Language of document : ECLI:EU:T:2013:371

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

11 luglio 2013 (*)

«Fondo di coesione – Regolamento (CE) n. 1164/94 – Progetto di risanamento di Saragozza – Soppressione parziale del contributo finanziario – Appalti pubblici – Nozione di opera – Articolo 14, paragrafi 10 e 13, della direttiva 93/38/CEE – Scissione degli appalti – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione – Termine per l’adozione di una decisione – Determinazione delle rettifiche finanziarie – Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II al regolamento n. 1164/94 – Proporzionalità – Prescrizione»

Nella causa T‑358/08,

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente da J. Rodríguez Cárcamo, successivamente da A. Rubio González, abogados del Estado,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Valero Jordana e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C(2008) 3249 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo del Fondo di coesione al Regno di Spagna al progetto n. 96/11/61/018 – «Saneamiento de Zaragoza» con la decisione C(96) 2095 della Commissione, del 26 luglio 1996,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da L. Truchot, presidente, M.E. Martins Ribeiro e A. Popescu (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

1        Con la decisione C(96) 2095, del 26 luglio 1996 (in prosieguo: la «decisione del 1996»), la Commissione delle Comunità europee ha approvato, a titolo del Fondo di coesione, la concessione di un contributo finanziario di EUR 8 850 689 al progetto n. 96/11/61/018 – «Saneamiento de Zaragoza» (in prosieguo: il «progetto di risanamento di Saragozza»). Tale progetto, che ha come obiettivo il miglioramento e il completamento degli impianti di risanamento e di depurazione delle acque reflue della città di Saragozza (Spagna), consisteva in due gruppi di operazioni. Il primo gruppo di operazioni, denominato «Piano di sostituzione delle fognature» (in prosieguo: la «fase FIMMA 96»), prevedeva la sostituzione di fognature in taluni quartieri della città. Il secondo gruppo di operazioni, denominato «Programma di risanamento della zona ovest dell’agglomerato (bacino della stazione di depurazione dell’Almozara)» (in prosieguo: la «fase SPWS»), comprendeva, in particolare, la costruzione di collettori, di una rete secondaria di collettori e di uno scaricatore di piena. Il Comune di Saragozza era il beneficiario finale del contributo finanziario ed era incaricato della direzione del progetto, la cui esecuzione era prevista durante il periodo compreso tra il 1° maggio 1996 e il 31 dicembre 1998.

2        Su domanda del Regno di Spagna, la decisione del 1996 è stata modificata dalla decisione della Commissione C(97) 2601, del 29 luglio 1997 (in prosieguo: la «decisione del 1997»), al fine di includervi otto ulteriori operazioni (in prosieguo: la «fase FIMMA 97»). Sette operazioni riguardavano la sostituzione, la trasformazione nonché la costruzione di collettori e un’operazione consisteva nel costruire un impianto di trattamento di fanghi. Il termine per il completamento dei lavori è stato prolungato fino al 31 dicembre 1999.

[omissis]

 Decisione impugnata

13      Nella decisione impugnata la Commissione ha accertato irregolarità riguardanti otto appalti della fase SPWS e, in particolare, quattro appalti della fase FIMMA 97.

14      Gli otto appalti della fase SPWS erano i seguenti:

–        collettore scaricatore nel fiume Ebro;

–        collettore del quartiere di Los Palos;

–        collettore della zona Martín Arpal;

–        collettore Valles Verdes;

–        collettore di San Lamberto – Vistabella;

–        collettore strada di Madrid;

–        rete secondaria di collettori;

–        collettore zona limite del territorio municipale.

15      I quattro appalti della fase FIMMA 97 erano i seguenti:

–        collettore della riva destra del fiume Huerva;

–        impianto di trattamento di fanghi;

–        collettori del fiume Gállego;

–        collettore di connessione della stazione di depurazione della Almozara.

16      La Commissione ha ritenuto, al considerando 20 della decisione impugnata, che, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafi 1, 10 e 13, della direttiva 93/38, gli appalti controversi costituissero lotti di un’opera unica, la cui iniziativa spettava ad un ente aggiudicatore unico, e che essi avrebbero dovuto essere sottoposti alle disposizioni della citata direttiva. Essa ha considerato che detti appalti erano stati suddivisi, ciò costituendo una violazione delle disposizioni di tale direttiva, in particolare di quelle relative alla soglia, alla pubblicazione e alla parità di trattamento fra gli offerenti.

[omissis]

18      In primo luogo, al fine di accertare l’esistenza di irregolarità ai sensi dell’articolo H dell’allegato II al regolamento n. 1164/94, la Commissione ha, anzitutto, ricordato le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafi 1, 10 e 13, della direttiva 93/38 (considerando 19 e da 21 a 23 della decisione impugnata).

19      La Commissione ha successivamente rilevato, al considerando 24 della decisione impugnata, che, in tutti i bandi di gara pubblicati nel Boletín Oficial de Aragón e nei mezzi d’informazione locali, il consiglio comunale di Saragozza risultava come l’organismo aggiudicatore al quale le offerte dovevano essere indirizzate. Essa ha anche rilevato la somiglianza della descrizione dei lavori da eseguire nella rete fognaria e di trattamento delle acque reflue e ha ritenuto che i lavori dovessero soddisfare una stessa funzione economica e tecnica. Essa ha considerato che si trattava, nel caso di specie, di una serie di lavori specifici di conservazione, di ampliamento e di ammodernamento della rete fognaria e di trattamento delle acque reflue esistente, il cui risultato, una volta terminati, doveva essere il miglioramento complessivo della rete per gli utenti finali. La Commissione ha precisato che i lavori erano connessi a collettori di acque reflue, a collettori scaricatori di piena, a un impianto di trattamento di fanghi e a un collettore di acque reflue tra le due stazioni di depurazione dell’Almozara e della Cartuja. Essa ha ritenuto che la differenza tra i diversi tipi di lavori fosse funzionale, e non tecnica o economica, e che, di conseguenza, non fossero richieste conoscenze tecniche specifiche per realizzarli. Infine, essa ha rilevato che, da un punto di vista economico, gli utenti finali dovevano pagare il prestatore di servizi in funzione della loro utilizzazione.

20      In primo luogo, per quanto concerne gli otto progetti della fase SPWS, la Commissione ha osservato, al considerando 24, lettera a), della decisione impugnata, che i lavori rispondevano ad un obiettivo simile, in quanto l’unica differenza consisteva nel fatto che essi erano stati realizzati in aree geografiche diverse. Essa ha considerato che l’obiettivo principale dei lavori era di fornire o rinnovare il sistema di fognature per diverse aree, compresa l’installazione di collettori di acque reflue e di scaricatori.

21      In secondo luogo, quanto ai quattro progetti della fase FIMMA 97, citati supra al punto 15, per i quali la deroga dell’articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 93/38 non poteva essere invocata, la Commissione ha ritenuto, al considerando 24, lettera b), della decisione impugnata, che i lavori rispondessero ad un obiettivo simile, in quanto l’unica differenza riguardava la circostanza che essi erano stati realizzati in aree geografiche diverse. Essa ha considerato che l’obiettivo principale dei lavori era l’installazione di collettori lungo i fiumi Huerva e Gállego per servire le zone che inviavano ancora l’effluente direttamente nei fiumi e rimettere in funzione i due impianti di trattamento delle acque reflue verso i quali le acque reflue erano indirizzate.

22      Al considerando 25 della decisione impugnata la Commissione ha precisato che, riguardo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 93/38, i contratti dovevano essere considerati come destinati all’esecuzione di un’opera unica quando sono connessi in modo tale che, come nel caso di specie, un’impresa comunitaria possa considerarli come un’operazione economica unica e presenti un’offerta per l’intera operazione. La Commissione ha indicato che siffatta interpretazione corrispondeva all’obiettivo della direttiva 93/38, che consiste nel provvedere a che le imprese di altri Stati membri possano partecipare a bandi di gara, qualora vi abbiano interesse, per ragioni oggettive concernenti il valore degli appalti. Un’impresa del genere potrebbe aver desiderato essere informata del valore di tutti i lotti che compongono i lavori, pur senza essere in grado di eseguirli tutti. La Commissione ha aggiunto che si trattava della sola possibilità di valutare la portata esatta dell’appalto e di adeguare i prezzi secondo il numero di lotti per il quale era prevista la presentazione di offerte.

23      La Commissione ha affermato, al considerando 26, che gli otto progetti della fase SPWS, considerati nel loro insieme, e i quattro progetti della fase FIMMA 97, considerati nel loro insieme, soddisfacevano una funzione economica e tecnica e che, pertanto, le autorità spagnole avevano artificialmente suddiviso i lavori concernenti la conservazione, l’ampliamento e l’ammodernamento della rete fognaria e di trattamento delle acque reflue esistente. Essa ha precisato che tale conclusione si basava sul carattere analogo delle descrizioni dei lavori e delle somiglianze dei bandi di gara, sull’attuazione del procedimento e sul coordinamento complessivo da parte dello stesso ente contraente, nonché sul fatto che i lavori erano stati realizzati in un’unica zona geografica.

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

28      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 settembre 2008, il Regno di Spagna ha proposto il presente ricorso.

29      Il 30 novembre 2010 la presente causa è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore facente parte della Seconda Sezione. A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato successivamente assegnato all’Ottava Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

30      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 28 novembre 2012.

31      Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

32      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere in toto il ricorso;

–        condannare il Regno di Spagna alle spese.

 In diritto

[omissis]

 1.1.1. Sul primo motivo, vertente su errori di diritto e errori manifesti di valutazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo H dell’allegato II relativo alle rettifiche finanziarie del regolamento n. 1164/94, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 13, della direttiva 93/38

[omissis]

35      In via preliminare, si deve rilevare che, all’udienza, rispondendo ad un quesito del Tribunale, il Regno di Spagna ha precisato che, con il primo motivo, esso deduceva la violazione dell’articolo 14, paragrafo 13, della direttiva 93/38, dato che tale disposizione doveva essere letta in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 93/38. Di ciò è stato preso atto nel verbale dell’udienza.

36      D’altronde, il Regno di Spagna sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto nonché un grave errore di valutazione nella decisione impugnata in quanto ha affermato l’esistenza di una violazione delle disposizioni della direttiva 93/38. Esso fa valere che, nonostante l’onere della prova incomba alla Commissione, è utile svolgere una breve analisi degli appalti oggetto della presente controversia secondo i criteri definiti dalla Corte, al fine di dimostrare che nessuna delle condizioni che permettono di affermare l’esistenza di un’opera unica è soddisfatta. Occorre constatare che, con il presente ricorso, il Regno di Spagna contesta sia la definizione della Commissione delle condizioni di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, e dell’articolo 14, paragrafo 13, della direttiva 93/38, sia la loro applicazione agli appalti in parola nella decisione impugnata. Pertanto, sarà d’uopo esaminare se la Commissione sia erroneamente giunta alla conclusione della violazione delle citate disposizioni nella decisione impugnata, il che spetta al Regno di Spagna dimostrare dinanzi al Tribunale.

[omissis]

 Sulla prima parte, vertente su un errore manifesto di valutazione della Commissione quanto alla nozione di opera

38      A parere del Regno di Spagna, la Commissione ha erroneamente affermato che il Comune di Saragozza aveva violato le disposizioni della direttiva 93/38 scindendo gli appalti in parola e non pubblicando alcun bando nella Gazzetta Ufficiale. Esso ritiene infondate le affermazioni della Commissione contenute al considerando 8, secondo comma, al considerando 9, al considerando 23, lettera b), e al considerando 24 della decisione impugnata.

39      In primo luogo, il Regno di Spagna fa valere che, al fine di valutare se un progetto possa contenere più opere distinte, si deve svolgere, alla luce della formulazione delle disposizioni della direttiva 93/38 e della giurisprudenza della Corte, un’analisi in una triplice prospettiva: tecnico-economica, geografica e cronologica.

40      In secondo luogo, il Regno di Spagna deduce l’erroneità dell’applicazione di tali criteri nel caso di specie. La Commissione non avrebbe svolto alcuna analisi oggettiva delle opere in tale «triplice prospettiva», ma sembrerebbe aver utilizzato criteri abbastanza particolari per accertare la violazione delle autorità spagnole, quali la capacità dei potenziali offerenti o l’utilità per i medesimi di realizzare taluni o tutti gli appalti al contempo (considerando 9 della decisione impugnata). Inoltre, l’esame tecnico-economico sarebbe privo di rigore tecnico.

41      Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che le autorità spagnole avevano violato l’articolo 14, paragrafo 13, della direttiva 93/38, letto in combinato disposto con i paragrafi 1 e 10 di tale articolo, in quanto hanno scisso, da un lato, otto appalti della fase SPWS e, dall’altro, in particolare, quattro appalti della fase FIMMA 97. Dopo aver ricordato, al considerando 23, lettera b), della decisione impugnata, la definizione di un’opera ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38, essa l’ha applicata agli appalti controversi ai considerando da 24 a 26 della decisione impugnata.

[omissis]

 Sulla nozione di opera ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38 nella decisione impugnata

43      Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 93/38, detta direttiva si applica agli appalti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a EUR 5 000 000 nel caso di appalti di lavori. L’articolo 14, paragrafo 13, dispone che «[g]li enti aggiudicatori non possono aggirare l’applicazione della presente direttiva suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti».

44      Inoltre, in virtù dell’articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 93/38, «[i]l calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 deve essere basato sul valore totale dell’opera», essendo definita un’opera, al primo comma di tale disposizione, come «il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica».

45      In primo luogo, occorre rilevare, d’accordo con il Regno di Spagna e la Commissione, che la Corte ha interpretato l’articolo 14, paragrafi 10 e 13, della direttiva 93/38 nella sentenza del 5 ottobre 2000, Commissione/Francia (C‑16/98, Racc. pag. I‑8315). In tale sentenza la Corte ha considerato che l’articolo 14, paragrafo 13, della direttiva 93/38 «indica in maniera concreta gli obblighi che derivano per gli enti aggiudicatori dall’articolo 14, n. 10, primo comma, della direttiva [93/38] e deve quindi essere [preso] in considerazione unitamente a quest’ultimo al fine di statuire sull’esistenza di una scissione di opera» (punto 31). D’altronde, secondo la Corte, «dalla definizione dell’opera che figura all’art. 14, n. 10, primo comma, seconda frase, della direttiva risulta che l’esistenza di un’opera deve essere valutata in relazione alla funzione economica e tecnica del risultato dei lavori di cui trattasi» (punto 36).

46      Da tale sentenza risulta che la Corte, al fine di valutare se tali lavori fossero connessi tra loro in modo da dover essere considerati come un’opera unica ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38, ha adottato un approccio funzionale (v., in tal senso, sentenza della Corte del 15 marzo 2012, Commissione/Germania, C‑574/10, punto 37). La Corte ha preso in considerazione due criteri: il criterio della funzione economica e quello della funzione tecnica del risultato dei lavori.

47       È d’uopo constatare che, conformemente alla citata sentenza Commissione/Francia, nella decisione impugnata la Commissione ha indicato che dovevano essere applicati i criteri della funzione economica e della funzione tecnica del risultato dei lavori al fine di definire un’opera ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della decisione 93/38 (considerando 23 e 24). Dopo aver richiamato i termini di tale disposizione al considerando 23 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto, al considerando 24, che «[l]a descrizione del lavoro da eseguire nella rete fognaria e di trattamento delle acque reflue era simile e i lavori dovevano soddisfare una stessa funzione economica e tecnica», che «[i]l presente caso si riferisce ad una serie di lavori specifici di conservazione, di ampliamento e di ammodernamento della rete fognaria e di trattamento delle acque reflue esistente, il risultato dei quali, una volta terminati, dovrebbe essere il miglioramento complessivo della rete per gli utenti finali» e che «[l]a differenza tra i diversi tipi di lavori [non è] tecnica o economica».

48      Pertanto, senza che occorra statuire sulla questione sollevata dalla Commissione di accertare se, ai fini di definire un’opera ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38, i criteri della funzione economica e della funzione tecnica del risultato dei lavori siano cumulativi, occorre rilevare che, contrariamente alle affermazioni del Regno di Spagna, la Commissione non ha commesso errori nella decisione impugnata identificando i criteri della funzione economica e della funzione tecnica del risultato dei lavori che devono essere applicati per definire un’opera ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38.

49      In secondo luogo, il Regno di Spagna sostiene che l’analisi degli appalti controversi doveva essere svolta utilizzando anche criteri di tipo geografico e cronologico.

50      Al riguardo si deve rilevare che, nella citata sentenza Commissione/Francia, la Corte ha utilizzato i criteri della funzione tecnica e economica del risultato dei lavori per definire un’opera unica (punti da 49 a 56). Essa ha, poi, precisato, al punto 65, che «ogni caso di aggiudicazione di un appalto dev’essere valutato in funzione del suo contesto e delle sue particolarità». La Corte ha aggiunto che, nella situazione che ha dato luogo a tale sentenza, «[esistevano] elementi rilevanti, quali la simultaneità del bando degli appalti controversi, la similitudine degli avvisi di appalto, l’unità del contesto geografico all’interno del quale questi appalti sono stati banditi e il coordinamento assicurato dal[l’]organismo che raggruppa i consorzi intercomunali di elettrificazione a livello dipartimentale, che si pon[eva]no a favore del raggruppamento di tali appalti a tale livello».

51      La Corte ha, quindi, preso in considerazione, nella citata sentenza Commissione/Francia, un elemento geografico per verificare che l’unitarietà della funzione tecnica ed economica dei lavori sussistesse per le diverse reti locali, o di distribuzione di elettricità (punti 64 e 65), o di illuminazione pubblica (punti 69 e 70), in una zona geografica più estesa e che tali reti locali potessero, pertanto, essere raggruppate in una rete unica, basandosi sulla possibilità di interconnettere tali reti locali.

52      Quanto all’aspetto cronologico, la Corte ha menzionato, nella citata sentenza Commissione/Francia, «la simultaneità del bando degli appalti controversi» (punto 65).

53      Occorre considerare che gli aspetti geografico e cronologico non sono criteri destinati a definire un’opera ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38, bensì costituiscono elementi necessari al fine di corroborare l’esistenza di siffatta opera, poiché soltanto lavori che si collocano in un ambito geografico e cronologico determinato possono essere considerati come un’opera unica.

54      Si deve rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento all’elemento geografico (considerando 24 e 26 della decisione impugnata) e all’elemento cronologico a causa del raggruppamento degli appalti relativi a progetti appartenenti ad una medesima fase, o alla fase SPWS, o alla fase FIMMA 97. Pertanto, la Commissione non ha commesso errori nel procedere a un’analisi degli appalti controversi applicando elementi di tipo geografico e cronologico, senza considerarli come criteri funzionali al fine di definire le opere in parola.

55      In terzo luogo, a parere del Regno di Spagna, la Commissione sembra aver utilizzato criteri abbastanza particolari per accertare la violazione delle autorità spagnole, quali la capacità dei potenziali offerenti o l’utilità per i medesimi di realizzare taluni o tutti gli appalti al contempo (considerando 9 della decisione impugnata).

56      Nella decisione impugnata la Commissione ha effettivamente menzionato taluni elementi concernenti i potenziali offerenti nella parte relativa alla valutazione finale (considerando 9).

57      Al riguardo, nella citata sentenza Commissione/Francia, la Corte ha considerato che la definizione di un’opera che comporta l’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38 non subordina l’esistenza di un’opera al concorso di elementi quali il numero di enti aggiudicatori o la possibilità di realizzazione dell’insieme dei lavori da parte di una sola impresa (punto 43). Essa ha rilevato che, anche se l’esistenza di un solo e stesso ente aggiudicatore e la possibilità per un’impresa dell’Unione di realizzare l’insieme dei lavori cui si riferiscono gli appalti di cui trattasi possono, secondo le circostanze, costituire indizi che corroborano l’esistenza di un’opera ai sensi della direttiva, esse non possono, invece, costituire criteri determinanti a tal riguardo. Essa ha aggiunto che «la pluralità di enti aggiudicatori e l’impossibilità di realizzare l’insieme dei lavori di cui trattasi da parte di una sola impresa [non erano] tali da rimettere in discussione l’esistenza di un’opera, quando questa conclusione si impone[va] in applicazione dei criteri funzionali definiti all’articolo 14, n. 10, primo comma, seconda frase, della direttiva» (punto 42).

58      Pertanto, risulta dalla citata sentenza Commissione/Francia che l’utilizzo di taluni elementi, relativi, segnatamente, ai potenziali offerenti, è possibile, ma che essi non possono né essere determinanti né rimettere in discussione la conclusione dell’esistenza di un’opera basata sulla riunione dei criteri della funzione tecnica e della funzione economica del risultato dei lavori.

59      Di conseguenza, occorre esaminare l’applicazione di tali criteri agli appalti in parola nella decisione impugnata e valutare se la Commissione li abbia giustamente considerati come soddisfatti al fine di affermare l’esistenza di due opere. Occorrerà, poi, esaminare a quale titolo altri elementi siano stati presi in considerazione.

 Sull’applicazione della nozione di opera ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38 agli appalti controversi nella decisione impugnata

60      Il Regno di Spagna lamenta la mancanza di un’analisi obiettiva delle opere nella prospettiva tecnico-economica, geografica e cronologica, l’erroneità dell’applicazione di tali criteri nel caso di specie nonché l’applicazione di criteri singolari.

61      La Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che esistessero due gruppi di opere costituiti, da un lato, da otto progetti della fase SPWS [considerando 24, lettera a)] e, dall’altro, da quattro progetti della fase FIMMA 97 [considerando 24, lettera b)]. Di conseguenza, occorre esaminare in successione ciascuno di tali due gruppi.

 – Sugli otto appalti controversi della fase SPWS

62      Il Regno di Spagna censura la mancanza di rigore da parte della Commissione nell’esame tecnico-economico e procede a un’analisi, sui piani tecnico ed economico, degli otto appalti controversi della fase SPWS, menzionati al precedente punto 14, concernenti sei collettori di acque reflue, uno scaricatore di piena e una rete secondaria di collettori, i quali costituirebbero progetti indipendenti.

63      In primo luogo, riguardo alla funzione tecnica di tali lavori, il Regno di Spagna sostiene che essa è diversa per ciascuno dei progetti in parola.

64      Tuttavia, l’analisi della Commissione non è consistita nell’esaminare i diversi lavori, previsti dagli appalti controversi, in modo indipendente e nel valutare la loro funzione tecnica, come auspicato dal Regno di Spagna, bensì ha esaminato, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 45, se il risultato dei lavori presentasse una medesima funzione tecnica.

65      In tal modo la Commissione ha considerato che si trattava di lavori il cui risultato era il miglioramento complessivo della rete di risanamento e che essi dovevano soddisfare la medesima funzione tecnica (considerando 24 della decisione impugnata).

66      Da un lato, occorre rilevare che, quanto ai sei collettori e alla rete secondaria di collettori, essi raccolgono tutti acque reflue per la gestione delle stesse nell’ambito della rete di risanamento.

67      D’altro lato, riguardo allo scaricatore di acque piovane, il Regno di Spagna sostiene che esso ha una funzione tecnica diversa, che consiste non nel gestire o trattare acque reflue, bensì nell’evitare che vi siano inondazioni in caso di piogge eccessive. Tuttavia, esso non sostiene che, nel caso di specie, detto scaricatore non contribuisca, con i collettori e la rete secondaria di collettori, alla funzione tecnica della rete di risanamento. Come sostiene giustamente la Commissione, tale scaricatore serve a evitare l’inutile aumento del volume dell’acqua che una stazione di depurazione deve trattare e a limitare l’inquinamento delle acque recipienti dovuto a tracimazioni causate da piogge abbondanti, contribuendo, quindi, a una migliore gestione delle acque reflue. Inoltre, il Regno di Spagna fa valere che lo scaricatore in parola non tratta acque reflue, ma non afferma che questo non scarichi acque reflue. Esso precisa che non si possono separare in modo netto le acque piovane, che passerebbero attraverso lo scaricatore in parola, e le acque reflue, che passerebbero attraverso i collettori. Occorre affermare che lo scaricatore di cui trattasi scarica acque piovane e acque reflue al fine di alleggerire i collettori di acque reflue e consentire un migliore funzionamento della rete di risanamento.

68      Al riguardo si deve rilevare che le autorità spagnole hanno indicato, rispondendo al questionario della domanda di gara presentata nel 1996, che l’obiettivo del progetto di risanamento era la costruzione di una serie di collettori destinati a completare la zona che conduceva le acque reflue alla stazione di depurazione dell’Almozara. È anche menzionato che era prevista la costruzione di uno scaricatore di piena, il quale scaricherebbe nel fiume Ebro le acque piovane che un collettore non potrebbe trasportare, soltanto nei momenti di forti piogge e con un adeguato grado di diluizione delle acque reflue. Infine, è precisato che l’obiettivo principale del complesso dei progetti era «di risanare le strutture obsolete esistenti e di rimediare alle carenze del sistema dotando il comune di una rete fognaria capace di indirizzare le acque reflue verso i collettori principali, evitando, quindi, le inondazioni, le perdite verso la falda freatica e i deflussi incontrollati di acque reflue». La stessa descrizione di tale obiettivo principale è ripresa nella decisione del 1996, nella scheda sinottica in allegato che riassume il progetto. Ne deriva che, a parere dello stesso Regno di Spagna, esiste un nesso, nell’ambito della rete di risanamento, fra il trasporto di acque reflue e il fatto di evitare le inondazioni mediante lo scaricatore.

69      Si deve concludere che gli otto progetti non sono indipendenti, come sostiene il Regno di Spagna, ma che essi appartengono tutti allo stesso progetto riguardante la rete di risanamento, il quale, alla luce del questionario della domanda di gara presentata nel 1996 e della scheda sinottica in allegato alla decisione del 1996, consiste nella costituzione di una rete fognaria capace di indirizzare le acque reflue verso i collettori principali, evitando, quindi, le inondazioni, le perdite verso la falda freatica e i deflussi incontrollati di acque reflue. Come giustamente ritenuto dalla Commissione, i lavori in parola della fase SPWS hanno perseguito un obiettivo simile, che è di fornire o rinnovare il sistema di fognature per diverse aree, compresa l’installazione di collettori di acque reflue e di scaricatori [considerando 24, lettera a), della decisione impugnata]. Essi costituiscono, quindi, effettivamente una serie di lavori, il cui risultato è il miglioramento complessivo della rete di risanamento per gli utenti finali (considerando 24 della decisione impugnata). Conformemente all’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38 e alla citata sentenza Commissione/Francia, il risultato di tale serie di lavori è destinato a soddisfare di per sé una funzione tecnica, che è il risanamento delle acque reflue.

70      Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento del Regno di Spagna secondo cui la direttiva 93/38 non si applica agli scaricatori in quanto essi non sono destinati allo smaltimento delle acque reflue. Da un lato, com’è stato già rilevato (v. punto 67 supra), è erroneo sostenere che lo scaricatore in parola scarichi soltanto acque piovane. Dall’altro, come giustamente sostiene la Commissione, occorre considerare che l’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/38 non si limita agli impianti che scaricano o trattano direttamente acque reflue, ma che tale disposizione si applica agli appalti che «riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue», il che comprende gli scaricatori.

71      D’altronde, occorre respingere l’argomentazione del Regno di Spagna intesa a contestare l’affermazione della Commissione secondo la quale l’assimilazione a un’opera unica di una serie di azioni relative a diversi tipi di collettori di acque reflue urbane è corroborata dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40). Infatti, la direttiva concerne, in particolare, la raccolta, il trattamento e lo scarico di acque urbane reflue, che essa definisce al suo articolo 2, paragrafo 1, come comprendenti le acque meteoriche di dilavamento. Peraltro, anche volendo supporre che la direttiva renda specifico il regime applicabile alle stazioni di depurazione delle acque, il Regno di Spagna non spiega la conseguenza che si deve trarne riguardo ai progetti in parola, nessuno dei quali concerne una stazione di depurazione delle acque.

72      In secondo luogo, il Regno di Spagna contesta l’identità delle funzioni economiche dei progetti in parola. Le acque piovane non sarebbero sottoposte alla tassa specifica sui servizi di risanamento delle acque reflue, prelevata dal Comune di Saragozza. Pertanto, una tassa o un’imposta personalizzata non potrebbe essere prelevata per lo scaricatore di piena. Inoltre, rispondendo alla Commissione, il Regno di Spagna sostiene che, sebbene tale tassa specifica sia destinata a finanziare i costi di sfruttamento della rete, essa rimane insufficiente e richiede apporti del bilancio del comune. Ciò comporterebbe che, se la gestione delle acque reflue fosse effettivamente coperta in parte dalle entrate provenienti dalla tassa, le infrastrutture della rete destinate alla raccolta e al trattamento delle acque piovane dovrebbero essere finanziate con fondi pubblici. Esisterebbe una differenza essenziale fra la tassa per il trattamento delle acque reflue e il pagamento di un servizio pubblico fornito dagli scaricatori di piena, il che dimostrerebbe l’assenza di qualsiasi identità sul piano economico. La tassa per il trattamento delle acque reflue sarebbe, infatti, fissata in funzione degli scarichi effettivi di rifiuti di ogni nucleo famigliare, vale a dire una tassa personalizzata in funzione del consumo proprio di ciascun soggetto passivo, mentre il pagamento del servizio pubblico fornito dagli scaricatori di piena potrebbe eventualmente essere ripercosso sulla popolazione, ma senza modulare gli importi richiesti in funzione dell’utilità tratta dalle persone interessate.

73      Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che, sul piano economico, «gli utenti finali [dovevano] pagare il prestatore dei servizi per quello che utilizzano» (considerando 24).

[omissis]

75      In primo luogo, all’udienza, rispondendo ad un quesito del Tribunale, il Regno di Spagna ha confermato che la tassa di risanamento specifica sui servizi di risanamento delle acque reflue, prelevata dal Comune di Saragozza, alla quale esso si riferisce nel ricorso, era prevista dall’articolo 2 del capo 2, intitolato «Servizio di risanamento delle acque reflue», dell’ordinanza fiscale n. 24.25 del Comune di Saragozza relativa alla tassa sui servizi di approvvigionamento di acqua potabile e di risanamento delle acque reflue, essendo citato tale articolo dalla Commissione nelle sue memorie. In virtù di tale disposizione, «[l]a fattispecie imponibile per tale tassa corrisponde alla prestazione del servizio di risanamento delle acque reflue quando si tratta di acque piovane e/o reflue raccolte nei collettori e nelle tubature di proprietà o a gestione comunale, poiché è, quindi, il Comune di Saragozza che assume la gestione di tali acque, compresi i costi inerenti al loro trasporto, al loro trattamento e al loro scarico nei corsi di acqua naturali alle condizioni previste dalle autorizzazioni di scarico rilasciate dalla Confederazione idrografica dell’Ebro». Risulta da tale disposizione che essa non distingue tra le acque reflue e le acque piovane.

76      In secondo luogo, è d’uopo constatare che l’argomento del Regno di Spagna relativo al finanziamento delle infrastrutture della rete destinate alla raccolta e al trattamento delle acque piovane non è corroborato, in quanto il Regno di Spagna si limita a sostenere che dette infrastrutture devono essere finanziate con fondi pubblici. Peraltro, il Regno di Spagna non ha fornito elementi idonei a dimostrare che tali infrastrutture non sono finanziate, neppure in parte, dalla tassa speciale di risanamento.

77      Di conseguenza, si deve concludere che i lavori in parola della fase SPWS costituiscono elementi di un complesso il cui risultato è inteso a soddisfare di per sé una funzione economica.

78      Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve considerare che il Regno di Spagna non ha dimostrato che la Commissione abbia commesso errori nell’affermare, al considerando 26 della decisione impugnata, che i lavori in parola della fase SPWS dovevano soddisfare una medesima funzione tecnica ed economica ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38.

 – Sui quattro appalti controversi della fase FIMMA 97

79      Il Regno di Spagna deduce la mancanza di rigore da parte della Commissione nell’esame tecnico-economico e procede ad un’analisi, sui piani tecnico ed economico, dei quattro appalti controversi della fase FIMMA 97, menzionati supra al punto 15, concernenti un impianto di trattamento di fanghi, un collettore di connessione e dei collettori, di cui quello del fiume Gállego. Esso svolge, poi, un’analisi degli appalti di detta fase e giunge alla conclusione che ciascun progetto deve essere considerato indipendente dagli altri e che una pubblicazione dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale non era richiesta.

80      In primo luogo, per quanto riguarda la funzione tecnica dei progetti della fase FIMMA 97, la Commissione ha considerato nella decisione impugnata che i quattro progetti costituivano soltanto un’opera unica, il che è contestato dal Regno di Spagna.

81      Secondo il questionario della domanda di gara presentata nel 1997, i progetti della fase FIMMA 97 rispondevano a tre obiettivi distinti. Orbene, come osservato dalla Commissione, si deve rilevare che i quattro appalti controversi di detta fase appartenevano ad un medesimo gruppo ed erano volti a soddisfare il medesimo scopo, consistente nell’«eliminazione degli scarichi di acque reflue non depurate».

82      Quanto al collettore di connessione, il Regno di Spagna sostiene che «la sua funzione non è, come quella di altri collettori, di raccogliere e di trasportare le acque reflue o piovane, rispettivamente, verso le stazioni di depurazione o gli scaricatori», ma esso indica che tale collettore di connessione «tenta di rimediare agli squilibri in materia di strutture di risanamento dovuti alla crescita asimmetrica della città di Saragozza». Contrariamente alle affermazioni del Regno di Spagna, è, pertanto, erroneo sostenere che il collettore di connessione tra le due stazioni di depurazione sia un’«infrastruttura totalmente indipendente dagli altri collettori», poiché detto collettore è integrato nella rete di risanamento della città di Saragozza. Il Regno di Spagna distingue, quindi, la funzione tecnica di ciascun progetto, senza prendere in considerazione il fatto che si tratti di un complesso di lavori il cui risultato è il miglioramento complessivo della rete di risanamento per gli utenti finali (considerando 24 della decisione impugnata) ed è destinato a soddisfare di per sé una funzione tecnica, la quale è il risanamento delle acque reflue.

83      Infatti, per quanto riguarda l’impianto di trattamento di fanghi, il Regno di Spagna sostiene che, a differenza dei collettori, esso non ha la funzione di trasportare acque piovane o reflue, bensì di evitare che i fanghi rilasciati dal processo di potabilizzazione dell’acqua a fini di consumo personale, commerciale o industriale di tutta la città si riversassero nel fiume Huerva. Tuttavia, non si tratta di determinare se l’impianto di trattamento di fanghi abbia in sé una funzione tecnica diversa da quella di un collettore, bensì di valutare se, alla luce dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38, i collettori e l’impianto di trattamento di fanghi appartengano ad una serie di lavori il cui risultato ha una funzione tecnica comune, che è di risanare le acque reflue. Orbene, il Regno di Spagna non nega che gli impianti di trattamento dei fanghi contribuiscano al risanamento delle acque reflue della città di Saragozza.

84      Inoltre, l’affermazione del Regno di Spagna secondo la quale il profilo dell’offerente per l’appalto relativo ad un collettore è completamente diverso da quello per un appalto relativo all’impianto di trattamento di fanghi deve essere respinta, in quanto non si tratta di uno dei criteri che consentono di qualificare un’opera ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38.

85      Infine, il Regno di Spagna contesta l’argomento della Commissione secondo cui esiste un’equivalenza, sul piano tecnico, tra i collettori e gli impianti di trattamento di fanghi, i quali avrebbero un carattere accessorio rispetto al trattamento delle acque reflue. Esso sostiene al riguardo che si tratta nel caso di specie di un impianto di trattamento di fanghi provenienti da un’unità di potabilizzazione dell’acqua, e non di una stazione di depurazione. Tuttavia, è d’uopo rilevare che il Regno di Spagna non spiega il motivo per il quale la circostanza che si tratti di un siffatto impianto di trattamento di fanghi comporti che esso non contribuisca, in modo accessorio, al trattamento delle acque reflue, in quanto tale impianto soddisfa l’obiettivo di eliminare emissioni di acque reflue non depurate, come precisa il questionario della domanda di finanziamento presentata nel 1997.

[omissis]

87      Occorre concludere che i quattro progetti non sono indipendenti, come sostiene il Regno di Spagna, bensì che appartengono tutti allo stesso progetto relativo alla rete di risanamento. Come giustamente ritenuto dalla Commissione, i lavori in parola della fase FIMMA 97 hanno perseguito un obiettivo simile, che è l’installazione di collettori lungo i fiumi Huerva e Gállego, al fine di servire le zone che inviavano ancora l’effluente direttamente nei fiumi e la rimessa in funzione delle due installazioni di trattamento delle acque reflue verso le quali queste ultime sono indirizzate [considerando 24, lettera b), della decisione impugnata]. Essi costituiscono, quindi, una serie di lavori, il cui risultato è il miglioramento complessivo della rete di risanamento per gli utenti finali (considerando 24 della decisione impugnata). Conformemente all’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38 e alla citata sentenza Commissione/Francia, il risultato di tale serie di lavori è volto a soddisfare di per sé una funzione tecnica, che è di risanare le acque reflue.

[omissis]

89      Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve considerare che il Regno di Spagna non ha dimostrato che la Commissione aveva commesso un errore ritenendo, al considerando 26 della decisione impugnata, che i lavori in parola della fase FIMMA 97 dovevano soddisfare una medesima funzione tecnica ed economica ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38.

 – Conclusioni

90      Pertanto, riguardo ai progetti in parola delle fasi SPWS e FIMMA 97, il Regno di Spagna non ha dimostrato che la Commissione avesse erroneamente concluso, al considerando 26 della decisione impugnata, che detti progetti formavano, per ciascuna delle due fasi, un’opera scissa artificialmente ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, e paragrafo 13, della direttiva 93/38. Analogamente alla situazione all’origine della citata sentenza Commissione/Francia, i progetti in parola consistono, infatti, in due serie di lavori puntuali relativi alla rete di risanamento esistente e il cui risultato, una volta completati i lavori, costituisce parte integrante della funzione svolta da detta rete.

91      Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti del Regno di Spagna relativi ad altri criteri da esso invocati, vale a dire gli elementi geografico e cronologico, oppure a quelli che sarebbero stati erroneamente utilizzati dalla Commissione nella decisione impugnata.

92      In primo luogo, riguardo agli aspetti geografico e cronologico, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38 e della sua interpretazione da parte della Corte nella citata sentenza Commissione/Francia, non si tratta in sé di criteri risultanti dal testo, bensì dalla giurisprudenza (v. punto 53 supra).

93      Anzitutto, per quanto riguarda l’aspetto geografico, la Commissione ha indicato, nella decisione impugnata, al considerando 24, che, «per quanto concerneva gli otto progetti del[la fase] SPWS (…), l’unica differenza [era] che [i lavori erano] stati effettuati in aree geografiche diverse» e che, «per quanto riguardava i quattro progetti del[la fase FIMMA 97], l’unica differenza [era] che [i lavori erano] stati effettuati in aree geografiche diverse». La Commissione ha aggiunto, al considerando 26, che «i lavori [erano] stati realizzati in un’unica zona geografica».

94      In proposito il Regno di Spagna deduce l’esistenza di una contraddizione nella decisione impugnata, riguardante la circostanza che la Commissione ha paradossalmente affermato, al tempo stesso, l’esistenza di una dispersione geografica e di un’unica zona geografica. Si deve tuttavia constatare che il Regno di Spagna formula la stessa affermazione quando sostiene che, «nonostante il fatto [che le opere in parola] riguardassero un solo e unico territorio, [esse] distavano in modo considerevole le une dalle altre ed erano disconnesse dal punto di vista geografico».

95      Il Regno di Spagna, infatti, fa valere un’assenza di connessione fisica tra i lavori previsti nell’ambito dei progetti in parola, la quale avrebbe dovuto impedire alla Commissione di affermare l’esistenza di due opere. Tuttavia, pur supponendo accertata tale assenza di connessione fisica, resta nondimeno il fatto che i diversi lavori costituiscono parte integrante della funzione soddisfatta dalla rete di risanamento della città di Saragozza, il che consente di considerare che essi appartengono alla medesima opera. Pertanto, la circostanza che detti lavori siano disseminati sulla rete, anziché direttamente connessi sul piano fisico, ha scarsa importanza, in quanto, come sostiene la Commissione, senza essere contraddetta dal Regno di Spagna, essi si collocano all’interno della zona compresa dalla rete fognaria e di collettori gestita dal Comune di Saragozza. Di conseguenza, come menzionato dalla Commissione nella decisione impugnata, nonostante essi siano «effettuati in aree geografiche diverse», lo sono «in un’unica zona geografica». L’argomentazione del Regno di Spagna concernente una pretesa contraddizione al riguardo nella decisione impugnata deve, quindi, essere respinta.

96      L’argomentazione del Regno di Spagna che istituisce un parallelo con la situazione esaminata nella citata sentenza Commissione/Francia deve, quindi, essere respinta. Il Regno di Spagna non ha fornito alcun elemento tale da dimostrare che gli appalti controversi concernessero reti di risanamento diverse e per le quali occorresse esaminare se potessero essere raggruppati.

97      Infine, rispondendo all’argomentazione della Commissione secondo cui la direttiva 91/271 utilizza l’agglomerato come ambito geografico di riferimento, il Regno di Spagna sostiene che tale riferimento non è pertinente per definire un’opera ai sensi della normativa concernente gli appalti pubblici. La circostanza che tale direttiva utilizzi l’agglomerato come ambito geografico di riferimento avrebbe senso nell’ambito del trattamento delle acque reflue e della protezione della sanità pubblica. Al riguardo occorre considerare che, poiché il risultato dei diversi lavori fa parte integrante della funzione svolta dalla rete di risanamento della città di Saragozza, è la copertura di tale rete a costituire la zona geografica pertinente, indipendentemente dal fatto che essa sia connessa all’agglomerato urbano o al territorio comunale.

98      Occorre, pertanto, dichiarare che deve essere respinto l’argomento del Regno di Spagna relativo all’applicazione di un preteso criterio geografico, la quale avrebbe dovuto indurre la Commissione a considerare, nella decisione impugnata, che i progetti in parola non costituivano due opere ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38.

99      Successivamente, quanto all’aspetto cronologico, la Commissione ha considerato, nella decisione impugnata, due gruppi di progetti, uno per la fase SPWS e l’altro per la fase FIMMA 97.

100    Al riguardo, supponendo che il Regno di Spagna abbia interesse a contestare tale suddivisione in due decisioni, la sua argomentazione secondo cui non era possibile definire due gruppi semplicemente alla luce del fatto che i progetti erano stati approvati con due decisioni diverse deve essere respinta. Infatti, come sostiene la Commissione, la circostanza che essa abbia considerato due gruppi di progetti deriva da un’applicazione dell’elemento cronologico, poiché il raggruppamento dei lavori era collegato alla loro appartenenza a due fasi, cronologicamente distinte, del piano di risanamento di Saragozza.

101    D’altronde, il Regno di Spagna rimette in discussione la circostanza che i progetti controversi possano essere considerati come appartenenti a una medesima unità cronologica, all’interno di ciascuna delle due fasi. Esso contesta l’analisi a posteriori della Commissione, che non avrebbe confutato, nel corso del procedimento amministrativo, l’argomento del Regno di Spagna secondo cui i contratti sono stati stipulati durante un periodo di quattordici mesi per la fase SPWS e di venti mesi per la fase FIMMA 97.

102    Come già precisato (v. punti 50, 52 e 53 supra), la Corte, nella citata sentenza Commissione/Francia, non ha definito un criterio cronologico, ma ha preso in considerazione l’aspetto cronologico come un elemento di valutazione. Occorre rilevare che la Corte non menziona l’esistenza di un’unità cronologica, bensì «la simultaneità del bando degli appalti controversi», mentre, come sostiene la Commissione, l’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella citata sentenza Commissione/Francia (Racc. pagg. I‑8341, I‑8318), ha fatto riferimento a un «periodo determinato» (punto 72).

103    Nel caso di specie, come giustamente rileva la Commissione, i bandi di gara sono stati pubblicati durante lo stesso periodo di tempo per ciascun gruppo di progetti in parola. Quindi, degli otto appalti della fase SPWS, sette sono stati pubblicati in meno di cinque mesi, tra il 29 luglio 1997 e il 17 dicembre 1997, cinque dei quali sono stati pubblicati in due date, e uno è stato pubblicato il 24 luglio 1998, ma con un termine di esecuzione di quattro mesi. Riguardo ai quattro appalti della fase FIMMA 97, i bandi di gara sono stati pubblicati in meno di sette mesi, tra il 13 novembre 1998 e il 9 giugno 1999.

[omissis]

107    Pertanto, l’argomento del Regno di Spagna riguardante l’esistenza di un preteso criterio cronologico, la cui applicazione nel caso di specie consentirebbe di considerare che la Commissione ha erroneamente dichiarato, nella decisione impugnata, l’esistenza di due opere, dovrà essere respinto.

108    In secondo luogo, il Regno di Spagna asserisce che la Commissione si è fondata, nella decisione impugnata, su criteri abbastanza particolari per accertare la violazione delle autorità spagnole, quali la capacità dei potenziali offerenti o l’utilità per costoro di realizzare taluni o tutti gli appalti al contempo (considerando 9 della decisione impugnata).

109    Nella decisione impugnata la Commissione ha effettivamente menzionato taluni elementi riguardanti gli offerenti potenziali nella parte concernente la valutazione iniziale (considerando 9). Essa li ha anche menzionati nella valutazione finale (considerando 25), pur usando una formulazione diversa.

110    Risulta, tuttavia, dai considerando 24 e 26 della decisione impugnata che la Commissione ha dichiarato l’esistenza di due opere ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38 in quanto ricorrevano i criteri funzionali tecnico ed economico. Pertanto, gli elementi menzionati al considerando 25 della decisione impugnata hanno soltanto confermato una conclusione fondata su tali criteri funzionali. Di conseguenza, la menzione di tali elementi non è tale da rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata.

111    Ad abundantiam, occorre rilevare che, riguardo ai riferimenti agli offerenti potenziali, al considerando 25 della decisione impugnata, la Corte ha precisato, nella citata sentenza Commissione/Francia, al punto 42, che «la possibilità per un’impresa della Comunità di realizzare l’insieme dei lavori cui si riferiscono gli appalti di cui trattasi» può costituire un indizio che corrobora l’esistenza di un’opera ai sensi della direttiva 93/38.

112    Peraltro, al considerando 25 della decisione impugnata, la Commissione ha menzionato l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/38. Orbene, tale disposizione vieta qualsiasi discriminazione tra gli offerenti, tutelando anche quelli che sono stati dissuasi dal presentare offerte poiché sono stati svantaggiati dalle modalità della procedura che ha seguito un ente aggiudicatore (citata sentenza Commissione/Francia, punto 109). Gli elementi riguardanti agli offerenti potenziali, al considerando 25 della decisione impugnata, sono, quindi, richiamati tenuto parimenti conto dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/38.

113    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che il Regno di Spagna non ha dimostrato che la Commissione avesse commesso un errore nella decisione impugnata sia per quanto riguarda la definizione dei criteri che consentono di qualificare un’opera ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38, sia per quanto concerne l’applicazione degli stessi al caso di specie. Infatti, i lavori in parola costituivano due serie di lavori puntuali riguardanti la rete di risanamento di Saragozza e il cui risultato, dopo il completamento di tali lavori, costituiva parte integrante della funzione soddisfatta da tale rete. Pertanto, il Regno di Spagna non ha dimostrato che la Commissione avesse erroneamente concluso per l’esistenza di due opere, una per la fase SPWS e l’altra per la fase FIMMA 97.

114    Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del primo motivo.

 Sulla seconda parte, vertente su un errore manifesto di valutazione della Commissione riguardo all’esistenza dell’intenzionalità

115    Il Regno di Spagna sostiene, in sostanza, che la violazione dell’articolo 14, paragrafo 13, della direttiva 93/38 presuppone un’intenzione, che deve essere dimostrata dalla Commissione. Al riguardo si dovrebbe prendere in considerazione soltanto la normativa concernente gli appalti pubblici, e non il regolamento n. 1164/94. La Commissione non avrebbe, però, fornito la prova di tale intenzionalità. In ogni caso, il Regno di Spagna sostiene di aver agito in modo trasparente nonché in buona fede e in piena cooperazione con la Commissione durante tutto il procedimento.

116    Nel caso di specie, con la decisione impugnata, la Commissione ha considerato che le autorità spagnole avevano violato l’articolo 14, paragrafo 13, della direttiva 93/38 e ha imposto una rettifica finanziaria al Regno di Spagna, conformemente all’articolo H dell’allegato II al regolamento n. 1164/94.

117    Come giustamente sostiene il Regno di Spagna, l’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella sentenza Commissione/Francia, citate in precedenza, aveva sostenuto che la formulazione dell’articolo 14, paragrafo 13, della direttiva 93/38 implicava un certo grado di volontarietà nel comportamento seguito (punti da 37 a 39).

118    La Corte ha, però, considerato, nella citata sentenza Commissione/Francia (punto 31), che l’articolo 14, paragrafo 13, della direttiva 93/38 indicava in maniera concreta gli obblighi che derivano per gli enti aggiudicatori dall’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38 e doveva, quindi, essere preso in considerazione unitamente a quest’ultimo al fine di statuire sull’esistenza di una scissione d’opera. La Corte non ha verificato se gli enti aggiudicatori avessero intenzionalmente scisso un’opera unica ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38.

119    Pertanto, occorre considerare che, nel caso di specie, la Commissione non doveva dimostrare, alla luce dell’articolo 14, paragrafo 13, della direttiva 93/38, l’esistenza di un’intenzione delle autorità spagnole di scindere in appalti diversi un’opera unica ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 10, primo comma, della direttiva 93/38. Di conseguenza, non incombeva su di essa nessun onere della prova al riguardo e non può esserle contestato, eventualmente, di non aver dimostrato una siffatta intenzione.

120    Tale conclusione non è rimessa in discussione dalle affermazioni del Regno di Spagna, secondo le quali le autorità spagnole hanno lealmente cooperato con la Commissione e hanno agito in modo trasparente e in buona fede. Infatti, non essendo richiesta volontarietà da parte delle autorità di cui trattasi per constatare una violazione dell’articolo 14, paragrafo 13, della direttiva 93/38, le considerazioni relative alla condotta delle autorità spagnole nel caso di specie sono irrilevanti ai fini di dimostrare che la Commissione avrebbe erroneamente concluso per l’esistenza di una violazione di tale disposizione.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2013.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.


1 – Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.