Ricorso proposto il 6 agosto 2007 - Motopress / UAMI - Sony Computer Entertainment Europe (BUZZ !)
(Causa T-302/07)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Motopress Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. L. Wiltschek)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sony Computer Entertainment Europe Limited
Conclusioni della ricorrente
modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 giugno 2007 (procedimento R 1468/2006-2) in modo che sia accolta l'opposizione contro la richiesta di marchio n. 4441044;
eventualmente, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione mercato interno alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Sony Computer Entertainment Europe Limited.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "BUZZ !" per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28 e 41 (richiesta n. 4441044).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo austriaco "BUZZ !" per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 38.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94
1, per la mancata considerazione delle prove relative all'esistenza del marchio fatto valere in sede opposizione.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).