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Impugnazione proposta il 24 agosto 2023 dalla Polwax S.A. avverso la sentenza del Tribunale del 14 giugno 2023, nella causa T-858/20, Polwax / Commissione

(Causa C-541/23P)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polwax S.A. (rappresentanti: M. Taborowski e P. Hoffman, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, ORLEN S.A., già Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Conclusioni della ricorrente

annullare in toto la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 giugno 2023 nella causa T-585/20 Polwax/Commissione;

annullare la decisione della Commissione europea del 14 luglio 2020 nel caso M.90141 , e dichiarare che la Commissione europea si farà carico delle proprie spese e di quelle della ricorrente e che l’interveniente si farà carico delle proprie spese;

in subordine, nel caso in cui la Corte ritenga che lo stato degli atti non le consenta di poter statuire essa stessa sulla controversia,

rinviare la causa per riesame al Tribunale e riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce nove motivi:

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di dritto, un errore manifesto di valutazione e ha travisato la posizione della ricorrente, nel concludere che la ricorrente, in quanto parte interessata, era tenuta a dimostrare «indizi seri» di un eventuale problema nell’ambito della concorrenza in una situazione in cui tale criterio non avrebbe dovuto essere applicato e, inoltre, nel richiedere alla ricorrente di dimostrare «indizi seri» del fatto che i prodotti esaminati dalla Commissione, nel mercato a monte (mercato della paraffina molle) non sono sostitutivi della domanda o dell’offerta, mentre dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese non deriva un siffatto obbligo nei confronti dei terzi, e nel concludere che le informazioni fornite dalla ricorrente nel corso del procedimento non costituiscono tali «indizi seri». Inoltre, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, avendo omesso l’analisi delle dinamiche dei vari segmenti del mercato a monte e avendo accettato l’effettiva assenza di motivazione da parte della Commissione della mancata segmentazione o suddivisione del mercato a monte.

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha travisato la posizione della ricorrente e pertanto non ha esaminato il motivo della ricorrente con riferimento alla definizione del mercato a valle (mercato delle cere di paraffina), e, inoltre, ha accolto l’effettiva assenza di motivazione da parte della Commissione della mancata segmentazione o suddivisione del mercato a monte.

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha travisato il motivo della ricorrente relativo all’importanza delle paraffine molli importato per la concorrenza sul mercato effettuando in tal modo una valutazione giuridica errata dei motivi della ricorrente.

Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori manifesti nella valutazione degli effetti economici della concentrazione, in quanto ha ritenuto in modo manifestamente errato che la Orlen non abbia né la capacità né l’incentivo a ridurre l’offerta di paraffina molle in Polonia e che sia possibile sostituire la paraffina molle nazionale con paraffina molle importata.

Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha travisato gli argomenti della ricorrente nel concludere che essa non ha accusato la Commissione di ignorare il fatto che la Orlen non è un potenziale concorrente della Lotos.

Con il sesto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha violato la propria precedente giurisprudenza avendo valutato la concentrazione alla luce degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al. controllo delle concentrazioni tra imprese1 («orientamenti verticali»), mentre tali orientamenti non si applicano alle concentrazioni verticali i cui effetti verticali sono strettamente legati alla sua dimensione orizzontale – pertanto, la concentrazione del mercato della paraffina molle consistente nella fusione della Lotos con la Orlen deve essere valutata alla luce degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese2 .

Con il settimo motivo la ricorrente sostiene che, anche ammettendo che gli orientamenti verticali si applichino alla valutazione della concentrazione di cui trattasi, il Tribunale è incorso in una serie di errori manifesti di valutazione nell’applicare tali orientamenti.

Con l’ottavo motivo la ricorrente sostiene che, il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo respinto la domanda di perizia formulata dalla ricorrente e avendo ritenuto che la domanda della ricorrente andasse oltre lo scopo dei mezzi di prova.

Con il nono motivo la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo affermato che le circostanze successive all’adozione della decisione impugnata sono prive di rilevo ai fini della valutazione della concentrazione, sebbene tali circostanze dimostrino che il ragionamento della Commissione nella decisione era errato.

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1 Decisione della Commissione del 14 luglio 2020 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.9014 – PKN Orlen/Grupa Lotos) (notificata con il numero C(2020) 4651) (GU 2021, C 196, pag. 8).

1 GU 2008, C 265, pag. 6.

1 GU 2004, C 31, pag. 5.