Language of document : ECLI:EU:C:2004:65

ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

29 gennaio 2004 (1)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Ortofrutticoli - Organizzazione di produttori - Estensione delle norme di produzione e di commercializzazione - Imposizione di contributi - Produttori non aderenti»

Nel procedimento C-381/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour d'appel de Caen (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Association comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel)

e

François Faou,

GAEC de Kerlidou,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 15 ter, n. 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3284 (GU L 325, pag. 1),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, A. La Pergola, S. von Bahr e K. Lenaerts, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

ha emesso la seguente

Ordinanza

1.
    Con ordinanza 17 ottobre 2002, pervenuta alla Corte il 23 ottobre seguente, la Cour d'appel de Caen (Corte d'appello di Caen) ha presentato, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 15 ter, n. 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 novembre 1983 (GU L 325, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1035/72»).

2.
    Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra l'Association comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (associazione comitato economico agricolo regionale ortofrutticoli della Bretagna; in prosieguo: il «Cerafel») e il sig. Faou e il GAEC di Kelidou in merito al pagamento di contributi asseritamente dovuti da questi ultimi a tale associazione, relativamente agli anni 1992 e 1993, per la produzione di cavolfiori provenienti da agricoltura biologica.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3.
    Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, l'art. 15 ter, n. 1, del regolamento n. 1035/72 dispone:

«Nel caso in cui

-    un'organizzazione di produttori

    o

-    un'associazione di organizzazioni di produttori che abbiano adottato le stesse norme,

operante in una circoscrizione economica determinata sia considerata, per un prodotto determinato, come rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su domanda di questa organizzazione o associazione e durante i primi tre anni di applicazione, previa consultazione dei produttori della circoscrizione, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in questa circoscrizione e non aderenti a una delle organizzazioni sopracitate:

a)    le norme di conoscenza della produzione di cui all'art. 13, paragrafo 1, lett. b), terzo trattino,

b)    le norme di produzione di cui all'art. 13, paragrafo 1, lett. b), secondo trattino,

c)    le norme di commercializzazione di cui all'art. 13, paragrafo 1, lett. b), secondo trattino,

d)    per i prodotti di cui all'allegato II, le norme adottate dall'organizzazione o dall'associazione in materia di ritiro dal mercato (...)

a condizione che queste norme siano in applicazione da almeno un anno».

4.
    Fra i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento n. 1035/72, cui rinvia l'art. 15 ter, n. 8, lett. d), del medesimo, figura il cavolfiore.

5.
    L'art. 15 ter, n. 8, del regolamento n. 1035/72 dispone quanto segue:

«Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere che i produttori non aderenti sono debitori verso l'organizzazione o, all'occorrenza, verso l'associazione, del totale o di una parte delle quote versate dai produttori aderenti, nella misura in cui queste siano destinate a coprire:

-    le spese amministrative risultanti dall'applicazione del regime di cui al paragrafo 1,

-    le spese risultanti dalle azioni di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite messe in atto dall'organizzazione o dall'associazione a beneficio dell'insieme della produzione della circoscrizione».

6.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1991, n. 2092, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198, pag. 1), che in particolare si applica ai prodotti agricoli vegetali non trasformati, precisa, all'art. 3, che «esso è applicabile, fatte salve le altre disposizioni comunitarie che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1».

Normativa nazionale

7.
    L'art. 15 ter del regolamento n. 1035/72 è stato attuato in Francia in particolare mediante il decreto ministeriale 18 giugno 1992, recante estensione delle norme emanate dal Cerafel (JORF 28 giugno 1992, pag. 8469).

8.
    L'art. 1 di tale decreto estende all'insieme dei produttori di cavolfiori stabiliti in taluni dipartimenti le norme di conoscenza della produzione, di produzione e di commercializzazione, nonché l'obbligo di rispettare le modalità di intervento e i prezzi di ritiro, stabiliti dal Cerafel.

9.
    L'art. 3 del detto decreto autorizza il Cerafel a prelevare presso i produttori non aderenti a consorzi di produttori contributi il cui importo sarà successivamente fissato con decreto. Tali contribuiti sono destinati, da una parte, al fondo di gestione amministrativa istituito dal Cerafel al fine di provvedere al suo funzionamento amministrativo nonché, dall'altra, al fondo di promozione, di studi e di ricerche eventualmente istituito dal Cerafel al fine di finanziare le azioni generali a favore di tutta la produzione della regione.

10.
    Su tale base ogni anno sono adottati decreti che fissano i presupposti per la riscossione di contributi che il Cerafel può esigere dai produttori di cavolfiori non aderenti a tale associazione.

Controversia principale e questione pregiudiziale

11.
    Il Cerafel propone azione contro il sig. Faou e il GAEC di Kerlidou, produttori di cavolfiori provenienti da agricoltura biologica, al fine di ottenere il pagamento dei contributi relativi alla loro produzione per il 1992 e il 1993.

12.
    Con sentenza 9 gennaio 1995, il pretore di Morlaix (Francia) respingeva le domande del Cerafel dichiarando che non esisteva alcun testo applicabile che obbligava gli agricoltori che seguivano le norme di produzione biologica a versare contributi a tale associazione.

13.
    Con sentenza 17 marzo 1998, la Cour d'appel de Rennes (Francia) annullava tale pronuncia ed accoglieva le istanze del Cerafel con la motivazione, in particolare, che, in forza dell'art. 3 del regolamento n. 2092/91, le disposizioni comunitarie che disciplinano la produzione dei prodotti agricoli non trasformati si applicano ai prodotti provenienti da agricoltura biologica.

14.
    Con sentenza 22 maggio 2001, la Cour de cassation (Corte di cassazione francese) annullava la sentenza della Cour d'appel de Rennes per mancanza di fondamento normativo e rinviava la causa dinanzi alla Cour d'appel de Caen. La Cour de cassation addebitava alla Cour d'appel de Rennes di non aver accertato se la produzione di ortaggi secondo i metodi dell'agricoltura biologica fosse assoggettata a norme di produzione e commercializzazione diverse da quelle stabilite dal Cerafel, mentre la Corte di giustizia, nella sentenza 13 luglio 2000, causa C-117/99, Unilet e Le Bars (Racc. pag. I-6077), ha dichiarato che, qualora le norme di produzione e di commercializzazione emanate da un'organizzazione di produttori per taluni prodotti e rese obbligatorie per i produttori non aderenti trovino applicazione solo parzialmente, o addirittura non si applichino affatto, ai prodotti oggetto di metodi di produzione e di commercializzazione distinti, uno Stato membro ha il diritto, in base all'art. 15 ter, n. 8, del regolamento n. 1035/72, di non assoggettare taluni di tali produttori all'obbligo di versare contributi.

15.
    Date tali circostanze, la Cour d'appel de Caen decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se uno Stato membro possa, senza violare il principio di non discriminazione, applicare l'art. 15 ter, n. 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, rendendo talune norme sulla produzione e sulla commercializzazione obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione di un comitato economico e non aderenti a quest'ultimo ed assoggettandoli al pagamento di tutti o parte dei contributi versati dai produttori aderenti, senza distinguere a seconda che detti produttori non aderenti partecipino o meno ad una filiera regolamentata a norma di legge che, quale la filiera biologica, renderebbe l'attività del comitato economico, per quanto li riguarda, priva d'interesse o d'interesse soltanto occasionale e marginale».

Sulla questione pregiudiziale

16.
    La Corte, considerato che la soluzione della questione pregiudiziale sollevata può essere dedotta con chiarezza dalla sua giurisprudenza, ha comunicato al giudice del rinvio, conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, la propria intenzione di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.

17.
    Quanto all'intenzione della Corte di provvedere mediante ordinanza motivata facendo riferimento alla propria giurisprudenza, il sig. Faou, il GAEC di Kerlidou, il governo francese e la Commissione delle Comunità europee non hanno sollevato obiezioni. Il Cerafel ha sostenuto che la risposta alla questione pregiudiziale, relativa all'assoggettamento di taluni produttori al pagamento di contributi agricoli, non poteva essere desunta dalla citata sentenza Unilet e Le Bars, la quale verteva su un'esenzione totale dal pagamento di siffatti contributi.

18.
    Nel merito, il GAEC di Kerlidou, il governo francese e la Commissione sono d'accordo nell'interpretare la citata sentenza Unilet e Le Bras nel senso che l'art. 15 ter del regolamento n. 1035/72 attribuisce agli Stati membri un potere discrezionale di cui possono disporre solo rispettando il principio di non discriminazione tra i produttori, il quale impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differenziata e situazioni diverse in maniera uguale.

19.
    I pareri sono discordanti in merito alla questione se gli agricoltori della filiera biologica si trovino in una situazione analoga o diversa rispetto a quella degli altri produttori. Il GAEC di Kerlidou sostiene che la situazione è diversa. Il governo francese ritiene che gli agricoltori della filiera biologica traggano vantaggio, quanto meno parzialmente, dalle azioni del Cerafel. La Commissione ritiene che la valutazione debba essere fatta tenendo conto dei vantaggi sia diretti sia indiretti e spetti al giudice nazionale.

20.
    In via preliminare occorre rilevare che le disposizioni relative ai prodotti provenienti da agricoltura biologica trovano applicazione, come precisato dall'art. 3 del regolamento n. 2092/91, fatte salve le altre disposizioni comunitarie che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'art. 1 di tale regolamento. Di conseguenza il regolamento n. 1035/72 si applica ai prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione biologico.

21.
    L'art. 15 ter del regolamento n. 1035/72 attribuisce agli Stati membri un'autorizzazione in forma di facoltà. Ai sensi del n. 1 di tale norma, infatti, lo Stato membro interessato può rendere obbligatorie per i produttori non aderenti talune norme adottate da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori. Conformemente al n. 8 della stessa norma, quando applica il n. 1, lo Stato membro può decidere che i produttori non aderenti sono debitori verso l'organizzazione o verso l'associazione del totale o di una parte delle quote versate dai produttori aderenti (sentenza Unilet e Le Bars, cit., punto 19).

22.
    Gli Stati membri dispongono, quindi, alle condizioni fissate dall'art. 15 ter del regolamento n. 1035/72, di un potere discrezionale che essi possono esercitare entro i limiti del diritto comunitario (sentenza Unilet e Le Bars, cit., punto 20).

23.
    Fra tali limiti figura il principio del divieto di ogni discriminazione tra produttori della Comunità sancito all'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE). Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tale principio impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differenziata e situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C-354/95, National Farmers' Union e a., Racc. pag. I-4559, punto 61, nonché Unilet e Le Bars, cit., punto 23).

24.
    In applicazione di tale principio la Corte ha statuito, al punto 28 della citata sentenza Unilet e Le Bars, che, qualora uno Stato membro abbia applicato il n. 1 di tale norma, e cioè abbia reso talune norme di produzione e di commercializzazione emanate da un'organizzazione di produttori obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione di tale organizzazione e non aderenti a quest'ultima, esso ha il diritto, per un medesimo prodotto, di non assoggettare all'obbligo di versare contributi alcuni di tali produttori non aderenti, ove la loro produzione sia destinata non al mercato del prodotto fresco, ma alla trasformazione industriale.

25.
    La Corte ha motivato tale interpretazione affermando che, poiché le situazioni di cui trattasi sono obiettivamente diverse, il fatto che esse siano trattate in maniera differenziata non viola il principio generale di non discriminazione (sentenza Unilet e Le Bars, cit., punto 27).

26.
    Nella causa principale, la questione sottoposta concerne la possibilità per uno Stato membro che ha applicato l'art. 15 ter, n. 1, del regolamento n. 1035/72 di assoggettare, in forza del n. 8 di tale disposizione, taluni produttori non aderenti all'obbligo di versare contributi per un prodotto sicuramente della stessa natura, ma che presenta caratteristiche specifiche.

27.
    Si evince chiaramente dalle motivazioni della citata sentenza Unilet e Le Bars che il principio di non discriminazione osta a che il potere discrezionale attribuito agli Stati membri dall'art. 15 ter del regolamento n. 1035/72 sia utilizzato per trattare in maniera uguale situazioni diverse.

28.
    A questo proposito occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 15 ter, n. 8, del regolamento n. 1035/72, la possibilità concessa ad uno Stato membro di decidere che i produttori non aderenti sono debitori, verso un'organizzazione di produttori o verso un'associazione di organizzazioni di produttori, del totale o di una parte delle quote versate dai produttori aderenti riguarda solo i contributi destinati a coprire talune spese, e cioè le spese amministrative risultanti dall'estensione delle norme adottate dalla detta organizzazione o associazione nonché quelle risultanti da azioni di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite messe in atto dall'organizzazione o dall'associazione (sentenza Unilet e Le Bars, cit., punto 24).

29.
    Pertanto, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutti gli elementi di prova fornitigli, se e in quale misura taluni produttori non aderenti a un'organizzazione di produttori, le cui norme di produzione e di commercializzazione sono state rese obbligatorie per tutti i produttori stabiliti nella sua circoscrizione economica, siano in una situazione oggettivamente diversa da quella dei produttori aderenti, in particolare laddove le norme adottate da tale organizzazione non si applicano o si applicano solo marginalmente ai prodotti di tali produttori non aderenti e le azioni intraprese da quest'ultima hanno, direttamente o indirettamente, solo un interesse occasionale e marginale per i detti prodotti.

30.
    Date tali circostanze, occorre risolvere la questione sollevata nel senso che l'art. 15 ter, nn. 1 e 8, del regolamento n. 1035/72 dev'essere interpretato nel modo seguente:

-    uno Stato membro che ha applicato il detto n. 1, rendendo talune norme sulla produzione e sulla commercializzazione emanate da un'organizzazione di produttori obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione di tale organizzazione e non aderenti a quest'ultima, non può, senza violare il principio di non discriminazione, applicare il n. 8 della detta disposizione assoggettandoli al pagamento di tutti o parte dei contributi versati dai produttori aderenti senza accertarsi se i produttori non aderenti si trovino o meno in una situazione oggettivamente diversa da quella dei produttori aderenti;

-    i produttori non aderenti si trovano in una situazione oggettivamente diversa da quella dei produttori aderenti, quando le norme adottate dalla detta organizzazione non si applicano o si applicano solo marginalmente ai loro prodotti e quando le azioni intraprese da quest'ultima non sono vantaggiose o lo sono solo marginalmente per i detti prodotti;

-    spetta al giudice nazionale valutare gli elementi di prova forniti a tal fine.

Sulle spese

31.
    Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d'appel di Caen con ordinanza 17 ottobre 2002, così provvede:

L'art. 15 ter, nn. 1 e 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 novembre 1983, dev'essere interpretato nel senso che:

-    Uno Stato membro che ha applicato il detto n. 1, rendendo talune norme sulla produzione e sulla commercializzazione emanate da un'organizzazione di produttori obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione di tale organizzazione e non aderenti a quest'ultima, non può, senza violare il principio di non discriminazione, applicare il n. 8 della detta disposizione assoggettandoli al pagamento di tutti o parte dei contributi versati dai produttori aderenti senza accertarsi se i produttori non aderenti si trovino o meno in una situazione oggettivamente diversa da quella dei produttori aderenti.

-    I produttori non aderenti si trovano in una situazione oggettivamente diversa da quella dei produttori aderenti, quando le norme adottate dalla detta organizzazione non si applicano o si applicano solo marginalmente ai loro prodotti e quando le azioni intraprese da quest'ultima non sono vantaggiose o lo sono solo marginalmente per i detti prodotti.

-    Spetta al giudice nazionale valutare gli elementi di prova forniti a tal fine.

Lussemburgo, 29 gennaio 2004

Il cancelliere

Il presidente della Prima Sezione

R. Grass

P. Jann


1: Lingua processuale: il francese.