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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 25 giugno 2021 – ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association – associazione internazionale senza scopo di lucro – IvoG – di diritto belga e Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. contro Automobiles PEUGEOT SA e PSA Automobiles SA

(Causa C-390/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrenti: ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association – associazione internazionale senza scopo di lucro – IvoG – di diritto belga, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Convenute: Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA

Questioni pregiudiziali

1)    Se le prescrizioni del capo XIV del regolamento (UE) 2018/858 1 (articoli 61 e seguenti, incluso l’allegato X) siano applicabili anche ai modelli di veicoli omologati per la prima volta anteriormente al 1° settembre 2020 in vigenza del regolamento (CE) n. 715/2007 2 .

In caso di risposta negativa a detta questione, inoltre:

Se ai suddetti «veicoli vecchi» continuino ad applicarsi il capitolo III del regolamento (CE) n. 715/2007 e, in particolare, il suo articolo 7 ai fini del calcolo del canone.

2)    Se la nozione di «accesso» alle informazioni menzionate che i costruttori devono consentire in forza dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 ricomprenda la facoltà degli editori di informazioni tecniche di cui all’articolo 3, punto 45, del regolamento medesimo di sfruttare dette informazioni ai fini dello svolgimento dei compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita oppure se sia necessaria, a tal fine, la stipula di un accordo separato di licenza di sfruttamento e riedizione, la quale non ricade pertanto nell’ambito di applicazione del successivo articolo 63 con riguardo al relativo corrispettivo richiesto dal costruttore.

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale e ove sia applicabile il capitolo III del regolamento (CE) n. 715/2007 ai veicoli vecchi, si chiede inoltre:

Se la nozione di «accesso» alle suddette informazioni che i costruttori devono consentire in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) 715/2007 ricomprenda la facoltà degli editori di informazioni tecniche di cui all’articolo 3, punto 15, del regolamento medesimo di sfruttare dette informazioni ai fini dello svolgimento dei compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita oppure se sia necessaria, a tal fine, la stipula di un accordo separato di licenza di sfruttamento e riedizione, la quale non ricade pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) 715/2007 con riguardo al relativo corrispettivo richiesto dal costruttore.

3)    Se la nozione di «canone ragionevole e proporzionato» di cui all’articolo 63, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2018/858 debba essere interpretata nel senso che il costruttore, nel determinare il canone, sia tenuto a trattare in modo analogo, a prescindere dalla loro attività commerciale, tutti gli operatori indipendenti di cui all’articolo 3, punto 45, del regolamento (UE) 2018/858.

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale e di applicazione del capitolo III del regolamento (CE) n. 715/2007 ai veicoli vecchi, si chiede inoltre:

Se la nozione di «spese ragionevoli e proporzionate» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretata nel senso che il costruttore, nel determinare il canone, sia tenuto a trattare in modo analogo, a prescindere dalla loro attività commerciale, tutti gli operatori indipendenti ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento (CE) 715/2007.

In caso di risposta negativa alla terza questione pregiudiziale:

4)    Se la nozione di «canone ragionevole e proporzionato» di cui all’articolo 63, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2018/858 debba essere interpretata nel senso che il canone, in linea di principio, possa coprire soltanto le spese sostenute dal costruttore.

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale e di applicazione del capitolo III del regolamento (CE) n. 715/2007 ai veicoli vecchi, si chiede inoltre:

Se la nozione di «spese ragionevoli e proporzionate» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretata nel senso che le spese, in linea di principio, possano consistere soltanto in quelle sostenute dal costruttore.

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1 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU 2018, L 151, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).