Ricorso proposto il 25 maggio 2009 - El Jirari Bouzekri / UAMI - Nike International (NC NICKOL)
(Causa T-207/09)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mustapha El Jirari Bouzekri (Malaga, Spagna) (rappresentante: avv. E. Ragot)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nike International Ltd (Beaverton, Stati Uniti)
Conclusioni del ricorrente
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 febbraio 2009, procedimento R 554/2008-2, in quanto viziata da un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/95 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009); e
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a rimborsare le spese legali e gli altri costi sostenuti dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "NC NICKOL", per prodotti della classe 9.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario figurativo "NIKE" per una gamma di prodotti, tra i quali alcuni delle classi 9 e 25
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la Commissione ha erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicazione di detta disposizione.
____________