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Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013 – Al-Faqih e MIRA / Consiglio e Commissione

(Causa T-322/09)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Congelamento dei capitali – Cancellazione dall’elenco delle persone interessate – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Saad Al-Faqih (Londra, Regno Unito); e Movement for Islamic Reform in Arabia (MIRA) (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Jones, barrister, e A. Raja, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente R. Szostak e E. Finnegan, successivamente E. Finnegan e J. P. Hix, agenti); e Commissione europea (rappresentanti : T. Scharf e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato per la quarantaduesima volta dal regolamento (CE) n. 14/2005 della Commissione, del 5 gennaio 2005 (GU L 5, pag. 10), per la quarantottesima volta dal regolamento (CE) n. 1190/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005 (GU L 193, pag. 27), per la settantacinquesima volta dal regolamento (CE) n. 492/2007 della Commissione, del 3 maggio 2007 (GU L 116, pag. 5), nonché per la centosedicesima volta dal regolamento (CE) n. 1102/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009 (GU L 303, pag. 39), e/o domanda di annullamento dei regolamenti nn. 14/2005, 1190/2005, 492/2007 e 1102/2009, nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno in solido le spese.

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1     GU C 113 dell’1.5.2010.