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Ricorso proposto il 30 novembre 2011 - PICO Food / UAMI - Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

(Causa T-623/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: PICO Food GmbH (Tamm, Germania) (rappresentante: avv. M. Douglas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bogumit Sobieraj (Milanówek, Polonia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'8 settembre 2011, procedimento R 553/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "MILANÓWEK CREAM FUDGE", per prodotti della classe 30 - domanda di marchio comunitario n. 6342455

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca n. 30522224 del marchio figurativo raffigurante una mucca, per prodotti della classe 30; registrazione tedesca n. 30523439 del marchio figurativo "Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT", per prodotti della classe 30; registrazione tedesca n. 30702751 del marchio figurativo "Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT", per prodotti della classe 30; registrazione tedesca n. 30702748 del marchio figurativo "Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT", per prodotti della classe 30; registrazione tedesca n. 30700574 del marchio figurativo "SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE", per prodotti della classe 30

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha interpretato erroneamente i principi generali sanciti dai giudici europei e ha negato la sussistenza di rischio di confusione tra i marchi su cui si fonda l'opposizione e la domanda controversa. Violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha basato la sua decisione su fatti che non sono stati comunicati dalle parti del procedimento.

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