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Impugnazione proposta il 18 agosto 2023 dall’Instituto Cervantes avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 giugno 2023, causa T-376/21, Instituto Cervantes / Commissione

(Causa C-534/23 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Instituto Cervantes (rappresentante: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 giugno 2023, Instituto Cervantes/Commissione, (T-376/21, EU:T:2023:331), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento del ricorrente avverso la decisione della Commissione di aggiudicare il lotto n. 3 (lingua spagnola) dell’appalto avente per oggetto i contratti quadro per la formazione linguistica per le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell’Unione europea (HR/2020/OP/0014) collocando nella prima posizione della graduatoria il raggruppamento di imprese CLL Centre de Langues-Allingua e in seconda posizione il ricorrente;

decidere il ricorso nel merito e annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sull’errore legittimo commesso dal ricorrente nella comprensione delle prescrizioni relative alle modalità di deposito elettronico delle offerte, le quali hanno comportato, ai fini della valutazione delle qualità dell’offerta del ricorrente, il rigetto di alcuni documenti tecnici che non sono stati materialmente depositati assieme all’offerta, ma ai quali si rinviava mediante un link contenuto nell’offerta depositata.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti ed è incorso in un errore in diritto nel ritenere che il sopraccitato errore del ricorrente non sia legittimo, mentre invece – innanzitutto –, l’errore è dovuto a un precedente in senso contrario e concomitante alla procedura di evidenza pubblica controversa e, in secondo luogo, una parte significativa degli offerenti ha commesso il medesimo errore.

A sostegno del motivo, il ricorrente sostiene, altresì, che risulta errato in diritto il ragionamento seguito poi dal Tribunale nel respingere, ad abundantiam, la censura relativa a un difetto di verifica dell’integrità del documento accessibile mediante il collegamento ipertestuale; la Commissione europea non poteva più, data la legittimità dell’errore, rigettare il documento tecnico.

Secondo motivo, vertente sull’omesso esercizio effettivo dell’obbligo di confronto delle qualità relative delle offerte, al quale l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione 1 ; l’offerta dell’aggiudicatario di tutti i lotti dell’appalto è stata valutata e quotata in termini invariabili da un lotto all’altro, laddove le offerte concorrenti sono diverse.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore in diritto nel ritenere che, ai fini dell’operazione di confronto delle offerte, l’amministrazione aggiudicatrice può effettuare una valutazione autonoma di ciascuna offerta e stabilire in seguito una semplice classifica delle offerte sulla scorta di tali valutazioni autonome, laddove la messa in evidenza delle qualità relative delle offerte concorrenti presuppone un effettivo confronto delle proposte tecniche presentate dalle concorrenti alla luce dei criteri di aggiudicazione.

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1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).