Language of document : ECLI:EU:T:2006:179





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 29 giugno 2006 – Nürburgring / Parlamento e Consiglio

(Causa T-311/03)

«Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/33/CE — Pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco — Divieto di sponsorizzazione di manifestazioni o di attività che coinvolgano più Stati membri — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/33, art. 5, n. 1) (v. punti 42-43, 68-72)

Oggetto

Domanda di annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/33/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152, pag. 16), e, in particolare, dell’art. 5, n. 1, di quest’ultima

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto come irricevibile.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio.

3)

Il Regno di Spagna, la Repubblica di Finlandia e la Commissione, nonché la Hokenheim-Ring GmbH e la Exploitatie Circuit Park Zandvoort BV, sopporteranno le proprie spese.