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Ricorso proposto il 25 maggio 2009 - El Jirari Bouzekri / UAMI - Nike International (NC NICKOL)

(Causa T-207/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mustapha El Jirari Bouzekri (Malaga, Spagna) (rappresentante: avv. E. Ragot)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nike International Ltd (Beaverton, Stati Uniti)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 febbraio 2009, procedimento R 554/2008-2, in quanto viziata da un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/95 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009); e

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a rimborsare le spese legali e gli altri costi sostenuti dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "NC NICKOL", per prodotti della classe 9.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario figurativo "NIKE" per una gamma di prodotti, tra i quali alcuni delle classi 9 e 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la Commissione ha erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicazione di detta disposizione.

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