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Sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2014 – Demon International / UAMI - Big Line (DEMON)

(Causa T-380/12)1

[«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo DEMON – Marchio internazionale denominativo anteriore DEMON – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra i prodotti – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Demon International, LC (Orem, Utah, Stati Uniti) (rappresentante: T. Krüger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: inizialmente F. Mattina, successivamente L. Rampini, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Big Line Sas di Graziani Lorenzo (Thiene, Italia) (rappresentante: B. Osti, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 giugno 2012 (procedimento R 1845/2011-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Demon International LC e la Big Line Sas di Graziani Lorenzo

Dispositivo

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 20 giugno 2012 (procedimento R 1845/2011-4) è annullata nei limiti in cui ha parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario n. 6 375 398 per quanto concerne le «maschere da sci» e le «maschere da snowboard».

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Demon International LC e la Big Line Sas di Graziani Lorenzo sopporteranno le proprie spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

L’UAMI sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 331 del 27.10.2012.