Language of document : ECLI:EU:T:2008:477

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

5 novembre 2008 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un arco stilizzato a superficie piena – Marchio figurativo comunitario anteriore che rappresenta un arco stilizzato – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Nella causa T‑304/07,

Calzaturificio Frau SpA, con sede in San Giovanni Ilarione, rappresentata dall’avv. A. Rizzoli,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e L. Rampini, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Camper, SL, con sede in Inca (Spagna), rappresentata dall’avv. I. Temiño Ceniceros,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 14 giugno 2007 (procedimento R 768/2006‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Camper, SL, e Calzaturificio Frau SpA,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta Sezione),

composto dal sig. A.W.H. Meij, presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska‑Białecka e dal sig. V. Vadapalas (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2007,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2007,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 novembre 2007,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

vista la designazione di un nuovo giudice per integrare la sezione in seguito all’impedimento di un suo membro,

in seguito all’udienza del 19 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 9 ottobre 2003 la ricorrente, Calzaturificio Frau SpA, ha presentato una domanda di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e successive modifiche.

2        Il marchio di cui si è chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito riprodotto:

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3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

–        classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli d’animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;

–        classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».

4        La domanda di marchio veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari del 12 luglio 2004, n. 28.

5        Il 24 settembre 2004 la Camper, SL, interveniente, ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti rivendicati, sulla base di vari diritti anteriori, fra cui segnatamente il suo marchio comunitario figurativo n. 1 834 738, registrato il 10 ottobre 2001, in particolare, per prodotti compresi nella classe 18 dell’Accordo di Nizza («cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli d’animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»), riprodotto qui di seguito:

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6        Con decisione 6 aprile 2006, la divisione di opposizione ha, da un lato, accolto l’opposizione relativamente ai prodotti rientranti nella classe 25, sulla base dei marchi anteriori britannici registrati per i prodotti della classe 25, l’ha invece respinta relativamente ai prodotti rientranti nella classe 18. A questo riguardo la divisione di opposizione ha ritenuto che il marchio comunitario anteriore n. 1 834 738, registrato per i prodotti della classe 18, non fosse simile al marchio richiesto.

7        Il 2 giugno 2006 l’interveniente ha presentato ricorso, dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione della divisione di opposizione relativamente al rigetto dell’opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti della classe 18.

8        Con decisione 14 giugno 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione, accogliendo l’opposizione fondata sul marchio comunitario anteriore n. 1 834 738, relativo a prodotti identici della classe 18. Essa ha giudicato, sostanzialmente, che il marchio richiesto e detto marchio anteriore rappresentavano lo stesso «motivo figurativo», ossia un arco o un ponte, che il consumatore avrebbe ricordato, e che le differenze quanto al colore e all’inclinazione del marchio richiesto non prevalevano su detta somiglianza, per cui non poteva essere escluso un rischio di confusione.

 Conclusioni delle parti

9        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, nella parte in cui annulla la decisione della divisione di opposizione, rigetta la domanda di registrazione per tutti i prodotti contestati e condanna la ricorrente alle spese sostenute per i procedimenti di opposizione e di ricorso;

–        condannare l’UAMI alle spese.

10      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

11      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile qualsiasi istanza della ricorrente diretta ad ottenere una decisione al di là della conferma o dell’annullamento della decisione impugnata;

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sull’oggetto della controversia

12      In via preliminare, occorre osservare che il dispositivo della decisione impugnata riguarda il rigetto della domanda di registrazione per «i prodotti contestati». Questo dispositivo dev’essere interpretato alla luce dei limiti posti all’oggetto del contendere dinanzi alla commissione di ricorso, riguardante unicamente il rigetto dell’opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti della classe 18.

13      Poiché la ricorrente ha confermato, in udienza, che il primo capo della sua domanda era diretto unicamente all’annullamento della decisione impugnata, occorre constatare che l’oggetto del presente ricorso verte, così come era avvenuto dinanzi alla commissione di ricorso, sull’opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti della classe 18.

 Nel merito

14      La ricorrente, a sostegno del suo ricorso, deduce due motivi riguardanti violazioni, rispettivamente, dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell’art. 73 del medesimo regolamento.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

–       Argomenti delle parti

15      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore, giudicando esistente un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

16      Per quanto riguarda la comparazione visiva, la commissione di ricorso avrebbe minimizzato le differenze tra i segni in conflitto, derivanti dal fatto che l’uno è nero e l’altro trasparente, nonché dalla particolare inclinazione del segno richiesto. Essa avrebbe omesso parimenti di prendere in considerazione la circostanza che la direzione dell’inclinazione dei segni è diversa, essendo l’una a destra, l’altra a sinistra.

17      Per quanto riguarda la comparazione concettuale, la commissione di ricorso avrebbe ritenuto, sbagliando, che il marchio richiesto rappresenti un arco o un ponte. A differenza del marchio anteriore, il marchio richiesto non sarebbe percepito come un ponte, bensì costituirebbe un segno di fantasia, contrassegnato dalla sua irregolarità. La sua marcata inclinazione, in particolare, escluderebbe qualsiasi riferimento a un ponte.

18      A questo proposito, ai fini della registrazione italiana n. 921984, il marchio richiesto sarebbe stato descritto come un «segno grafico di fantasia, a tratto irregolare». Ai fini della registrazione comunitaria, i segni in conflitto sarebbero stati classificati diversamente ai sensi dell’Accordo di Vienna 12 giugno 1973, che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi, e successive modifiche. Il marchio richiesto sarebbe stato classificato nella sezione 26.13.25, intitolata «Altre figure geometriche, disegni indefinibili», mentre il marchio anteriore sarebbe stato classificato nella sezione 7.5.10, intitolata «Archi di trionfo, portici, porte della città».

19      Inoltre, la ricorrente asserisce che il carattere distintivo del marchio anteriore è debole, poiché esso rappresenta una forma geometrica stilizzata e poiché numerosi marchi analoghi esistono nel settore interessato. Infatti, sarebbe normale utilizzare forme geometriche quali marchi figurativi per i prodotti delle classi 18 e 25. A questo proposito, la ricorrente fa riferimento a taluni marchi comunitari i quali, a suo parere, presenterebbero una somiglianza più spiccata con il marchio anteriore che con il marchio richiesto.

20      La commissione di ricorso non avrebbe verificato il carattere distintivo del marchio anteriore. La ricorrente ritiene che tale difetto di ragionamento l’abbia portata all’erronea conclusione dell’esistenza di un rischio di confusione. Infatti, a causa del debole carattere distintivo del marchio anteriore, persino differenze minime rispetto al marchio richiesto sarebbero sufficienti ad escludere qualunque rischio di confusione. 

21      La ricorrente fa riferimento anche ad alcune precedenti decisioni dell’UAMI, riguardanti il confronto tra marchi figurativi, come la decisione della commissione di ricorso nel procedimento R 464/2003‑1, riguardante due diverse rappresentazioni grafiche stilizzate della lettera «t».

22      Inoltre, essa rileva di aver ottenuto la registrazione, negli Stati Uniti, di un segno identico al marchio richiesto. La circostanza che l’esaminatore americano non abbia rilevato d’ufficio l’esistenza di marchi anteriori analoghi significherebbe che i marchi in questione erano diversi.

23      Infine, la ricorrente sostiene che il grado d’attenzione del consumatore interessato è assai elevato. Il consumatore di taluni prodotti della classe 18, in particolare quelli destinati all’equitazione, sarebbe molto attento. Infatti, il cuoio e le pelli di animali non finiti sarebbero destinati ad esperti del settore. Altri prodotti, come «valigie, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio», non richiederebbero un grado di attenzione elevato.

24      L’UAMI e l’interveniente si oppongono agli argomenti della ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

25      Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

26      Secondo una giurisprudenza consolidata, costituisce rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dev’essere oggetto di una valutazione globale, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, prendendo in considerazione tutti i fattori che contraddistinguono il caso di specie, segnatamente l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati (sentenze della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punti 17 e 18, e del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30‑32).

27      Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi e deve fare invece affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26, e sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa T‑186/02, BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II‑1887, punto 38).

28      Nel caso di specie, dal punto 8 della decisione impugnata si evince che la commissione di ricorso ha adottato la sua decisione in base al marchio anteriore n. 1 834 738, senza che sia stata effettuata la valutazione del rischio di confusione con gli altri marchi anteriori denunciati. Di conseguenza, nell’ambito del presente ricorso occorre verificare la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso del rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore n. 1 834 738.

29      I marchi in conflitto riguardano prodotti identici della classe 18, ossia «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli d’animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria».

30      Per quanto riguarda il grado di attenzione del consumatore di questi prodotti, occorre rilevare che, considerati globalmente, essi si indirizzano al consumatore medio (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 febbraio 2006, causa T‑194/03, Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Racc. pag. II‑445, punto 78).

31      Questa valutazione, relativa alle categorie di prodotti di cui è stata chiesta la registrazione considerati nel loro complesso, non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente, secondo il quale queste categorie, descritte in termini assai ampi, possono includere taluni prodotti specifici in grado di suscitare un livello di attenzione elevato.

32      La ricorrente critica il confronto tra i marchi in conflitto effettuato dalla commissione di ricorso e, inoltre, sostiene che quest’ultima ha omesso di prendere in considerazione il carattere distintivo, asseritamente debole, del marchio anteriore.

33      Per quanto concerne la comparazione visiva tra i segni in conflitto, la commissione di ricorso ha constatato giustamente che questi ultimi rappresentavano lo stesso «motivo figurativo», ossia un arco o un ponte stilizzato a due gambe smussate, una più lunga dell’altra, e che le differenze derivanti dalla loro presentazione non erano tali da prevalere sulla somiglianza ricavabile da questo motivo comune (punti 10 e 11 della decisione impugnata).

34      Questa valutazione non è rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente riguardanti la forma del segno richiesto. A questo proposito, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio ha solo raramente la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i diversi marchi, e deve fare affidamento all’immagine imperfetta che ne conserva nella memoria (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26). Ebbene, la circostanza che il segno richiesto sia inclinato verso destra non costituisce un elemento che il consumatore medio possa ricordare per distinguere i segni in conflitto.

35      Inoltre, la conclusione della commissione di ricorso in merito alla somiglianza visiva dei segni in conflitto non è inficiata dall’argomento della ricorrente, relativo al fatto che il segno richiesto rappresenti una figura a superficie piena. Infatti, il consumatore medio potrebbe ragionevolmente ritenere che si tratti della versione a colori del marchio anteriore (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Mast‑Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), Racc. pag. II‑5409, punto 104). Del resto, il colore del segno richiesto non è inconsueto né sorprendente e, pertanto, non è in grado di modificare in modo significativo la sua impressione globale.

36      Per quanto concerne la comparazione concettuale, la commissione di ricorso ha constatato che i due segni in conflitto facevano pensare a un arco o a un ponte a due gambe e, sotto questo profilo, erano analoghi (punto 12 della decisione impugnata).

37      A questo proposito, occorre rilevare che i segni in conflitto rappresentano motivi analoghi disegnati in proporzioni paragonabili, e che la commissione di ricorso non ha commesso un errore descrivendoli come un arco o un ponte. Alla luce di questa somiglianza, non si può pensare che il consumatore attribuisca ai segni in conflitto significati diversi.

38      Ciò posto, occorre rilevare che, a prescindere dalla questione relativa alla presenza o meno di un preciso significato nei segni in conflitto, questi ultimi non presentano comunque una differenza concettuale tale da neutralizzare la loro somiglianza visiva.

39      Questa considerazione non può essere inficiata dagli argomenti della ricorrente, relativi alla descrizione degli elementi figurativi dei marchi in conflitto ai fini della procedura di registrazione, nonché alla loro catalogazione ai sensi della classificazione di Vienna, essendo tutto ciò effettuato a scopi meramente amministrativi.

40      Inoltre, la valutazione della commissione di ricorso relativa alla somiglianza dei marchi in conflitto non può essere inficiata dagli argomenti della ricorrente ricavati dalle precedenti decisioni dell’UAMI e dalla registrazione del suo marchio negli Stati Uniti.

41      Infatti, da un lato, in merito alle prime occorre osservare che la legittimità della decisione impugnata dev’essere valutata unicamente in base al regolamento n. 40/94, nell’interpretazione datane dal giudice comunitario, e non in base alla prassi dell’UAMI in materia di decisioni, precedente a quest’ultima (sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II‑723, punto 66, e 13 aprile 2005, causa T‑353/02, Duarte y Beltrán/UAMI – Mirato (INTEA), non pubblicata nella Raccolta, punto 36).

42       Inoltre, benché considerazioni di fatto o di diritto contenute in una decisione precedente possano costituire argomenti a sostegno di un motivo attinente alla violazione di una disposizione del regolamento n. 40/94 (sentenze del Tribunale 20 novembre 2002, cause riunite T‑79/01 e T‑86/01, Bosch/UAMI (Kit Pro e Kit Super Pro), Racc. pag. II‑4881, punto 33, e INTEA, cit., punto 36), nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato che le circostanze in fatto e in diritto all’origine delle decisioni richiamate fossero paragonabili a quelle della presente fattispecie. In particolare, la decisione della prima commissione di ricorso nel procedimento R 464/2003‑1, invocata dalla ricorrente, riguarda marchi rappresentanti la lettera «t» stilizzata, che non sono assolutamente paragonabili ai segni in conflitto.

43      D’altro canto, è irrilevante il riferimento al provvedimento di registrazione di un segno identico al marchio richiesto negli Stati Uniti, dato che il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale (sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T‑32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II‑3829, punto 47) e, in particolare, dalle registrazioni effettuate in paesi terzi (sentenza del Tribunale 8 giugno 2005, causa T‑315/03, Wilfer/UAMI (ROCKBASS), Racc. pag. II‑1981, punto 35). Ad ogni modo, la ricorrente non deduce nessun argomento pertinente relativo a questa decisione di registrazione, poiché essa si basa sulla semplice circostanza che l’esaminatore non ha rilevato d’ufficio l’esistenza del marchio anteriore, somigliante al marchio richiesto.

44      Da ciò discende che gli argomenti della ricorrente non consentono di rimettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso per quanto riguarda la somiglianza tra i marchi in questione.

45      Per quanto poi riguarda il carattere distintivo del marchio anteriore, occorre ricordare che si tratta di un elemento che dev’essere preso in considerazione per valutare l’esistenza di un rischio di confusione (v., per analogia, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 24).

46      Nel caso di specie, dal punto 13 della decisione impugnata si evince che la commissione di ricorso ha respinto gli argomenti della ricorrente, secondo i quali il marchio anteriore rappresenta una semplice forma geometrica, comune nel settore e presente nei marchi registrati da altri fabbricanti.

47      Nel quadro del presente ricorso, la ricorrente reitera sostanzialmente gli stessi argomenti, sostenendo che il marchio anteriore ha un carattere debolmente distintivo.

48      A questo proposito occorre rilevare, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha constatato giustamente che i segni in conflitto non potevano essere descritti come rappresentativi di forme geometriche dotate di debole carattere distintivo. Infatti, la figura stilizzata rappresentata dal marchio anteriore si distingue chiaramente dalla forme geometriche semplici. In secondo luogo, occorre rilevare che i marchi registrati dagli altri fabbricanti, menzionati nei punti 31-34 del ricorso, non contengono elementi figurativi paragonabili a quello del marchio anteriore, ad eccezione del marchio italiano appartenente alla Wilson Sporting Goods Co., il quale tuttavia si distingue per la presenza della lettera «w» stilizzata al centro del disegno.

49      Di conseguenza, occorre giudicare che la ricorrente non ha dimostrato che il marchio anteriore sia dotato di un carattere distintivo debole.

50      In ogni caso, se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore dev’essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno tra i vari altri elementi che rilevano nell’ambito di tale valutazione. Pertanto, anche in presenza di un marchio anteriore di carattere distintivo ridotto, può sussistere un rischio di confusione in considerazione, in particolare, del grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti (sentenza del Tribunale 13 dicembre 2007, causa T‑134/06, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 70).

51      In particolare, la tesi secondo la quale un rischio di confusione esiste solo in caso di riproduzione completa del marchio anteriore dotato di un debole carattere distintivo è confutata dalla natura stessa della valutazione globale, imposta dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 marzo 2007, causa C‑171/06 P, T.I.M.E. ART/Devinlec e UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 41).

52      Di conseguenza, anche ipotizzando che il marchio anteriore non sia particolarmente distintivo, questa circostanza, in considerazione dell’identità dei prodotti in questione e della somiglianza tra i segni in esame, non sarebbe tale da inficiare la valutazione globale del rischio di confusione, effettuata nel caso di specie dalla commissione di ricorso.

53      Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre giudicare che la commissione di ricorso ha concluso giustamente nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

54      Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94

–       Argomenti delle parti

55      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94, poiché non si è espressa sul carattere distintivo del marchio anteriore.

56      L’UAMI e l’interveniente si oppongono all’argomento della ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

57      Ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. L’obbligo di motivazione così sancito ha la stessa portata di quello dettato dall’art. 253 CE (sentenza della Corte 21 ottobre 2004, causa C‑447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I‑10107, punto 64).

58      Per giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento dell’autore dell’atto. Quest’obbligo ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione (sentenza KWS Saat/UAMI, cit., punto 65).

59      Nel caso di specie, la motivazione della decisione impugnata espone in modo chiaro il ragionamento seguito in merito alla valutazione del rischio di confusione. In particolare, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il punto 13 della decisione impugnata illustra chiaramente il ragionamento della commissione di ricorso che ha portato al rigetto della tesi della ricorrente, riguardante il carattere distintivo debole del marchio anteriore. Pertanto, la ricorrente non ha titolo per sostenere che la commissione di ricorso non si sia espressa su questo elemento.

60      Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto. Pertanto, occorre respingere integralmente il ricorso.

 Sulle spese

61      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Calzaturificio Frau SpA è condannata alle spese.

Meij

Wiszniewska‑Białecka

Vadapalas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 novembre 2008.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.