Language of document : ECLI:EU:T:2014:76

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

13 febbraio 2014 (*)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo DEMON – Marchio internazionale denominativo anteriore DEMON – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra i prodotti – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑380/12,

Demon International LC, con sede a Orem, Utah (Stati Uniti), rappresentata da T. Krüger, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da F. Mattina, successivamente da L. Rampini, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Big Line Sas di Graziani Lorenzo, con sede a Thiene (Italia), rappresentata da B. Osti, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 giugno 2012 (procedimento R 1845/2011‑4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Demon International LC e la Big Line Sas di Graziani Lorenzo,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude (relatore), presidente, I. Wiszniewska‑Białecka e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: T. Weiler, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2012,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2013;

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2013,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

in seguito all’udienza del 28 novembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 24 novembre 2008 la Big Line Sas di Graziani Lorenzo, interveniente, otteneva dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)], la registrazione con il numero 6 375 398 del marchio comunitario figurativo di seguito riprodotto:

Image not found

2        I prodotti oggetto della registrazione appartengono alla classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente: «Occhiali; montature di occhiali; occhiali da sole; occhiali per lo sport; occhiali protettivi; maschere protettive per attività sportive, eccetto quelle adattate per uno sport specifico; maschere da sci; maschere da snowboard; astucci per occhiali».

3        Il 3 marzo 2010 la Demon International LC, ricorrente, presentava all’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario sul fondamento del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

4        Il marchio anteriore invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità è il marchio denominativo DEMON che era stato oggetto di registrazione internazionale il 21 febbraio 2005 con il numero 850 334 per il Benelux, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia, l’Austria e il Portogallo.

5        I prodotti oggetto della registrazione del marchio anteriore appartengono alla classe 28 e corrispondono alla descrizione seguente: «Tavole da neve, attacchi per tavola da neve, adattatori e accessori per gli attacchi, in particolare attacchi per tavola da neve, basi per gli attacchi, dischi per gli attacchi, viti per il montaggio degli attacchi della tavola da neve, fibbie, custodie da trasporto per tavola da neve, strisce adesive antiscivolo per tavola da neve, cavi per tavola da neve, borse da viaggio per tavola da neve».

6        Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità consisteva nell’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

7        La domanda di dichiarazione di nullità era diretta contro tutti i prodotti appartenenti alla classe 9 riportati al punto 2 supra.

8        Il 13 luglio 2011 la divisione di annullamento dell’UAMI accoglieva parzialmente la domanda di dichiarazione di nullità depositata dalla ricorrente e annullava la registrazione del marchio comunitario per i seguenti prodotti: «occhiali per lo sport; occhiali protettivi; maschere protettive per attività sportive, eccetto quelle adattate per uno sport specifico; maschere da sci; maschere da snowboard». La domanda di dichiarazione di nullità veniva respinta per gli «occhiali, montature di occhiali; occhiali da sole, astucci per occhiali».

9        L’8 settembre 2011 l’interveniente proponeva ricorso presso l’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di annullamento nella parte in cui aveva parzialmente accolto la domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente.

10      Con decisione del 20 giugno 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI accoglieva il ricorso dell’interveniente e annullava la decisione della divisione di annullamento nella parte in cui era stata dichiarata nulla la registrazione del marchio controverso.

11      La commissione di ricorso anzitutto confermava che la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, chiesta dall’interveniente, nel caso di specie non era pertinente ai fini del rispetto dell’articolo 57 del regolamento n. 207/2009.

12      Per quanto riguarda il pubblico di riferimento nei confronti del quale occorreva valutare l’esistenza di un rischio di confusione, la commissione di ricorso considerava che esso fosse composto dal consumatore medio, con un livello di attenzione normale, degli Stati nei cui territori era protetto il marchio internazionale anteriore, ossia il Benelux, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia, l’Austria e il Portogallo.

13      Per quanto attiene alla comparazione tra i prodotti di cui trattasi, la commissione di ricorso riteneva che gli «occhiali per lo sport; occhiali protettivi; maschere protettive per attività sportive, eccetto quelle adattate per uno sport specifico; maschere da sci; maschere da snowboard», designati dal marchio controverso, non presentassero alcuna somiglianza con i seguenti prodotti: «attacchi per tavola da neve, adattatori e accessori per gli attacchi, in particolare attacchi per tavola da neve, basi per gli attacchi, dischi per gli attacchi, viti per il montaggio degli attacchi della tavola da neve, fibbie, custodie da trasporto per tavola da neve, strisce adesive antiscivolo per tavola da neve, cavi per tavola da neve, borse da viaggio per tavola da neve». Infatti, secondo la commissione di ricorso, tali prodotti differiscono per natura, metodo d’uso e scopo, non sono in competizione o complementari tra loro e non sono fabbricati dagli stessi produttori.

14      Al contrario, per quanto concerne le «tavole da neve», la commissione di ricorso riteneva che esse presentassero una «stretta connessione» con gli «occhiali per lo sport; occhiali protettivi; maschere protettive per attività sportive, eccetto quelle adattate per uno sport specifico; maschere da sci; maschere da snowboard» designati dal marchio controverso, considerata l’importanza di questi ultimi per l’utilizzo delle prime. Infatti, secondo la commissione di ricorso, in linea di principio nessuno utilizza una tavola da neve senza occhiali per lo sport o protettivi o senza una maschera. La commissione di ricorso aggiungeva che tali prodotti condividevano gli stessi canali di distribuzione specializzati, erano pubblicizzati nelle stesse riviste specializzate ed erano destinati ai medesimi consumatori. Tali constatazioni la portavano a concludere che tali prodotti fossero simili, ma che il grado di somiglianza fosse solo tenue.

15      Per quanto riguarda il confronto tra i segni, la commissione di ricorso considerava che essi presentassero una somiglianza media sotto il profilo visivo, data la presenza della parola «demon» nei due segni. Tuttavia, i segni si differenzierebbero per la presenza di un elemento figurativo integrato nel marchio controverso. Per quanto attiene al confronto tra i segni sui piani fonetico e concettuale, la commissione di ricorso concludeva nel senso dell’identità dei segni in conflitto.

16      Da ultimo, nell’ambito della sua valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso anzitutto osservava che il marchio anteriore presentava un grado di distintività normale. La commissione di ricorso considerava poi che, per quanto riguarda le «tavole da neve», non sussisteva rischio di confusione tra i marchi in conflitto, tenuto conto del tenue grado di somiglianza tra i prodotti in questione, della somiglianza visiva media dei segni, del carattere distintivo normale del marchio anteriore e del grado di attenzione normale del pubblico di riferimento. Tale conclusione varrebbe a fortiori per quanto concerne gli altri prodotti designati dal marchio anteriore, che non sono stati considerati simili ai prodotti oggetto del marchio controverso.

17      Pertanto, la commissione di ricorso escludeva l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto con riferimento a tutti i prodotti in questione designati da detti marchi.

 Conclusioni delle parti

18      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi alla commissione di ricorso.

19      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

20      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        ordinare l’acquisizione dei fascicoli dei procedimenti dinanzi all’UAMI.

 In diritto

 Sulla domanda di acquisizione dei fascicoli dei procedimenti dinanzi all’UAMI presentata dall’interveniente

21      L’interveniente chiede al Tribunale di ordinare all’UAMI di produrre i fascicoli dei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e dinanzi alla commissione di ricorso.

22      Orbene, il fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è stato trasmesso al Tribunale conformemente all’articolo 133, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura. Tale fascicolo conteneva anche copia del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento.

23      La domanda di acquisizione dei fascicoli dei procedimenti dinanzi all’UAMI formulata dall’interveniente è dunque divenuta priva di oggetto. Ne consegue che, in ogni caso, non occorre più accoglierla.

 Nel merito

24      A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto esisterebbe un rischio di confusione tra il marchio controverso e il marchio anteriore.

25      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

26      Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il marchio comunitario è dichiarato nullo, su domanda del titolare di un marchio anteriore, allorché, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi designati dai due marchi, esiste un rischio di confusione nella mente del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii) e iii), del regolamento n. 207/2009, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro e i marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

27      Per giurisprudenza costante, costituisce rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi controversi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo tale medesima giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, a seconda della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza della Corte del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc. pag. I‑5507, punti 16, 17 e 29, e sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Racc. pag. II‑2821, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

28      Nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Racc. pag. II‑449, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

29      Alla luce di tali considerazioni si deve esaminare se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto che non esistesse, nel caso di specie, alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

30      In via preliminare, occorre osservare che la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale il pubblico di riferimento corrisponde, in ogni territorio considerato e per tutti i prodotti di cui è causa, al consumatore medio normalmente attento e avveduto.

31      La ricorrente deduce, in sostanza, tre censure a sostegno del suo motivo unico, vertenti su errori commessi dalla commissione di ricorso per quanto concerne la comparazione tra i prodotti, la comparazione tra i segni e la valutazione globale del rischio di confusione.

 Sulla comparazione tra i prodotti

32      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha concluso erroneamente nel senso di un grado di somiglianza tenue e, a seconda dei casi, persino inesistente tra i prodotti di cui trattasi (v. punti 13 e 14 supra).

33      A tale proposito, la ricorrente fa osservare che, come la stessa commissione di ricorso avrebbe riconosciuto al punto 17 della decisione impugnata, esiste una stretta connessione tra gli «occhiali per lo sport; occhiali protettivi; maschere protettive per attività sportive, eccetto quelle adattate per uno sport specifico; maschere da sci; maschere da snowboard» e le «tavole da neve». Tali prodotti si presenterebbero infatti come beni complementari. Peraltro, essi sarebbero commercializzati in negozi specializzati identici, si rivolgerebbero agli stessi consumatori e sarebbero oggetto di pubblicità nelle stesse riviste specializzate. Pertanto, tra tali prodotti esisterebbe un grado di somiglianza notevole o per lo meno normale.

34      Secondo la ricorrente, tale conclusione varrebbe anche, per le stesse ragioni, per gli altri prodotti designati dal marchio anteriore, ossia gli «attacchi per tavola da neve, adattatori e accessori per gli attacchi, in particolare attacchi per tavola da neve, basi per gli attacchi, dischi per gli attacchi, viti per il montaggio degli attacchi della tavola da neve, fibbie, custodie da trasporto per tavola da neve, strisce adesive antiscivolo per tavola da neve, cavi per tavola da neve, borse da viaggio per tavola da neve».

35      L’UAMI e l’interveniente ribattono che non esiste un nesso di complementarità funzionale tra gli «occhiali per lo sport; occhiali protettivi; maschere protettive per attività sportive, eccetto quelle adattate per uno sport specifico; maschere da sci; maschere da snowboard» e le «tavole da neve». Tali prodotti si differenzierebbero per natura, finalità e metodo di utilizzazione. Peraltro, il fatto che tali prodotti possano essere venduti in grandi magazzini o supermercati non sarebbe particolarmente significativo, dal momento che tali punti di distribuzione vendono prodotti di ogni genere. Tali conclusioni si applicherebbero a maggior ragione agli altri prodotti coperti dal marchio anteriore. L’interveniente aggiunge che, contrariamente a quanto accertato dalla commissione di ricorso, non esiste somiglianza tra nessuno dei prodotti oggetto del marchio controverso e i prodotti designati dal marchio anteriore. Secondo l’interveniente, non è ammissibile che l’UAMI, fondandosi su un’interpretazione errata della nozione di similitudine, conferisca al marchio anteriore una protezione per prodotti diversi da quelli oggetto della domanda di registrazione di tale marchio.

36      Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra prodotti o servizi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra di essi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, cit., punto 23). Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti interessati [v. sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Racc. pag. II‑2579, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

37      Per quanto riguarda la complementarità dei prodotti, tale condizione attiene alla stretta connessione esistente tra i prodotti in questione, nel senso che uno di tali prodotti è importante o indispensabile per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti sia riconducibile alla stessa impresa. Ciò comporta che i prodotti complementari possano essere utilizzati insieme, il che presuppone che essi siano rivolti allo stesso pubblico [sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Racc. pag. II‑43, punti 57 e 58]. La giurisprudenza precisa che non basta che i consumatori considerino un prodotto complementare o accessorio ad un altro per poter ritenere che questi prodotti abbiano la stessa origine commerciale. Perché ciò avvenga occorre anche che i consumatori reputino abituale il fatto che tali prodotti siano commercializzati con lo stesso marchio [sentenza del Tribunale del 1° marzo 2005, Sergio Rossi/UAMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Racc. pag. II‑685, punto 63].

38      Nella specie si deve constatare, al pari della ricorrente, che la commissione di ricorso ha concluso erroneamente, al punto 17 della decisione impugnata, nel senso dell’esistenza di un tenue grado di similitudine tra, da un lato, le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard», oggetto del marchio controverso, e, dall’altro, le «tavole da neve», designate dal marchio anteriore.

39      Infatti, se è vero che le «tavole da neve» hanno una natura e una funzione diverse dalle «maschere da sci» e dalle «maschere da snowboard», resta il fatto che tali prodotti hanno uno scopo comune, poiché fanno parte degli accessori principali nella pratica di una medesima attività sportiva, ossia lo snowboard.

40      D’altronde, come riconosciuto dalla commissione di ricorso, esiste una stretta connessione tra, da un lato, le «tavole da neve» e, dall’altro, le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard». Infatti, le «tavole da neve» sono molto spesso utilizzate con questo tipo di maschere, che sono state specialmente ideate per garantire la corretta pratica degli sport di scivolamento sulla neve, come lo sci e lo snowboard. In tale contesto, i consumatori considereranno usuale che tali prodotti siano commercializzati con lo stesso marchio e ricondurranno agevolmente la loro produzione allo stesso fabbricante. Pertanto, le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard», da un lato, e le «tavole da neve», dall’altro, devono essere considerate prodotti complementari.

41      Contrariamente a quanto suggeriscono l’UAMI e l’interveniente, l’esistenza di una «complementarità funzionale» tra i prodotti, intesa nel senso che gli uni sarebbero indispensabili o necessari per il funzionamento degli altri, non è richiesta per poterli considerare complementari [v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, Mülhens/UAMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Racc. pag. II‑2353, punto 35]. Infatti è sufficiente constatare che un prodotto è importate per l’uso dell’altro, senza necessariamente dimostrare che esso sia indispensabile per tale uso (v. sentenza easyHotel, cit., punto 57 e la giurisprudenza citata).

42      Occorre aggiungere che le «tavole da neve», le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard» si rivolgono agli stessi consumatori, che sono spesso vendute negli stessi punti vendita specializzati e che la loro pubblicità compare nelle medesime riviste specializzate. Questi fattori sono tali da agevolare la percezione, da parte del consumatore interessato, delle strette connessioni tra tali prodotti e a rafforzare l’impressione che la responsabilità della loro fabbricazione sia riconducibile alla medesima impresa.

43      Ne risulta che, contrariamente a quanto accertato dalla commissione di ricorso, le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard», oggetto del marchio controverso, e le «tavole da neve», designate dal marchio anteriore, presentano un grado di somiglianza medio, e non tenue.

44      La commissione di ricorso ha tuttavia correttamente concluso, al punto 17 della decisione impugnata, che gli «occhiali per lo sport; occhiali protettivi; maschere protettive per attività sportive, eccetto quelle adattate per uno sport specifico» presentano un tenue grado di somiglianza con le «tavole da neve». Infatti, sebbene, secondo la commissione di ricorso, tali prodotti presentino una stretta connessione con le tavole da neve, nel senso che possono essere utilizzati insieme, essi non sono stati specialmente ideati per la pratica degli sport di scivolamento sulla neve, come lo sci o lo snowboard, e possono pertanto avere finalità diverse e rivolgersi a un pubblico diverso. Il fatto che alcuni di questi prodotti possano essere utilizzati occasionalmente da chi usa le tavole da neve, che siano eventualmente venduti non soltanto in negozi di ottica, ma anche in negozi di articoli sportivi e siano oggetto di pubblicità nelle riviste specializzate che pubblicizzano anche le tavole da neve non invalida tale constatazione.

45      Occorre inoltre confermare la conclusione della commissione di ricorso che figura al punto 16 della decisione impugnata, secondo la quale gli «occhiali per lo sport; occhiali protettivi; maschere protettive per attività sportive, eccetto quelle adattate per uno sport specifico», designati dal marchio controverso, non presentano nessuna somiglianza con gli «attacchi per tavola da neve, adattatori e accessori per gli attacchi, in particolare attacchi per tavola da neve, basi per gli attacchi, dischi per gli attacchi, viti per il montaggio degli attacchi della tavola da neve, fibbie, custodie da trasporto per tavola da neve, strisce adesive antiscivolo per tavola da neve, cavi per tavola da neve, borse da viaggio per tavola da neve», designati dal marchio anteriore.

46      Infatti tali prodotti differiscono per natura, finalità e modalità d’impiego. Inoltre, tali prodotti non sono né concorrenti né complementari. Pur potendo essere utilizzati contemporaneamente, la connessione tra di essi è troppo imprecisa e aleatoria perché i consumatori possano ricondurre la responsabilità della loro fabbricazione alla stessa impresa.

47      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere in parte gli argomenti della ricorrente e concludere che, contrariamente a quanto accertato dalla commissione di ricorso al punto 17 della decisione impugnata, le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard», oggetto del marchio controverso, e le «tavole da neve», oggetto del marchio anteriore, presentano un grado di somiglianza medio. Ciò nonostante, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che esistesse un tenue grado di somiglianza o, a seconda dei casi, che non esistesse somiglianza alcuna tra i restanti prodotti oggetto del marchio controverso e i prodotti oggetto del marchio anteriore (v. punti 13 e 14 supra).

 Sulla comparazione tra i segni

48      Secondo una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non ne esamina i vari dettagli (v. sentenza della Corte del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, Racc. pag. I‑4529, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

49      Ai punti 22 e 23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha accertato l’esistenza di un’identità fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto. Tale valutazione, che non è stata contestata dalle parti, non è viziata da errore.

50      Per contro, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso, che compare al punto 21 della decisione impugnata, secondo la quale esisterebbe un grado di somiglianza medio sotto il profilo visivo tra i marchi in conflitto. Secondo la ricorrente, si dovrebbe constatare, al contrario, una somiglianza visiva molto forte. Infatti, l’elemento figurativo aggiuntivo del marchio controverso, che rappresenta un demone, si limiterebbe a rappresentare tale e quale l’elemento denominativo di detto marchio e attirerebbe l’attenzione del pubblico su quest’ultimo. Peraltro, la figura del demone sarebbe un tema corrente nel commercio.

51      L’UAMI ribatte che esiste soltanto un grado di somiglianza visiva medio tra i segni in conflitto, a causa della presenza di un elemento figurativo che li differenzia. Dal canto suo, l’interveniente ritiene che il grado di somiglianza visiva tra tali segni non sia medio, ma tenue, poiché l’impressione percepita dall’utilizzatore dei prodotti designati dal marchio controverso sarebbe dominata dall’elemento grafico che rappresenta un demone.

52      Per quanto concerne il confronto sotto il profilo visivo, secondo costante giurisprudenza nulla si oppone a che sia verificata l’esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo e un marchio figurativo, dato che questi due tipi di marchio hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un’impressione visiva [v. sentenza del Tribunale del 4 maggio 2005, Chum/UAMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Racc. pag. II‑1515, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

53      Inoltre, un marchio complesso e un altro marchio, identico o che presenti una somiglianza con uno degli elementi del marchio complesso, possono essere considerati simili solo se tale elemento costituisce l’elemento dominante nell’impressione d’insieme prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale elemento può da solo dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, in modo tale che tutti gli altri elementi del marchio risultino trascurabili nell’impressione d’insieme da questo prodotta [sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Racc. pag. II‑4335, punto 33].

54      Per valutare il carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle delle altre componenti. Inoltre e accessoriamente, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso [v. sentenze del Tribunale del 13 dicembre 2007, Cabrera Sánchez/UAMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 47, e del 24 marzo 2011, XXXLutz Marken/UAMI – Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil), T‑54/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

55      Nella specie, il marchio controverso è composto dall’elemento denominativo «demon» e da un elemento figurativo che rappresenta un demone, inserito a destra di tale elemento denominativo. Si deve pertanto esaminare la rilevanza di ciascuno di questi elementi nella valutazione del segno sotto il profilo visivo.

56      È necessario osservare che, da un lato, l’elemento denominativo «demon», che non è descrittivo dei prodotti designati dal marchio controverso, svolge un ruolo importante in quanto occupa la prima posizione tra gli elementi visivi, e occupa più spazio rispetto all’elemento figurativo situato alla sua destra.

57      Dall’altro lato, come sostiene correttamente la ricorrente, l’elemento figurativo del marchio controverso si limita a rappresentare l’elemento denominativo riproducendo l’immagine di un demone. In questo senso, l’elemento figurativo del marchio controverso non costituisce un elemento di differenziazione rispetto all’idea evocata dal termine «demon», e svolge quindi un ruolo accessorio e trascurabile rispetto a tale elemento denominativo.

58      Si deve pertanto concludere che l’elemento denominativo «demon» domina l’impressione visiva del marchio controverso. Poiché il marchio anteriore è costituito da tale elemento denominativo, è a torto che la commissione di ricorso ha considerato, al punto 21 della decisione impugnata, che i marchi in conflitto fossero mediamente simili dal punto di vista visivo. Al contrario, occorre concludere nel senso dell’esistenza di un grado elevato di somiglianza visiva tra di essi.

59      In considerazione dell’identità fonetica e concettuale dei segni in conflitto, nonché dell’esistenza di un grado elevato di somiglianza visiva tra di essi, si deve constatare una forte somiglianza tra i segni in conflitto.

 Sul rischio di confusione

60      La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenza Canon, cit., punto 17, e sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Mast‑Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Racc. pag. II‑5409, punto 74].

61      Nel caso di specie, ai punti 31 e 32 della decisione impugnata, in considerazione del tenue grado di somiglianza o, a seconda dei casi, persino dell’assenza di somiglianza tra i prodotti in questione, del carattere distintivo normale del marchio anteriore, del livello di attenzione normale del pubblico di riferimento, del grado medio di somiglianza visiva e dell’identità fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto che non esistesse rischio di confusione tra tali marchi.

62      La ricorrente sostiene che, tenuto conto della somiglianza tra i prodotti, dell’identità fonetica e concettuale dei segni, nonché della notevole somiglianza visiva tra di essi, la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare sussistente un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Inoltre, sarebbero tali da aumentare il rischio di confusione circostanze quali il fatto che i prodotti siano oggetto di pubblicità nelle stesse riviste, che siano collocati su scaffali direttamente contigui nei negozi specializzati, e che i venditori propongano insieme le tavole da neve e i loro accessori, compresi gli occhiali protettivi.

63      L’UAMI si allinea alla valutazione della commissione di ricorso e precisa che, per quanto riguarda la categoria e le modalità di commercializzazione dei prodotti in questione, l’impressione visiva svolge nella specie un ruolo preponderante nella percezione dei segni rispetto all’impressione fonetica e concettuale.

64      In via preliminare, si deve osservare che le parti non contestano il carattere distintivo normale del marchio anteriore, correttamente accertato dalla commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata. Tale elemento dev’essere preso in considerazione nella valutazione globale del rischio di confusione.

65      Si deve inoltre rilevare che l’argomento dell’interveniente secondo cui la ricorrente non fabbrica né vende tavole da neve non è pertinente per valutare l’esistenza di un rischio di confusione nel caso di specie, poiché, come accertato dalla commissione di ricorso ai punti da 9 a 11 della decisione impugnata, senza peraltro che tale constatazione sia stata contestata dall’interveniente dinanzi al Tribunale, la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore nella specie non è pertinente ai fini del rispetto dell’articolo 57 del regolamento n. 207/2009.

66      Poiché le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard», designate dal marchio controverso, e le «tavole da neve», designate dal marchio anteriore, sono mediamente simili (v. punto 43 supra), e i segni in conflitto sono fortemente simili (v. punto 59 supra), si deve concludere, contrariamente a quanto accertato dalla commissione di ricorso al punto 31 della decisione impugnata, che esiste un rischio di confusione per quanto concerne tali prodotti, anche supponendo, come sostenuto dall’interveniente, che il pubblico di riferimento sia giovane e dotato di un grado di attenzione elevato.

67      Per contro, per quanto riguarda gli «occhiali per lo sport; occhiali protettivi; maschere protettive per attività sportive, eccetto quelle adattate per uno sport specifico» oggetto del marchio controverso, la commissione di ricorso non ha commesso errori nel concludere nel senso dell’assenza di rischio di confusione con il marchio anteriore. Infatti, come emerge dai punti da 44 a 46 supra, i prodotti di cui trattasi presentano un grado di somiglianza soltanto tenue, o non presentano addirittura nessuna somiglianza. In tale contesto non si ravvisa l’esistenza di un rischio di confusione, nonostante l’esistenza di un grado elevato di somiglianza visiva tra i segni e un’identità fonetica e concettuale degli stessi. Infatti, il tenue grado di somiglianza tra i prodotti designati non può essere compensato dall’elevato grado di somiglianza tra i marchi.

68      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve accogliere in parte il motivo unico della ricorrente e annullare la decisione impugnata unicamente nella parte in cui ha negato l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto per quanto concerne le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard».

69      Il motivo unico e, di conseguenza, il ricorso sono respinti quanto al resto.

 Sulle spese

70      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

71      Ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI sono considerate spese ripetibili.

72      Nel caso di specie, la ricorrente, l’UAMI e l’interveniente sono risultati rispettivamente parzialmente soccombenti, nei limiti in cui la decisione impugnata è parzialmente annullata. Di conseguenza, occorre disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

73      Inoltre, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la ricorrente e l’interveniente sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 20 giugno 2012 (procedimento R 1845/2011‑4) è annullata nei limiti in cui ha parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario n. 6 375 398 per quanto concerne le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard».

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Demon International LC e la Big Line Sas di Graziani Lorenzo sopporteranno le proprie spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

4)      L’UAMI sopporterà le proprie spese.


van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 febbraio 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.