Language of document : ECLI:EU:T:2014:199

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

9 aprile 2014 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario MILANÓWEK CREAM FUDGE – Marchi nazionali figurativi anteriori raffiguranti una mucca, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT e SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑623/11,

Pico Food GmbH, con sede a Tamm (Germania), rappresentata da M. Douglas, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da M. Vuijst e P. Geroulakos, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Bogumił Sobieraj, residente a Milanówek (Polonia), rappresentato da O. Bischof, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 settembre 2011 (procedimento R 553/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Pico Food GmbH e il sig. Bogumił Sobieraj,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da N.J. Forwood, presidente, F. Dehousse (relatore) e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2011,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 aprile 2012,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2012,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 21 agosto 2012,

in seguito all’udienza del 15 ottobre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 31 ottobre 2007 il sig. Bogumił Sobieraj, interveniente, operante con il nome commerciale di Zakład Przemysłu Cukierniczego Milanówek, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

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3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Frutta ricoperta e glassata al cioccolato, uvetta ricoperta di cioccolato, nocciole ricoperte e glassate al cioccolato, arachidi ricoperte e glassate al cioccolato, gelatine di frutta, caramelle, dolci e dolciumi, in particolare caramelle, caramelle al caramello, praline, cioccolato, cioccolatini, dolci glassati al cioccolato, barrette rivestite di cioccolata, cialde, dolci, dolci glassati al cioccolato».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 22/2008, del 2 giugno 2008.

5        Il 2 settembre 2008 la Pico Food GmbH, ricorrente, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), per i prodotti indicati al precedente punto 3.

6        L’opposizione si fondava in particolare sui seguenti marchi figurativi (in prosieguo, nell’insieme, i «marchi anteriori»), registrati in Germania:

–        il marchio figurativo, depositalo il 14 aprile e registrato il 30 maggio 2005 con il numero 30522224 (in prosieguo: il «primo marchio anteriore»), di seguito raffigurato:

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–        il marchio figurativo, depositato il 20 aprile e registrato l’8 giugno 2005 con il numero 30523439 (in prosieguo: il «secondo marchio anteriore»), di seguito raffigurato:

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–        il marchio figurativo, depositato il 10 gennaio e registrato il 5 febbraio 2007 con il numero 30700574 (in prosieguo: il «terzo marchio anteriore»), di seguito raffigurato:

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7        I marchi anteriori sono stati in particolare registrati per prodotti appartenenti alla classe 30 e corrispondono alla seguente descrizione: «Barrette di cioccolata, prodotti di cioccolata; dolciumi, caramelle, caramelle al caramello, prodotte, in particolare, con latte, panna e/o burro». La ricorrente ha limitato l’opposizione a tali prodotti.

8        L’opposizione si fondava anche su altri marchi anteriori, registrati in Germania, simili al secondo marchio anteriore, benché contenessero motivi diversi o elementi verbali in più.

9        Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].

10      Con decisione del 12 febbraio 2010, la divisione d’opposizione ha respinto l’opposizione presentata della ricorrente.

11      Il 9 aprile 2010 la ricorrente ha proposto ricorso all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione d’opposizione.

12      Con decisione dell’8 settembre 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha considerato, in sostanza, che le differenze tra i segni in conflitto erano sufficienti a evitare qualsiasi rischio di confusione nel caso di specie, nonostante l’identità dei prodotti controversi e l’eventuale notorietà del primo e del secondo marchio anteriore. Tale conclusione sarebbe stata a maggior ragione applicabile agli altri marchi rivendicati a sostegno dell’opposizione, i quali sarebbero stati ancor più dissimili dal marchio richiesto.

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

14      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–         respingere il ricorso;

–         condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

15      La ricorrente deduce due motivi a sostegno del ricorso. Il primo motivo attiene alla violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Il secondo riguarda la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

 Sul primo motivo, attinente a una violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009

16      La ricorrente contesta l’affermazione della commissione di ricorso, di cui al punto 27 della decisione impugnata, secondo la quale i consumatori dell’Unione europea «compresa la Germania», sono abituati a vedere molti marchi «che contengono il disegno di una mucca» e presteranno meno attenzione a tale elemento. Per arrivare a questa conclusione, la commissione di ricorso avrebbe preso come riferimento una trentina di marchi comunitari richiamati dall’interveniente che contenevano la figura di una mucca per prodotti appartenenti alla classe 30. Secondo la ricorrente, gli elementi dedotti dall’interveniente nel corso del procedimento non dimostrano che i marchi presi in considerazione nella decisione impugnata sono utilizzati nel territorio rilevante, vale a dire la Germania, per i prodotti di cui trattasi. Ciò che la commissione di ricorso presume non sarebbe dunque corretto. La ricorrente aggiunge, nella replica, che l’argomento della commissione di ricorso secondo il quale i prodotti di cui trattasi sono principalmente fabbricati con latte è inesatto e non si fonda su alcun elemento di prova.

17      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

18      Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in procedimenti in cui si discute di impedimenti relativi alla registrazione di un marchio, come quello in questione nella fattispecie, l’UAMI si limita ad esaminare i motivi addotti e le domande presentate dalle parti.

19      Così, la commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che mette fine a un procedimento di opposizione, può fondare la propria decisione solo sugli impedimenti relativi alla registrazione che la parte interessata ha invocato nonché sui fatti e sulle prove ad essi afferenti, presentati dalle parti [sentenza del Tribunale del 22 giugno 2004, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Racc. pag. II‑1739, punto 28 e giurisprudenza ivi citata]. Ciò tuttavia non impedisce, in particolare, che la commissione di ricorso possa prendere in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, (sentenza PICARO, cit., punto 29), o che esamini una questione di diritto, anche se non è stata sollevata dalle parti, se la soluzione di tale questione è necessaria per assicurare una corretta applicazione delle disposizioni regolamentari pertinenti [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2005, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Racc. pag. II‑287, punti 21, 32 e 33].

20      Nella fattispecie in esame, come emerge dal fascicolo, l’interveniente ha prodotto dinanzi all’UAMI documenti riguardanti oltre una trentina di marchi iscritti nel registro dei marchi comunitari per prodotti appartenenti alla classe 30 che contenevano la raffigurazione di una mucca. La ricorrente stessa ha rilevato, nelle osservazioni presentate all’UAMI, che l’interveniente sosteneva così che il disegno di una mucca aveva uno scarso carattere distintivo. Pertanto, niente può far ritenere che, nella presente fattispecie, l’esame compiuto dalla commissione di ricorso al riguardo non si sia limitato ai motivi addotti e alle domande presentate dalle parti.

21      Il fatto che la ricorrente non condivida le conclusioni cui è giunta la commissione di ricorso in esito all’esame degli elementi di fatto rivendicati dall’interveniente è una questione di merito che non può essere evocata nell’ambito dell’esame di un motivo attinente a una violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009 [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 30 maggio 2013, DHL International/UAMI – Service Point Solutions (SERVICEPOINT), T‑218/10, punto 66].

22      Inoltre, occorre rilevare che il richiamo da parte della commissione di ricorso ai marchi di cui al precedente punto 20 veniva ad aggiungersi alla tesi, elaborata al punto 26 della decisione impugnata, che il disegno di una mucca era allusivo rispetto ai prodotti interessati. Il primo motivo dedotto dalla ricorrente non può rimettere in discussione questo ragionamento.

23      Quanto al fatto che la commissione di ricorso ha affermato che i prodotti controversi possono essere fabbricati con latte o latticini, trattasi di un’affermazione che deriva da un semplice esame di detti prodotti, i quali fanno parte delle domande presentate dalle parti e degli elementi di fatto a disposizione della commissione di ricorso. Pertanto, senza che occorra pronunciarsi sulla tardività degli argomenti dedotti dalla ricorrente a questo proposito, non si può ammettere alcuna violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 per quanto riguarda tale affermazione. Come precedentemente evidenziato, il fatto che la ricorrente non condivida le conclusioni cui è giunta la commissione di ricorso in esito all’esame degli elementi di fatto del caso di specie è una questione di merito che non può essere dedotta nell’ambito di un motivo attinente a una violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

24      Da quanto precede consegue che il primo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, attinente a una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

25      In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore per aver considerato che le barre verticali dei marchi anteriori erano grigie. Il Tribunale avrebbe riconosciuto che il marchio, dato che è registrato in bianco e nero, copre tutte le combinazioni di colori contenute nella raffigurazione grafica, pertanto, nel caso di specie, i segni in conflitto si fonderebbero su colori identici. La somiglianza visiva di detti segni sarebbe, dunque, più elevata di quanto non abbia constatato la commissione di ricorso. Inoltre, gli elementi figurativi dei segni in conflitto che raffigurano una mucca sarebbero molto simili. La commissione di ricorso avrebbe dato troppa importanza agli elementi verbali di tali segni. In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che la somiglianza visiva ha un’importanza maggiore nel caso di specie, tenuto conto delle modalità di commercializzazione dei prodotti interessati e del fatto che il pubblico di riferimento ha un livello di attenzione inferiore alla media. In terzo luogo, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto degli elementi addotti dalla ricorrente per dimostrare che marchi anteriori avrebbero acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso. In quarto luogo, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della decisione di un giudice tedesco, riguardante gli stessi segni di quelli in conflitto nel caso in esame. In quinto luogo, la ricorrente contesta, nella replica, quanto affermato dalla commissione di ricorso e cioè che la raffigurazione di una mucca sarebbe descrittiva dei prodotti contraddistinti dai marchi anteriori e, in particolare, di «dolciumi, caramelle, caramelle al caramello».

26      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

27      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Inoltre, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 207/2009, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

28      Secondo una costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi controversi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. In base a questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Racc. pag. II‑2821, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata]. Infatti, un debole grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa [sentenza della Corte del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C‑234/06 P, Racc. pag. I‑7333, punto 48, e sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Racc. pag. II‑4335, punto 25].

29      Peraltro, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. Al riguardo, il consumatore medio di solito percepisce un marchio come un tutt’uno e non si dedica a esaminarne i vari dettagli [v. sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].

30      Ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto tra i vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi [sentenze del Tribunale del 23 ottobre 2002, Oberhauser/UAMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Racc. pag. II‑4359, punto 28, e del 30 giugno 2004, BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Racc. pag. II‑1887, punto 38].

31      Inoltre, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. In tal senso, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. Il carattere distintivo del marchio anteriore, e in particolare la sua notorietà, deve dunque essere preso in considerazione per valutare se sussiste un rischio di confusione [v. sentenza della Corte del 17 aprile 2008, Ferrero Deutschland/UAMI, C‑108/07 P, non pubblicata nella Raccolta, punti 32 e 33 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2010, Farmeco/UAMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 67].

32      È alla luce delle considerazioni che precedono che dev’essere esaminata la valutazione svolta dalla commissione di ricorso circa il rischio di confusione tra i segni in conflitto.

33      Nel caso di specie, i marchi anteriori sono marchi registrati in Germania. Dal momento che, come affermato dalla commissione di ricorso al punto 14 della decisione impugnata, senza obiezione da parte della ricorrente, il territorio di riferimento è la Germania.

34      Peraltro, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 15 della decisione impugnata, i prodotti interessati sono prodotti di largo consumo. Pertanto, il pubblico destinatario è costituito dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. A questo proposito, occorre respingere gli argomenti della ricorrente secondo i quali il grado di attenzione del pubblico di riferimento sarebbe molto inferiore alla media. La ricorrente fa presente che i marchi anteriori sarebbero utilizzati per delle caramelle e che, in questo contesto, l’acquisto del consumatore sarebbe impulsivo. Orbene, occorre rilevare che i segni in conflitto riguardano altri prodotti oltre alle caramelle. Il rilievo della ricorrente non può dunque riguardare l’insieme dei prodotti cui si riferiscono i segni in conflitto. In più, anche presupponendo che il consumatore acquisti caramelle d’impulso in determinate circostanze, niente può far pensare che sarà così sistematicamente. Infine, il semplice fatto che il pubblico di riferimento proceda ad un acquisto impulsivo non significa però che il livello di attenzione di detto pubblico sia inferiore rispetto all’attenzione di un consumatore medio.

35      In primo luogo, per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti interessati, è giocoforza constatare che, come rilevato giustamente della commissione di ricorso al punto 17 della decisione impugnata, senza essere contraddetta dalle parti su questo punto, i prodotti appartenenti alla classe 30 oggetto della domanda di marchio e dei marchi anteriori sono identici.

36      In secondo luogo, per quanto riguarda la somiglianza tra i segni in conflitto, si deve ricordare che la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre al contrario operare la comparazione esaminando i marchi di cui trattasi considerati ciascuno nel suo insieme, il che non esclude che l’impressione d’insieme prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza della Corte del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, Racc. pag. I‑4529, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Soltanto quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenze della Corte UAMI/Shaker, cit., punto 42, e del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 42). Ciò potrebbe essere il caso proprio quando tale componente, da sola, è tale da dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, cosicché tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (sentenza Nestlé/UAMI, cit., punto 43).

37      Sotto un primo profilo, sul piano visivo, occorre respingere gli argomenti della ricorrente secondo i quali la registrazione di un marchio «in bianco e nero» coprirebbe «tutte le combinazioni di colori contenute nella raffigurazione grafica» e che, «[d]i conseguenza, la [ricorrente] può chiedere la protezione di qualsiasi combinazione di bande verticali fatta di bande bianche e di bande colorate, a prescindere dal fatto che siano nere, arancioni o gialle». La ricorrente ne trae la conclusione che «si debba considerare che i marchi [di cui è causa] coprano gli stessi colori».

38      Invero, agli atti non è stato versato alcunché che consenta di ritenere che i marchi anteriori siano stati registrati individuando un colore in particolare, come la ricorrente ha confermato all’udienza. A tal proposito, il fatto che un marchio sia registrato in un colore o, al contrario, non indichi alcun colore in particolare non può essere considerato un elemento totalmente trascurabile agli occhi dei consumatori [v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a., C‑252/12, punto 37; v. anche, in tal senso, sentenze del Tribunale del 17 gennaio 2012, Hell Energy Magyarország/UAMI – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T‑522/10, punti 49 e 50, e del 24 gennaio 2012, El Corte Inglés/UAMI – Ruan (B), T‑593/10, punto 29]. Occorre altresì ricordare che la comparazione dev’essere effettuata tra i segni così come sono stati registrati o come figurano nella domanda di registrazione [sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2005, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Racc. pag. II‑5309, punto 57].

39      Per quanto riguarda la sentenza del Tribunale del 18 giugno 2009, LIBRO/UAMI – Causley (LiBRO) (T‑418/07, non pubblicata nella Raccolta), menzionata dalla ricorrente nella replica, in cui si precisa che un «marchio anteriore che non individua alcun colore in particolare estende la sua tutela anche alle combinazioni di colori» (punto 65), essa può essere interpretata nel senso che, quando un marchio comunitario non è registrato in un colore in particolare, il titolare del marchio può usarlo con un colore o un abbinamento di colori e ottenere, eventualmente, la protezione si sensi dei pertinenti testi applicabili, segnatamente ove tale colore o abbinamento di colori sia divenuto, nella mente di una parte significativa del pubblico, quello associato a tale marchio anteriore in seguito all’uso che ne è stato fatto dal titolare (v., in tal senso, sentenza Specsavers International Healthcare e a., punto 38 supra, punto 41). Ciè non può tuttavia significare, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nelle sue memorie, che la registrazione di un marchio che non designa alcun colore in particolare copra «tutte le combinazioni di colori comprese nella raffigurazione grafica».

40      Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso errori quando ha dichiarato che, nella fattispecie, la differenza tra il marchio richiesto e il primo e il secondo marchio anteriore risiedeva nel fatto che il marchio richiesto era costituito, in parte, da uno sfondo giallo con bande verticali bianche. Inoltre, le bande che compaiono nel primo e nel secondo marchio anteriore sono disposte in verticale, ma anche, in uno dei due, in orizzontale come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso. Anche il terzo marchio anteriore presenta, a questo riguardo, notevoli differenze con il marchio richiesto, perché ha solo quattro bande verticali, a due a due poste a ciascun lato dell’elemento figurativo del segno in questione.

41      In più, occorre rilevare che i segni in conflitto si differenziano anche da un punto di vista visivo in quanto il marchio richiesto contiene due cornici, una al cui interno compare la raffigurazione di una mucca e l’altra con gli elementi verbali «zpc ® milanówek». La cornice con la raffigurazione di una mucca si differenzia, per la forma, dalle cornici utilizzate nei marchi anteriori ed è anche affiancata da quattro ornamenti, come giustamente osservato dalla commissione di ricorso. La cornice al cui interno compaiono gli elementi verbali «zpc ® milanówek», si sovrappone a quella con la raffigurazione di una mucca. La percezione visiva della cornice che contiene gli elementi verbali «zpc ® milanówek» risulta quindi, per questo motivo, accentuata.

42      Inoltre, i segni in conflitto si differenziano in quanto il marchio richiesto contiene gli elementi verbali «milanówek», «zpc ® milanówek» e «cream fudge», che non sono ripresi nei marchi anteriori, eccettuata l’espressione «cream fudge» nel terzo marchio anteriore. Occorre ricordare, al riguardo, che, quando un marchio si compone di elementi verbali e figurativi, i primi sono, in linea di principio, più distintivi dei secondi, perché il consumatore medio farà più facilmente riferimento al prodotto di cui trattasi citandone il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio [v. sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2011, Oyster Cosmetics/UAMI – Kadabell (Oyster cosmetics), T‑437/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 36 e giurisprudenza ivi citata]. Per quanto riguarda l’espressione «cream fudge», anch’essa ripresa nel terzo marchio anteriore, occorre osservare che quest’ultimo marchio presenta, peraltro, rilevanti differenze con il marchio richiesto sul piano visivo, come rilevato al punto 40 supra. Esso contiene, inoltre, altri elementi verbali che non compaiono nel marchio richiesto, ossia l’espressione «sahne toffee» e il termine «luxury».

43      Infine, è certo vero che i segni in conflitto presentano una certa somiglianza visiva per la presenza comune di un elemento figurativo che rappresenta une mucca. A questo proposito, occorre rilevare, come ha fatto la commissione di ricorso, che la raffigurazione della mucca nei segni in conflitto presenta delle leggere differenze, per quanto, come sottolinea la ricorrente, in sostanza, nelle sue memorie, e senza che occorra pronunciarsi sull’ammissibilità degli elementi di fatto da essa dedotti al riguardo, le leggere differenze tra gli elementi figurativi controversi non siano in grado di modificare il fatto che il consumatore conserverà nella memoria l’immagine di una mucca [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 18 maggio 2011, Glenton España/UAMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T‑376/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 33].

44      Tuttavia, come giustamente osservato dalla commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata, il disegno di una mucca nel caso in esame presenta un carattere allusivo per quanto riguarda i prodotti interessati. Tale elemento ha, dunque, nel caso di specie, un debole carattere distintivo. La ricorrente contesta, nella replica, quanto la commissione di ricorso afferma a questo riguardo, in particolare per quanto concerne «dolciumi, caramelle e caramelle al caramello» cui si riferiscono i marchi anteriori. Senza che occorra pronunciarsi sulla tardività dell’argomento dedotto dalla ricorrente, occorre dichiararlo infondato. Per quanto riguarda i prodotti oggetto della domanda di marchio, la ricorrente non ha dedotto nessun argomento specifico che consenta di rimettere in discussione la conclusione cui è pervenuta la commissione di ricorso. Per quanto riguarda i prodotti tutelati dai marchi anteriori, che sono precisamente oggetto degli argomenti della ricorrente, oltre al fatto che le barrette di cioccolato e i prodotti di cioccolato possono essere fabbricati con latte o latticini, la descrizione dei prodotti cui si riferiscono detti marchi contiene, per quanto attiene specificamente dolciumi, caramelle e caramelle al caramello di cui parla la ricorrente nelle sue memorie scritte, la seguente menzione: «in particolare fabbricati con latte, panna e/o burro». Ne deriva che, contrariamente a quanto, in sostanza, sostiene la ricorrente nelle sue memorie, i dolciumi, le caramelle e le caramelle al caramello cui si riferiscono i marchi anteriori possono essere fabbricati con latte o latticini. Tale valutazione è peraltro confermata da una dichiarazione giurata prodotta in allegato al ricorso, nella quale si precisa che le caramelle al caramello fabbricate dalla ricorrente contengono panna, burro e latte. Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso errori a questo proposito. Tenuto conto di questa conclusione, non è necessario stabilire se la commissione di ricorso abbia commesso un errore per aver considerato, sulla base degli elementi dedotti dall’interveniente dinanzi all’UAMI, che i consumatori dell’Unione, compresa la Germania, siano abituati a trovarsi di fronte marchi contenenti la raffigurazione di una mucca per prodotti appartenenti alla classe 30. Infatti, anche presupponendo che la commissione di ricorso abbia commesso un errore a questo riguardo, ciò non inficerebbe la conclusione che la raffigurazione di una mucca presenta, nel caso di specie, un carattere allusivo per quanto riguarda i prodotti interessati.

45      Il fatto che la ricorrente abbia richiamato una decisione della divisione d’opposizione dell’UAMI relativa a un altro segno che contiene la raffigurazione di una mucca non può rimettere in discussione la conclusione cui è pervenuta la commissione di ricorso nel caso di specie. Infatti, e senza che occorra pronunciarsi sugli argomenti dell’UAMI diretti a far dichiarare questa tesi inammissibile, occorre ricordare che le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 207/2009 relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente in base al regolamento sopra citato, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale antecedente a dette decisioni [sentenze della Corte del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, Racc. pag. I‑3569, punto 65, e del Tribunale del 2 maggio 2012, Universal Display/UAMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, punto 37]. Inoltre, supponendo che, con i suoi argomenti, la ricorrente lamenti, di fatto, una violazione del principio della parità di trattamento o di buona amministrazione, si deve ricordare che il rispetto di tali principi deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità (sentenza della Corte del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, Racc. pag. I‑1541, punto 75). Del resto, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo e deve essere svolto in ogni singolo caso concreto (sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, cit., punto 77). Nel caso in esame, occorre rilevare che la raffigurazione grafica della mucca fatta prima valere dalla ricorrente era nettamente differente da quella del caso di specie. Inoltre le peculiarità legate alla raffigurazione grafica di tale mucca hanno fatto sì che la divisione d’opposizione abbia potuto giungere alla conclusione che tale elemento figurativo presentava, in tale caso, un innegabile carattere distintivo. Orbene, nella presente fattispecie, è sufficiente constatare che gli elementi figurativi raffiguranti una mucca non contengono specificità che consentano di conferirgli un innegabile carattere distintivo o in grado di attenuare il fatto che tali elementi presentano un carattere allusivo per quanto riguarda i prodotti interessati.

46      Tenuto conto dell’insieme di questi elementi, la commissione di ricorso ha potuto, in sostanza, considerare senza commettere errori che, per quanto i segni in conflitto condividano una certa somiglianza alla luce in particolare della presenza di un elemento figurativo che rappresenta una mucca, detti segni presentavano significative differenze sul piano visivo.

47      Sotto un secondo profilo, sul piano fonetico, la commissione di ricorso ha rilevato, giustamente, che il marchio richiesto non aveva in comune con il primo e il secondo marchio anteriore nessun elemento verbale. Per quanto riguarda il terzo marchio anteriore, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato che esso aveva in comune con il marchio richiesto soltanto l’espressione «cream fudge», ma che se ne differenziava perché non vi figuravano altri elementi verbali non contenuti nel marchio richiesto, vale a dire l’espressione «sahne toffee» e il termine «luxury». Del pari, il marchio richiesto contiene elementi verbali che non sono ripresi nel terzo marchio anteriore, ossia «milanówek» e «zpc ® milanówek». La ricorrente non contesta quanto affermato dalla commissione di ricorso a questo proposito. La ricorrente sostiene tuttavia che, dato che il primo marchio anteriore non contiene alcun elemento verbale, qualsiasi comparazione sul piano fonetico sarebbe impossibile. Orbene, è sufficiente rilevare che sussiste una differenza sul piano fonetico derivante, quantomeno, dal fatto che il marchio oggetto della domanda di registrazione può essere espresso oralmente enunciando i suoi elementi verbali. Inoltre, anche supponendo che una comparazione sul piano fonetico non sia possibile, ciò non porterebbe a affermare che i due marchi interessati presentino somiglianze a questo riguardo.

48      Sotto un terzo profilo, sul piano concettuale, la commissione di ricorso, dopo aver ricordato che i segni in conflitto avevano in comune un elemento figurativo raffigurante una mucca, ha giustamente rilevato che il marchio richiesto conteneva, inoltre, l’elemento verbale, «milanówek», riprodotto due volte, di cui una in modo nettamente visibile. Come osservato dalla commissione di ricorso, tale elemento è il nome di una città in Polonia. Pertanto, il pubblico di riferimento o conoscerà il nome di questa città o considererà che sia un termine inventato. Ciò premesso, niente può far ritenere che la commissione di ricorso abbia commesso un errore per aver ritenuto che le somiglianze tra i segni in conflitto non fossero sufficienti a farne derivare una somiglianza concettuale. La ricorrente non contesta l’affermazione della commissione di ricorso a questo proposito. La ricorrente sostiene tuttavia, in fase di replica, che, poiché il primo marchio anteriore non contiene alcun elemento verbale, qualsiasi comparazione sul piano concettuale sarebbe impossibile. Orbene, tale argomento dedotto dalla ricorrente, senza che occorra pronunciarsi sulla sua tardività, è manifestamente infondato, dal momento che un marchio figurativo può avere un significato concettuale per il pubblico di riferimento, anche se non contiene nessun elemento verbale.

49      In terzo luogo, per quanto riguarda il rischio di confusione, occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostiene essenzialmente l’UAMI nelle sue memorie, la commissione di ricorso non ha considerato che i segni in conflitto erano complessivamente differenti, dal momento che essa ha proceduto, ai punti da 35 a 37 della decisione impugnata, alla valutazione del rischio di confusione.

50      Occorre poi ricordare, come è appena stato accertato, che i segni in conflitto contengono notevoli differenze. A questo proposito, anche supponendo, come sostiene la ricorrente, che la somiglianza visiva abbia più importanza nel caso di specie, tenuto conto delle modalità di commercializzazione di prodotti interessati, ciò non influisce sulla circostanza, precedentemente rilevata, che i segni in conflitto presentano notevoli differenze sul piano visivo.

51      Pertanto, anche supponendo, come sostiene la ricorrente, che i marchi anteriori siano dotati di un carattere distintivo accresciuto in seguito all’uso sul territorio di riferimento, la commissione di ricorso non ha commesso errori per aver considerato, nel caso di specie, che non sussistesse rischio di confusione per il pubblico di riferimento, e ciò nonostante i prodotti interessati fossero identici. Occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nelle sue memorie, la commissione di ricorso ha ben tenuto conto del fatto che i marchi anteriori potevano, eventualmente, aver acquisito un carattere distintivo accresciuto in seguito all’uso nel territorio di riferimento. La commissione di ricorso ha tuttavia considerato, giustamente come si è appena affermato, che tale circostanza eventuale non consentiva di arrivare alla conclusione che sussistesse un rischio di confusione nel caso di specie. A tal riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sembra suggerire la ricorrente nelle sue memorie, esiste una differenza tra il fatto di considerare che, nell’ambito della comparazione tra i segni, uno degli elementi che costituisce un marchio complesso presenta un carattere distintivo debole e il fatto di considerare, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, che un marchio anteriore benefici, o meno, di un carattere distintivo accresciuto in seguito all’uso.

52      Infine, la commissione di ricorso non ha commesso errori per aver considerato che non esisteva neppure rischio di confusione con tutti gli altri marchi nazionali anteriori fatti valere a sostegno dell’opposizione, perché essi si differenziavano ancor più dal marchio richiesto.

53      Nessuno degli altri argomenti addotti dalla ricorrente può rimettere in discussione tale conclusione.

54      In particolare, per quanto riguarda il fatto che un giudice regionale tedesco avrebbe emesso una decisione riguardante i medesimi segni in conflitto e che la commissione di ricorso non ne avrebbe tenuto conto, è sufficiente ricordare che il sistema comunitario dei marchi è autonomo, e che, pertanto, l’UAMI non è vincolato alle registrazioni nazionali [v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 30 giugno 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/UAMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Racc. pag. II‑1915, punto 35, e del 12 dicembre 2007, DeTeMedien/UAMI (suchen.de), T‑117/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 45 e giurisprudenza ivi citata]. D’altra parte, la ricorrente ha essa stessa rilevato, nell’esposizione dei motivi dinanzi alla commissione di ricorso, che l’UAMI non era vincolato dalla decisione in questione. La ricorrente si limitava a segnalare che tale decisione costituiva un’indicazione dell’esistenza di un rischio di confusione nel caso di specie. Inoltre, si evince dal complesso della decisione impugnata che la commissione di ricorso ha fatto propria l’analisi compiuta dalla divisione d’opposizione. Orbene, la divisione d’opposizione aveva già constatato che l’UAMI non era vincolato dalla decisione in questione, richiamando precisamente la citata sentenza Mehr für Ihr Geld. Tenuto conto dell’insieme di questi elementi, non si può addebitare alla commissione di ricorso di non aver espressamente menzionato la decisione in questione nella decisione impugnata.

55      Alla luce dell’insieme di questi elementi, occorre respingere il secondo motivo dedotto dalla ricorrente e, di conseguenza, occorre respingere il ricorso in toto.

 Sulle spese

56      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

57      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alle domande dell’UAMI e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Pico Food GmbH è condannata alle spese.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 aprile 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.