture dell’Unione europea dei ciechi.

23      Nel 2014, VA è stata ammessa alla funzione di giurata presso il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), in esito a un procedimento condotto dal consiglio comunale di tale città. Ella è stata assegnata presso il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) e, per sorteggio, alla sesta sezione penale del medesimo tribunale, di cui faceva parte la giudice UB, insieme ad altri tre giurati. VA ha prestato giuramento in tale qualità dinanzi al suddetto tribunale il 25 marzo 2015.

24      Nel periodo compreso tra il 25 marzo 2015 e il 9 agosto 2016, VA non ha partecipato ad alcuna udienza penale. Nel maggio 2015, ella ha chiesto a TC, presidente del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia), di essere assegnata presso un altro giudice, senza però ricevere risposta.

25      Il 24 settembre 2015, VA ha adito la Commissione per la lotta alle discriminazioni, sostenendo di aver subìto un trattamento sfavorevole per via della sua disabilità da parte della giudice UB, in quanto quest’ultima non l’aveva ammessa a partecipare ad alcun procedimento penale, e da parte di TC, il quale non aveva dato seguito alla sua domanda di riassegnazione al fine di poter esercitare il suo diritto a lavorare in qualità di giurata. In risposta, TC e UB hanno invocato, in particolare, la natura degli obblighi di giurato, la necessità di disporre di specifiche caratteristiche fisiche e l’esistenza di una finalità legittima, ossia il rispetto dei principi del codice di procedura penale, il quale giustificherebbe il diverso trattamento di VA fondato su una caratteristica correlata alla disabilità, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, punto 2, della legge contro le discriminazioni.

26      Con decisione del 6 marzo 2017, la Commissione per la lotta alle discriminazioni, dopo avere sentito TC e UB, ha ritenuto che essi avessero commesso una discriminazione fondata sulla disabilità nei confronti di VA, in particolare ai sensi dell’articolo 4 della legge contro le discriminazioni, e ha inflitto loro sanzioni pecuniarie pari, rispettivamente, a 250 e 500 leva bulgari (BGN) (circa EUR 130 ed EUR 260).

27      TC e UB hanno entrambi proposto ricorso contro tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Sofia‑grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), il quale ha respinto i loro ricorsi. Tale giudice ha ritenuto, in particolare, illegittima l’introduzione di restrizioni, per principio, all’accesso a una determinata professione o attività, come quella di giurato, in considerazione del fatto che la disabilità in questione ne precluderebbe il pieno esercizio. È vero che la specificità del processo penale richiederebbe che il giurato si conformi ai principi fondamentali di tale processo, vale a dire, per un collegio giudicante, l’immediatezza, l’accertamento della verità oggettiva e la formazione di un intimo convincimento. Tuttavia, la presunzione secondo cui l’esistenza di una disabilità privi, in ogni caso, una persona della capacità di conformarsi a tali principi costituirebbe una discriminazione. Detto giudice ha aggiunto che la circostanza che VA ha partecipato a una serie di udienze nell’ambito di procedimenti penali dal 9 agosto 2016, data di entrata in vigore di una riforma legislativa che ha introdotto l’assegnazione elettronica dei giurati, corroborerebbe tali considerazioni.

28      TC e UB hanno proposto ciascuno un ricorso per cassazione contro la decisione dell’Administrativen sad Sofia‑grad (Tribunale amministrativo di Sofia) dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria). A sostegno del suo ricorso, TC sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare l’articolo 7, paragrafo 1, punto 2, della legge contro le discriminazioni, relativo all’esistenza di un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Considerata la loro natura, le funzioni di giurato non potrebbero essere assicurate da persone la cui disabilità comporti una violazione dei principi sanciti dal codice di procedura penale. UB sostiene, dal canto suo, che il medesimo giudice ha erroneamente fatto prevalere la legge contro le discriminazioni sul codice di procedura penale, di rango superiore, e sui principi sanciti dallo stesso codice, che esso è tenuto a rispettare, in quanto giudice penale, in sede di esame delle cause promosse dinanzi al tribunale, così come esso deve garantire che i tutti i membri del collegio giudicante trattino allo stesso modo gli elementi di prova inseriti nel fascicolo e valutino in maniera diretta il comportamento delle parti.

29      Ciò premesso, tenuto conto delle norme di procedura penale, il giudice del rinvio rileva che non risulta chiaramente stabilito se la disparità di trattamento nell’esercizio dell’attività di giurato da parte di una persona, come VA, affetta da una disabilità quale la cecità sia lecita alla luce delle disposizioni della Convenzione dell’ONU, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e della direttiva 2000/78, volte a garantire la parità in materia di occupazione e di condizioni di lavoro delle persone con disabilità.

30      Stante quanto precede, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della [Convenzione dell’ONU] e degli articoli [2], paragrafi 1, 2 e 3, e 4, paragrafo 1, della direttiva [2000/78] comporti che una persona non vedente è ammessa a operare in veste di giurato e può partecipare ai procedimenti penali, oppure

2)      se la specifica disabilità della persona affetta da cecità permanente sia una caratteristica che integra un requisito essenziale e decisivo dell’attività di giurato la cui sussistenza giustifica una disparità di trattamento e non comporta alcuna discriminazione basata sul criterio della “disabilità”».

 Sulle questioni pregiudiziali

31      In via preliminare, occorre rilevare che sebbene, nella formulazione delle sue questioni, il giudice del rinvio non abbia fatto riferimento alle disposizioni della Carta, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta tuttavia che esso si interroga sulla compatibilità dell’esclusione di una persona affetta da cecità, quale VA, dall’esercizio delle funzioni di giurato nell’ambito di un procedimento penale alla luce sia delle disposizioni della direttiva 2000/78 e della Convenzione dell’ONU sia della Carta.

32      Si deve ricordare che tale direttiva concretizza, nel settore da essa disciplinato, il principio generale di non discriminazione adesso sancito dall’articolo 21 della Carta (sentenza del 26 gennaio 2021, Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C‑16/19, EU:C:2021:64, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

33      Inoltre, ai sensi dell’articolo 26 della Carta, l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

34      Ciò posto, occorre ritenere che, con le sue questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letti alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta e della Convenzione dell’ONU, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una persona affetta da cecità sia privata di qualsiasi possibilità di esercitare le funzioni di giurato in un procedimento penale.

35      Va innanzitutto ricordato che sia dal titolo e dal preambolo sia dal contenuto e dalla finalità della direttiva 2000/78 emerge che essa si propone di fissare un quadro generale per garantire a ogni individuo la parità di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», offrendo una protezione efficace contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all’articolo 1, tra i quali sono menzionate le disabilità (sentenza del 15 luglio 2021, Tartu Vangla, C‑795/19, EU:C:2021:606, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

36      Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2000/78, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione, tale direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene, in particolare, alle condizioni di accesso all’occupazione e all’occupazione e alle condizioni di lavoro.

37      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale consta, anzitutto, che le funzioni di giurato costituiscono un’attività professionale retribuita, poi, che VA è stata selezionata per esercitare tali funzioni ed è stata assegnata a una sezione penale di un tribunale e, infine, che ella non ha potuto, in pratica, nel periodo compreso tra il 25 marzo 2015 e il 9 agosto 2016, esercitare tali funzioni e, pertanto, accedere a una simile occupazione.

38      Ne consegue che, in una fattispecie del genere, sono in discussione sia le condizioni di accesso all’occupazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78, sia l’occupazione e le condizioni di lavoro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della medesima.

39      Inoltre, è pacifico che VA è affetta da un «handicap», ai sensi della direttiva 2000/78, in quanto soffre di una perdita della vista permanente, e va tenuto presente che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «handicap» deve essere intesa nel senso che si riferisce a una limitazione della capacità, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell’interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Nobel Plastiques Ibérica, C‑397/18, EU:C:2019:703, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

40      Pertanto, una fattispecie come quella di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva in parola.

41      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’esistenza di una differenza di trattamento fondata sulla disabilità, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, ai fini di quest’ultima, per «principio della parità di trattamento» si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della stessa. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva precisa che sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui a tale articolo 1, tra cui la disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.

42      Nel caso di specie, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale consta che, dal 25 marzo 2015 al 9 agosto 2016, VA non è stata ammessa a partecipare a nessuna delle udienze della sua sezione di assegnazione, e ciò a causa della sua cecità. Risulta quindi che ella ha subìto un trattamento meno favorevole rispetto agli altri giurati assegnati presso tale sezione che si trovano in una situazione analoga, ma che non sono affetti da cecità, sulla base della sua disabilità, il che costituisce una differenza di trattamento direttamente fondata sulla disabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

43      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione di stabilire se una simile differenza di trattamento possa essere giustificata sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, occorre ricordare che, secondo i termini stessi di tale disposizione, gli Stati membri possono prevedere che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno dei motivi di cui all’articolo 1 di tale direttiva non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, la caratteristica in questione costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

44      A tale riguardo, la Corte ha statuito che non è il motivo su cui è basata la differenza di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo che deve costituire un simile requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa (sentenza del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C‑258/15, EU:C:2016:873, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

45      Dal momento che consente di derogare al principio di non discriminazione, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto alla luce del considerando 23 della medesima, il quale fa riferimento a «casi strettamente limitati» nei quali una simile differenza di trattamento può essere giustificata, deve essere interpretato restrittivamente (sentenza del 15 luglio 2021, Tartu Vangla, C‑795/19, EU:C:2021:606, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

46      Per quanto riguarda la finalità invocata ai fini della giustificazione del trattamento sfavorevole riservato a VA sulla base della sua disabilità, TC e UB affermano che l’esclusione di VA dalla partecipazione alle udienze della sezione penale alla quale la medesima era assegnata fino all’agosto 2016 mirava a garantire il pieno rispetto dei principi del codice di procedura penale, in particolare il principio di immediatezza e la valutazione diretta delle prove al fine di accertare la verità oggettiva, di cui agli articoli 14 e 18 dello stesso codice.

47      TC e UB sostengono infatti che le funzioni di giurato non possono essere assicurate da persone affette da una disabilità quale la cecità. L’esercizio di tali funzioni richiederebbe, per principio, il possesso di capacità fisiche particolari, quali la vista.

48      Orbene, va rilevato che, se è pur vero che la legge sul sistema giudiziario prevede, all’articolo 67, paragrafo 1, che un giurato debba, in particolare, essere dotato della capacità di esercitare i propri diritti e non soffrire di alcuna malattia mentale, secondo le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, tale legge non impone tuttavia un requisito in materia di capacità fisica di un giurato né prevede un motivo di esclusione per via di una disabilità fisica come la cecità.

49      Da queste stesse indicazioni risulta che dal 9 agosto 2016 è stata istituita un’assegnazione elettronica dei giurati, a seguito dell’entrata in vigore di una riforma legislativa, il che ha consentito a VA di partecipare a una serie di udienze nell’ambito di procedimenti penali a decorrere da tale data. L’assegnazione elettronica dei giurati prevista dalla legislazione nazionale di cui al procedimento principale appare quindi avvenire indipendentemente da considerazioni relative alla persona di tali giurati o dalle cause che essi saranno chiamati a trattare, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

50      D’altra parte, secondo la giurisprudenza della Corte, il possesso di capacità fisiche particolari può essere considerato un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per lo svolgimento di determinate professioni, quali il vigile del fuoco o l’agente di polizia. Parimenti, un’acutezza uditiva che soddisfi una soglia minima di percezione sonora determinata dalla normativa nazionale può essere considerata come un tale requisito per l’esercizio della professione di agente penitenziario (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Tartu Vangla, C‑795/19, EU:C:2021:606, punti 40 e 41).

51      La Corte ha altresì dichiarato che la vista svolge una funzione essenziale per la guida di veicoli a motore, cosicché un requisito di acutezza visiva minima imposto dal legislatore dell’Unione per l’esercizio della professione di autotrasportatore è conforme al diritto dell’Unione alla luce dell’obiettivo di garantire la sicurezza stradale (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Glatzel, C‑356/12, EU:C:2014:350, punti 54 e 72).

52      Allo stesso modo, in considerazione della natura delle funzioni di giurato in un procedimento penale e delle condizioni del loro esercizio, che possono in taluni casi richiedere l’esame e la valutazione di elementi di prova visivi, la vista può altresì essere considerata un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa» in relazione alla professione di giurato in un procedimento del genere, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, purché l’esame e la valutazione di detti elementi di prova non possano essere effettuati mediante, in particolare, dispositivi medico‑tecnici.

53      Inoltre, la finalità invocata da TC e UB di garantire il pieno rispetto dei principi di procedura penale, tra cui quelli di immediatezza e della valutazione diretta degli elementi di prova, può costituire una finalità legittima ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

54      Di conseguenza, si deve verificare se la misura imposta a VA nel procedimento principale, consistente nell’escluderla totalmente dall’esercizio delle funzioni di giurato in un procedimento penale, sia adeguata per conseguire la finalità perseguita e non vada oltre quanto necessario per conseguirla. Relativamente a tale proporzionalità, occorre tenere conto del fatto che, in forza dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce dei considerando 20 e 21 della medesima, il datore di lavoro è tenuto a prendere i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze di una situazione concreta, per consentire a una persona disabile di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Tartu Vangla, C‑795/19, EU:C:2021:606, punti 42 e 48 e giurisprudenza ivi citata).

55      Quanto all’adeguatezza di tale misura, va osservato che una misura del genere contribuisce certamente al rispetto delle norme del codice di procedura penale riguardanti il principio di immediatezza e la valutazione diretta degli elementi di prova.

56      Tuttavia, quanto alla necessità di detta misura, occorre rilevare che VA è stata esclusa in maniera assoluta dalla partecipazione alle cause trattate dalla sezione penale alla quale era assegnata, senza che fosse valutata la sua capacità individuale di svolgere le sue funzioni e senza che fosse esaminata la possibilità di porre rimedio a eventuali difficoltà che avrebbero potuto sorgere.

57      Del resto, come indicato al punto 54 della presente sentenza, il datore di lavoro è tenuto a prevedere soluzioni ragionevoli per i disabili, in funzione delle esigenze di una situazione concreta. Infatti, ai sensi del considerando 16 della direttiva 2000/78, la messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull’handicap. A tale riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «soluzioni ragionevoli» deve essere intesa in senso ampio come riferita all’eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Inoltre, il considerando 20 della stessa direttiva contiene al riguardo un elenco di soluzioni ragionevoli di ordine materiale, organizzativo o educativo che non è esaustivo (sentenza del 15 luglio 2021, Tartu Vangla, C‑795/19, EU:C:2021:606, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

58      Tale obbligo deve essere letto alla luce dell’articolo 26 della Carta, il quale sancisce il principio dell’inserimento delle persone con disabilità affinché esse beneficino di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

59      Un simile obbligo è altresì sancito dalla Convenzione dell’ONU, le cui disposizioni – occorre ricordare – possono essere invocate al fine di interpretare quelle della direttiva 2000/78, di modo che quest’ultima deve essere oggetto, per quanto possibile, di un’interpretazione conforme a tale convenzione (sentenza del 15 luglio 2021, Tartu Vangla, C‑795/19, EU:C:2021:606, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

60      Orbene, la Convenzione dell’ONU stabilisce, all’articolo 5, paragrafo 3, che, al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

61      Oltretutto, è in un’ottica inclusiva che l’articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione dell’ONU prevede di promuovere l’uguaglianza delle persone con disabilità e di eliminare la discriminazione, come dimostra l’articolo 27 di tale convenzione, che riconosce loro, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto al lavoro, e segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità.

62      Nel caso di specie, come consta dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, VA è stata esclusa da qualsiasi partecipazione a procedimenti penali senza distinzione a seconda delle cause interessate e senza che si procedesse a verifiche per stabilire se potessero esserle proposte soluzioni ragionevoli, quali un aiuto materiale, personale o organizzativo.

63      La misura in questione, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, appare quindi andare oltre quanto necessario, tanto più che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, dopo l’istituzione dell’assegnazione elettronica dei giurati avvenuta nell’agosto 2016, VA ha partecipato, in tale qualità, alla definizione di numerosi procedimenti penali. Come rilevato sia dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte sia dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle conclusioni, tale circostanza denota la sua capacità di esercitare le funzioni di giurato nel pieno rispetto delle norme di procedura penale.

64      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali poste dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letti alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta nonché della Convenzione dell’ONU, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una persona affetta da cecità sia privata di qualsiasi possibilità di esercitare le funzioni di giurato in un procedimento penale.

 Sulle spese

65      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una persona affetta da cecità sia privata di qualsiasi possibilità di esercitare le funzioni di giurato in un procedimento penale.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.