Language of document : ECLI:EU:F:2013:151

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

17 ottobre 2013

Causa F‑69/11

BF

contro

Corte dei Conti dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Procedimento volto a coprire un posto di direttore – Relazione del comitato di preselezione – Motivazione – Insussistenza – Illegittimità della decisione di nomina – Presupposti»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale BF, parte ricorrente, chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione della Corte dei conti dell’Unione europea, del 18 novembre 2010, di nominare la sig.ra Z al posto di direttore della direzione per le risorse umane e della decisione della Corte dei conti, di pari data, di respingere la sua candidatura a tale posto, nonché il risarcimento del danno materiale e morale subito.

Decisione:      Le decisioni del 18 novembre 2010 con cui la Corte dei conti dell’Unione europea ha nominato la sig.ra Z al posto di direttore della direzione per le risorse umane e ha respinto la candidatura di BF a tale posto sono annullate. Non vi è luogo a statuire sulla domanda della Corte dei conti dell’Unione europea di ritirare dagli atti gli allegati A 7 e A 11 del ricorso. Per il resto, il ricorso è respinto. La Corte dei conti dell’Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da BF.

Massime

1.      Funzionari – Reclutamento – Procedura di copertura di un posto di direttore – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto dei requisiti stabiliti nell’avviso di posto vacante e delle norme di comportamento adottate per l’esercizio dil detto potere – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 29, § 2)

2.      Funzionari – Reclutamento – Procedura di copertura di un posto di direttore – Relazione del comitato di preselezione – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 29, § 2)

3.      Funzionari – Reclutamento – Procedura di copertura di un posto di direttore – Relazione del comitato di preselezione viziata da irregolarità procedurale – Conseguenze

1.      L’ampio potere discrezionale di cui dispone l’autorità che ha il potere di nomina nello scrutinio per merito comparativo delle persone che hanno presentato la loro candidatura a posti vacanti, in particolare quando il posto da coprire corrisponde ai gradi più elevati dell’amministrazione, quale il posto di direttore in seno alla Corte dei conti, deve essere esercitato nel rispetto di tutte le normative pertinenti, vale a dire non soltanto dal bando di reclutamento, ma anche di eventuali norme di comportamento di cui l’autorità si sia dotata per l’esercizio del suo potere discrezionale come direttive interne in materia di reclutamento. Siffatte norme interne fanno così parte del contesto normativo dal quale l’autorità che ha il potere di nomina, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, non può scostarsi senza precisare i motivi che l’hanno condotta a ciò, a pena di violare il principio di parità di trattamento. In tale contesto, il sindacato del Tribunale sull’esercizio delle ampie prerogative di cui può avvalersi tale autorità competente si limita, di conseguenza, a verificare principalmente se quest’ultima si sia attenuta entro limiti non censurabili, al termine di una procedura esente da irregolarità e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale nel raffronto dei meriti dei candidati in maniera manifestamente erronea o a fini diversi da quelli per i quali esso le è stato conferito.

(v. punti 40 e 41)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 22 marzo 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93 (punto 81, e giurisprudenza ivi citata); 25 ottobre 2005, Fardoom e Reinard/Commissione, T‑43/04 (punto 35, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 22 ottobre 2008, Tzirani/Commissione, F‑46/07 (punto 67); 30 gennaio 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11 (punto 56, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Nell’ambito di una procedura diretta alla copertura di un posto di direttore, la motivazione della relazione che il comitato di preselezione deve presentare all’autorità che ha il potere di nomina ai sensi delle norme di procedura interne che richiedono una «relazione motivata» non può consistere unicamente nell’indicazione del nome del candidato o dei candidati prescelti e in una menzione quanto all’adozione all’unanimità o meno del parere del comitato di preselezione, o ancora in un richiamo alla procedura e ai criteri di valutazione seguiti. Essa deve contenere tutti gli elementi di valutazione necessari che consentano alla detta autorità di esercitare correttamente, al termine della procedura di preselezione, le sue ampie prerogative in materia di nomina, nel rigoroso rispetto delle norme e delle condizioni che essa stessa si è volontariamente imposta, che le consentono di comprendere la valutazione, operata dal comitato di preselezione, dei candidati prescelti e di procedere poi direttamente, in esito ad uno scrutinio comparativo, alla scelta del candidato più idoneo all’esercizio delle funzioni che formano oggetto del bando di reclutamento.

In nessun caso, indicazioni verbali molto succinte date dal presidente del comitato di preselezione nella sua presentazione orale possono sostituire una relazione scritta da cui risulti un minimo di elementi di fatto che consentano, con tutta la necessaria obiettività, di individuare e di decidere quale dei candidati proposti dal comitato di preselezione prescegliere.

(v. punti 44 e 52)

Riferimento:

Corte: 23 settembre 2004, Hectors/Parlamento, C‑150/03 P (punti 46 e 48‑50)

Tribunale di primo grado: 20 febbraio 2002, Roman Parra/Commissione, T‑117/01 (punti 31 e 32); 18 settembre 2003, Pappas/Comitato delle regioni, T‑73/01 (punto 60)

3.      Un’irregolarità procedurale dev’essere sanzionata con l’annullamento della decisione impugnata se è accertato che essa ha potuto influire sul contenuto di tale decisione. L’assenza di motivazione di una relazione del comitato di preselezione, mentre tale comitato, in base alle norme di procedura interna, deve presentare all’autorità che ha il potere di nomina una relazione motivata, costituisce una grave irregolarità della procedura di reclutamento.

(v. punto 62)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 dicembre 1993, Moat/Commissione, T‑58/92 (punto 63); Pappas/Comitato delle regioni (cit., punto 71)