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Ricorso proposto il 4 dicembre 2023 – WS / EUIPO

(Causa T-1138/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: WS (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’EUIPO di respingere le richieste presentate dal ricorrente con la sua lettera del 25 luglio 2023, ossia il risarcimento dei danni materiali e immateriali;

condannare l’EUIPO al pagamento, in favore del ricorrente, di un importo il cui ammontare è lasciato alla discrezione dalla Corte – a parere del ricorrente, almeno EUR 500.000,00 – quale adeguato risarcimento per i danni morali, materiali e immateriali subiti dal ricorrente come conseguenza delle diverse violazioni, contestate con il presente ricorso, dei suoi diritti previsti dall’EUDPR 1 , e altresì derivanti dalla decisione dell’EUIPO di respingere le richieste del ricorrente presentate con la sua lettera del 25 luglio 2023.

Condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUIPO del suo obbligo di conformarsi agli articoli 26, paragrafo 1, e 14, paragrafo 5, dell’EUDPR; l’EUIPO non ha messo in atto tutte le misure volte a garantire, nonché a dimostrare, la conformità a tali disposizioni.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’EUIPO del suo obbligo di conformarsi all’articolo 14, paragrafi 2, 4 e 5 dell’EUDPR; l’EUIPO non ha agevolato l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 17 a 24 dell’EUDPR.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’EUIPO del suo obbligo di conformarsi agli articoli 17, paragrafi 1 e 3, e 4, paragrafo 2, dell’EUDPR; l’EUIPO non ha fornito alcun tipo di registrazione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’EUIPO del suo obbligo di conformarsi all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’EUDPR.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’EUIPO del suo obbligo di conformarsi agli articoli 20 e 23 dell’EUDPR; l’EUIPO non ha reso effettivo il diritto del ricorrente alla limitazione del trattamento e il diritto di opposizione.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’EUIPO del suo obbligo di conformarsi agli articoli 65 e 4, paragrafi 1, lettere f) e d), e 2, dell’EUDPR; l’EUIPO non ha rispettato il diritto del ricorrente al risarcimento.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’EUIPO del suo obbligo di conformarsi all’articolo 33 dell’EUDPR; l’EUIPO non ha garantito la sicurezza delle sue attività di trattamento.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’EUIPO del suo obbligo di conformarsi agli articoli 34, paragrafo 1, e 35, paragrafo 1 dell’EUDPR; l’EUIPO non ha notificato all’interessato e al GEPD le violazioni di dati personali segnalate dal ricorrente.

Nono motivo, vertente sulla violazione dell’EUIPO del suo obbligo di conformarsi all’articolo 39, paragrafo 1, dell’EUDPR; l’EUIPO non ha eseguito un’adeguata valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

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1 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).