Language of document : ECLI:EU:T:2023:862

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 21 settembre 2023 (1)

Cause riunite C414/22 e C584/22

DocLX Travel Events GmbH

contro

Verein für Konsumenteninformation

[Domanda di pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

e

QM

contro

Kiwi Tours GmbH

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Risoluzione del contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Eventi verificatisi dopo la risoluzione ma prima dell’esecuzione del pacchetto – Prevedibilità al momento della risoluzione del contratto di viaggio»






I.      Introduzione

1.        L’11 marzo 2020, l’Organizzazione mondiale della sanità (in prosieguo: l’«OMS») ha qualificato il coronavirus COVID-19 una pandemia e ha dichiarato che il mondo non aveva «mai testimoniato, in passato, una pandemia scatenata da un coronavirus» (2). Il «carattere improvviso, le dimensioni e la gravità» (3) della pandemia si sono riflessi nell’adozione, a livello mondiale, di misure restrittive senza precedenti, che hanno prodotto un impatto pesante in tutti i settori di attività sociali ed economiche. Tra i settori più gravemente colpiti figura quello dei viaggi.

2.        In tale contesto, molti viaggiatori hanno rivendicato il diritto di risolvere i loro contratti di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione. Essi lo hanno fatto anche prima che la pandemia e la chiusura delle frontiere fossero ufficialmente dichiarate, invocando l’esistenza di «circostanze inevitabili e straordinarie» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 (4). Le presenti cause riunite, unitamente alla causa C‑299/22, Tez Tour, nella quale presento oggi le mie conclusioni, sollevano diversi problemi di interpretazione della suddetta disposizione. Uno di questi problemi concerne l’individuazione del momento decisivo ai fini dell’accertamento del diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza incorrere nell’obbligo di corrispondere spese di risoluzione. Le cause in questione invitano a una riflessione sulla miglior forma di raggiungere un equilibrio adeguato, perseguito dalla direttiva 2015/2302, tra un livello elevato di protezione dei consumatori e la competitività delle imprese, man mano che il mondo si trasforma in un luogo sempre più incerto e imprevedibile.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

3.        Il considerando 31 della direttiva 2015/2302 enuncia quanto segue:

«(31)      I viaggiatori dovrebbero poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione che tengano conto di risparmi e introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico».

4.        L’articolo 3, punto 12, della direttiva 2015/2302, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva s’intende per:

(…)

12)      “circostanze inevitabili e straordinarie”, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure».

5.        L’articolo 12 della direttiva 2015/2302, intitolato «Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto», ai paragrafi da 1 a 3 così dispone:

«1.      Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell’inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, l’importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l’organizzatore fornisce una motivazione dell’importo delle spese di risoluzione.

2.      Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

3.      L’organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

(…)

b)      l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell’inizio del pacchetto».

6.        L’articolo 23 della direttiva 2015/2302, intitolato «Carattere imperativo della direttiva», ai paragrafi 2 e 3 stabilisce quanto segue:

«2.      I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva.

3.      Eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva o il cui scopo sia eludere l’applicazione della presente direttiva non vincolano il viaggiatore».

B.      Diritto nazionale

1.      Diritto austriaco

7.        L’articolo 3 del Pauschalreisegesetz (legge relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, BGBl. I, 2017/50) stabilisce quanto segue:

«Sono privi di effetti gli accordi che si discostino dalle disposizioni della presente legge federale a svantaggio del viaggiatore».

8.        L’articolo 10, paragrafo 2, della legge relativa ai pacchetti turistici così dispone:

«Fatto salvo il diritto di risoluzione di cui al paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare».

2.      Diritto tedesco

9.        L’articolo 651h del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), intitolato «Risoluzione prima dell’inizio del pacchetto», prevede quanto segue:

«1.      Il viaggiatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto da parte del viaggiatore, l’organizzatore non può esigere il pagamento del prezzo concordato per il pacchetto. Tuttavia, l’organizzatore può esigere un indennizzo ragionevole.

2.      Il contratto può specificare importi standard ragionevoli per l’indennizzo, anche mediante clausole standardizzate, basato sui seguenti criteri:

1.      il periodo intercorrente tra la dichiarazione di risoluzione e l’inizio del pacchetto;

2.      le spese che l’organizzatore può risparmiare; e

3.      gli introiti previsti derivanti dalla riassegnazione dei servizi turistici.

Qualora nel contratto non siano specificati importi standard per l’indennizzo, l’importo di quest’ultimo è determinato dal prezzo del pacchetto diminuito dell’importo delle spese risparmiate dall’organizzatore e degli introiti derivanti dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l’organizzatore è tenuto a fornire una motivazione dell’importo dell’indennizzo.

3.      In deroga al paragrafo 1, terza frase, l’organizzatore non può esigere alcun indennizzo in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. Ai sensi del presente paragrafo, per circostanze inevitabili e straordinarie s’intende una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure».

III. Breve esposizione dei fatti, dei procedimenti principali e delle questioni pregiudiziali

A.      Causa C414/22

10.      Nel gennaio 2020 FM, un consumatore, ha prenotato presso la resistente, DocLX, un operatore turistico, un viaggio di maturità in Croazia. Il viaggio era previsto per il periodo dal 27 giugno al 3 luglio 2020 Esso comprendeva il trasporto a destinazione e il rientro al luogo di partenza ed era concepito come un’occasione di festa, con un gran numero di giovani partecipanti e una serie di celebrazioni.

11.      Il prezzo totale del pacchetto turistico ammontava a EUR 787, che FM ha pagato interamente in anticipo.

12.      In data 13 marzo 2020, il Ministero degli Esteri austriaco ha emesso un avviso di viaggio di livello 4 per tutti i Paesi del mondo, con il quale veniva fortemente raccomandato di rinviare tutti i viaggi non strettamente necessari o di avvalersi delle possibilità di risoluzione.

13.      Il 21 aprile 2020 la DocLX ha informato FM che in quel momento non era possibile annullare il viaggio senza spese, e che sarebbe stato possibile solo in presenza di circostanze esterne quali un avviso di viaggio di livello 6 e, inoltre, a partire da sette giorni prima dell’inizio previsto del viaggio. Tuttavia, la DocLX ha proposto la risoluzione del viaggio con spese di risoluzione ridotte, proposta che FM ha accettato. La DocLX ha poi rimborsato a FM l’acconto versato, trattenendo un importo di EUR 227,68 a titolo di spese di risoluzione.

14.      In ultima analisi, il pacchetto turistico non è stato eseguito.

15.      Il Verein für Konsumenteninformation (associazione per l’informazione dei consumatori; in prosieguo: il «Verein»), un’associazione di consumatori austriaca, è subentrata nella posizione di FM ai fini della domanda di rimborso delle spese di risoluzione. Detta domanda era diretta a ottenere, dall’organizzatore, il pagamento della somma trattenuta, pari a EUR 227,68, a motivo del fatto che, al momento dell’accordo concernente la risoluzione, FM aveva diritto di risolvere il contratto di viaggio senza corrispondere spese. Esso ha sostenuto che l’accordo con il quale il viaggiatore aveva annullato il suo viaggio con spese di risoluzione ridotte doveva essere considerato privo di effetti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della legge relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, in quanto meno favorevole per il viaggiatore.

16.      La DocLX ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che non era ancora possibile prevedere, nell’aprile 2020, se circostanze inevitabili e straordinarie avrebbero reso effettivamente impossibile l’esecuzione del pacchetto nel giugno 2020. Di conseguenza, essa ha sostenuto che non vi era alcuna possibilità di risoluzione senza spese al momento dell’accordo concernente l’importo delle spese di risoluzione (o della dichiarazione di risoluzione).

17.      Mentre il giudice di primo grado ha respinto la domanda del Verein, avallando, in sostanza, gli argomenti della DocLX, il giudice dell’impugnazione ha riformato tale sentenza e ha accolto la domanda, statuendo che, al momento della risoluzione, un viaggio di maturità quale quello convenuto non poteva realizzarsi a causa della pandemia di COVID-19.

18.      Il giudice del rinvio rileva che la soluzione della controversia principale dipende dall’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2032. Più specificamente, essa dipende dalla questione se, al fine di accertare l’esistenza del diritto di risolvere il contratto di viaggio senza spese, sia sufficiente stabilire, mediante una valutazione ex post, che circostanze inevitabili e straordinarie si sono effettivamente verificate dopo la risoluzione del contratto ed entro l’inizio del pacchetto (vale a dire all’ultimo momento possibile per la risoluzione del contratto di viaggio), oppure se sia decisivo che dette circostanze, sulla base di una valutazione ex ante, erano probabili o prevedibili.

19.      Il giudice del rinvio osserva che la direttiva 2015/2302 non prevede una soglia specifica di probabilità del verificarsi di circostanze «inevitabili e straordinarie», né termini entro i quali il viaggiatore può risolvere il contratto senza spese. Esso ritiene che siano plausibili tanto una valutazione ex post, quanto una valutazione ex ante di tali circostanze. Sulla base di una valutazione ex post, un viaggiatore dovrebbe sempre disporre del diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese nel caso in cui dette circostanze si siano effettivamente verificate, in seguito, e avrebbero avuto un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del contratto di pacchetto risolto dal viaggiatore a causa di esse o l’avrebbero resa impossibile. In tal caso, sarebbe irrilevante il fatto che il viaggiatore abbia effettuato una valutazione ex ante errata della situazione e abbia risolto il contratto «con troppo anticipo». Di converso, sulla base di una valutazione ex ante, l’unico fattore decisivo è la situazione oggettiva al momento della dichiarazione di risoluzione. In tale ipotesi, eventuali successivi miglioramenti della situazione di rischio non incidono sul diritto alla risoluzione. Tuttavia, qualora il viaggiatore effettui una valutazione non corretta («eccessivamente prudente») della situazione di rischio al momento della risoluzione, esso sarebbe comunque tenuto a corrispondere le spese di risoluzione, anche nel caso in cui, in seguito, l’esecuzione del pacchetto turistico divenga effettivamente irragionevole o impossibile.

20.      In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 12, paragrafo 2, della [direttiva 2015/2302] debba essere interpretato nel senso che al viaggiatore – a prescindere dal momento della dichiarazione di risoluzione – spetta in ogni caso la risoluzione senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sul pacchetto turistico, effettivamente verificatesi all’inizio (previsto) del viaggio.

2)      Se l’articolo 12, paragrafo 2, della [direttiva 2015/2302] debba essere interpretato nel senso che al viaggiatore spetta il diritto alla risoluzione senza spese, allorché al momento della dichiarazione di risoluzione fosse prevedibile il verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie».

21.      La ricorrente nella causa principale, i governi austriaco ed ellenico, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. La decisione di riunire i procedimenti ai sensi dell’articolo 54 del regolamento di procedura, nella presente causa e nella causa C‑584/22, è stata adottata il 28 marzo 2023. Le parti del procedimento principale, il governo ellenico e la Commissione europea hanno svolto le loro difese orali nel corso dell’udienza comune del 7 giugno 2023, tenutasi per le cause C‑414/22 e C‑584/22, unitamente alla causa C‑299/22, Tez Tours.

B.      Causa C584/22

22.      Nel gennaio 2020 QM ha prenotato per sé stesso e per sua moglie un viaggio in Giappone dal 3 al 12 aprile 2020, con l’operatore turistico Kiwi Tours. Il prezzo totale del pacchetto turistico ammontava a EUR 6 148 dei quali EUR 1 230 sono stati versati da QM a titolo di acconto.

23.      A seguito di una serie di misure adottate dalle autorità giapponesi a causa del coronavirus, QM, con lettera del 1º marzo 2020, ha risolto il contratto di pacchetto turistico a causa del rischio per la salute rappresentato dal coronavirus.

24.      La Kiwi Tours ha quindi emesso una fattura di risoluzione per un importo supplementare di EUR 307, che QM ha pagato.

25.      Il 26 marzo 2020 il Giappone ha adottato un divieto di ingresso. QM ha quindi chiesto il rimborso delle somme versate, richiesta che la Kiwi Tours ha rifiutato.

26.      Mentre l’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale, Germania) ha condannato la Kiwi Tours, su domanda di QM, al rimborso delle somme versate, il Landgericht (Tribunale del Land, Germania), adito in sede di impugnazione dalla Kiwi Tours, ha respinto tale domanda. Il Landgericht (Tribunale del Land) ha osservato che, al momento della risoluzione del contratto, non era possibile ritenere che sussistessero circostanze inevitabili e straordinarie. Sulla base di una valutazione ex ante, QM non era quindi legittimato a risolvere il contratto senza dover corrispondere spese di risoluzione.

27.      QM ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) avverso la sentenza del Landgericht (Tribunale del Land). Il giudice del rinvio rileva che il giudice d’appello ha correttamente ritenuto che le condizioni che disciplinano il diritto di risolvere il contratto senza spese siano soddisfatte quando è possibile valutare, anche prima l’inizio del pacchetto, se sussistono circostanze inevitabili e straordinarie. Tale valutazione concerne la questione se le circostanze straordinarie determinino un’alta probabilità di un’incidenza sostanziale sul pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. Secondo il giudice del rinvio, vi è incidenza sostanziale quando l’esecuzione del pacchetto comporterebbe rischi significativi e irragionevoli connessi a interessi del viaggiatore giuridicamente protetti.

28.      Ciò nonostante, il giudice del rinvio ritiene che la valutazione effettuata dal giudice d’appello quanto all’esistenza, nel caso di specie, di un siffatto rischio, sia viziata da errori di diritto. Il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare la questione se la natura e la quantità insolite di misure restrittive costituissero, già al momento della risoluzione del contratto, indizi sufficienti dell’esistenza di un rischio significativo di contagio da parte del virus. Pertanto, non si può escludere che, procedendo a una valutazione corretta di tale rischio, il giudice d’appello sarebbe giunto alla conclusione che, al momento della risoluzione del contratto, un viaggio in Giappone presentava rischi seri e gravi per la salute, che un viaggiatore avveduto non avrebbe ragionevolmente assunto.

29.      Tuttavia, il giudice del rinvio ricorda che, secondo il diritto processuale tedesco, esso non può pronunciarsi sul merito di tale questione e dovrebbe, in linea di principio, rinviare la causa dinanzi al giudice d’appello. Di converso, esso potrebbe statuire sull’impugnazione senza effettuare ulteriori accertamenti di fatto, e respingerla qualora anche circostanze sopravvenute solo a seguito della risoluzione siano rilevanti ai fini della valutazione del diritto di risoluzione senza spese. Infatti, è pacifico che il viaggio verso la destinazione in questione non avrebbe potuto essere effettuato a causa del divieto d’ingresso imposto dal Giappone il 26 marzo 2020, in ragione della diffusione del coronavirus.

30.      Il giudice del rinvio è propenso a ritenere che si debba tener conto di circostanze verificatesi solo a seguito della risoluzione. A tal riguardo, esso dichiara, in primo luogo, che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 prevede formalmente un’ipotesi di risoluzione autonoma rispetto a quella di cui al paragrafo 1 di detto articolo, la quale trova applicazione quando, in contrasto con la valutazione del viaggiatore, al momento della risoluzione non sussistono circostanze inevitabili e straordinarie che abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. L’articolo 12, paragrafo 2, in sostanza, è rilevante soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche della risoluzione, che non dipendono dai motivi invocati dal viaggiatore per risolvere il contratto di viaggio, ma unicamente dall’esistenza effettiva di circostanze aventi un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del viaggio.

31.      In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che la finalità delle spese di risoluzione conduca alla medesima conclusione, indipendentemente dalla questione se esse debbano essere considerate come una prestazione simile a un indennizzo o come sostitutive del prezzo del pacchetto. Nell’ipotesi in cui le spese di risoluzione debbano essere considerate come una prestazione simile a un indennizzo, il giudice del rinvio ricorda che, in linea di principio, in sede di valutazione di un danno risarcibile occorre tener conto dell’insieme dell’evoluzione del danno, dalla data dell’evento generatore sino alla decisione finale sulla pretesa fatta valere. Ciò indurrebbe a presumere l’assenza di un danno per l’organizzatore qualora, dopo la risoluzione, risulti evidente un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, che lo avrebbe obbligato a rimborsare integralmente il prezzo del pacchetto anche nel caso in cui il viaggiatore non avesse risolto il contratto. Qualora le spese di risoluzione debbano essere considerate sostitutive del prezzo del viaggio, sostituendosi al prezzo inizialmente dovuto per il pacchetto, non si possono comunque ignorare gli sviluppi successivi che hanno portato al venir meno del diritto dell’organizzatore al prezzo del pacchetto. Infatti, secondo il giudice del rinvio, il diritto alla prestazione sostitutiva sussiste solo nella misura in cui sarebbe esistito anche se il viaggiatore non avesse risolto il contratto di viaggio.

32.      Infine, il giudice del rinvio rileva che considerazioni attinenti alla protezione dei consumatori dovrebbero deporre a favore della presa in considerazione degli sviluppi successivi. A suo avviso, un livello elevato di protezione esige che, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto di viaggio, il viaggiatore non debba essere obbligato a effettuare pagamenti per servizi turistici la cui esecuzione subisce un’incidenza sostanziale. Diversamente, in situazioni di incertezza, i viaggiatori potrebbero essere dissuasi dall’esercitare tempestivamente il proprio diritto di risoluzione del contratto di viaggio, sebbene una risoluzione anticipata permetta che l’importo delle spese di risoluzione da corrispondere sia effettivamente esiguo. Secondo il giudice del rinvio, ciò riduce il rischio non soltanto per il viaggiatore, ma anche per l’organizzatore, che beneficia di chiarezza in una fase iniziale e dispone di più tempo per economizzare sulle spese o per riassegnare i servizi turistici. Di converso, far dipendere il diritto di risoluzione senza spese dal momento della risoluzione del contratto favorirebbe un comportamento speculativo, in particolare, da parte dell’organizzatore. Secondo il giudice del rinvio, ciò potrebbe indurre l’organizzatore ad astenersi dal risolvere il contratto di viaggio fino a poco tempo prima del suo inizio, al fine di indurre il maggior numero possibile di viaggiatori a risolvere il contratto, soluzione finanziariamente più favorevole per l’organizzatore.

33.      Il giudice del rinvio ritiene che gli argomenti summenzionati non siano rimessi in discussione dal fatto che il termine massimo di rimborso è pari a 14 giorni dopo la risoluzione del contratto di pacchetto turistico, come previsto all’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2015/2302. Più precisamente, tale giudice ritiene che da tale disposizione non si possa dedurre che l’ammontare delle spese di risoluzione debba già essere determinato in modo definitivo in tale momento e che siano escluse domande di pagamento o di rimborso successive.

34.      In tali circostanze il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 12, paragrafo 2, della [direttiva 2015/2302] debba essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione della fondatezza della risoluzione sono rilevanti solo le circostanze inevitabili e straordinarie già verificatesi al momento della risoluzione, oppure nel senso che debba tenersi conto anche di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi effettivamente dopo la risoluzione ma prima dell’inizio previsto del viaggio».

35.      QM, il governo ellenico e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Le parti nel procedimento principale, il governo ellenico e la Commissione europea hanno svolto le loro difese orali nel corso dell’udienza comune del 7 giugno 2023, tenutasi per le cause C‑414/22 e C‑584/22, unitamente alla causa C‑299/22, Tez Tours.

IV.    Valutazione

36.      Con le due questioni nella causa C‑414/22 e la questione unica nella causa C‑584/22, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che la valutazione concernente il verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, facendo sorgere il diritto del viaggiatore di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione, deve essere effettuata soltanto al momento della risoluzione del contratto, oppure se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che occorre tener conto anche di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi, di fatto, dopo la risoluzione del contratto di pacchetto ma prima dell’inizio del pacchetto turistico.

37.      Il giudice del rinvio nella causa C‑414/22 ritiene che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 possa suggerire che il diritto di risolvere il contratto di pacchetto senza spese dovrebbe sussistere ogni qual volta si verifichino, di fatto, in un secondo momento, circostanze inevitabili e straordinarie che avrebbero avuto un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o che l’avrebbero resa impossibile. Tuttavia, tale giudice ritiene che si possa considerare decisiva anche la sola situazione oggettiva al momento della dichiarazione di risoluzione. Il giudice del rinvio nella causa C‑584/22 ritiene che la valutazione dell’esistenza o meno di rischi significativi e irragionevoli per la salute o altri interessi del viaggiatore giuridicamente protetti richieda una previsione, ai fini della quale il periodo rilevante è anteriore all’inizio del pacchetto. Esso ritiene, tuttavia, che anche circostanze verificatesi dopo la risoluzione del contratto di pacchetto, ma prima del viaggio previsto, possano essere rilevanti ai fini di tale valutazione.

38.      Dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che la principale questione sollevata è se esista un diritto autonomo di risolvere il contratto di pacchetto turistico basato unicamente sull’effettivo verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sul pacchetto alla data del viaggio.

39.      A tal riguardo, in via preliminare, occorre ricordare che, come indica il suo titolo, l’articolo 12 della direttiva 2015/2302 disciplina la «[r]isoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto». L’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva prevede il diritto del viaggiatore di risolvere il contratto di pacchetto turistico «in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto». In tal caso, ai sensi della suddetta disposizione, il viaggiatore «può essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili». L’articolo 12, paragrafo 2, riconosce al viaggiatore il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione «in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione».

40.      Secondo una giurisprudenza costante, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest’ultima, bensì anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi. In particolare, occorre tenere conto dei considerando dell’atto dell’Unione interessato, nella misura in cui questi ultimi costituiscono importanti elementi di interpretazione, che sono idonei a chiarire la volontà dell’autore di tale atto (5).

41.      Una possibile interpretazione del tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 è che affinché il viaggiatore abbia il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza spese, l’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto deve concretizzarsi o persistere alla data del pacchetto turistico. Tale disposizione menziona circostanze inevitabili e straordinarie «verificatesi nel luogo di destinazione» e «che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto», impiegando il presente indicativo. Il governo austriaco e la Commissione europea hanno peraltro rilevato che il considerando 31 della direttiva utilizza (nella versione inglese) il tempo futuro allorché dichiara che il diritto di risoluzione senza corrispondere spese sorge «where unavoidable and extraordinary circumstances will significantly affect the performance of the package» (il corsivo è mio). Ciò indicherebbe che il diritto alla risoluzione del pacchetto turistico senza spese dipende dalla valutazione prospettica della situazione da parte del viaggiatore al momento della risoluzione del contratto.

42.      Indipendentemente dal tempo utilizzato nell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 e nel considerando 31 di tale direttiva, occorre rilevare, come osservo nelle mie conclusioni nella causa C‑299/22, presentate oggi, il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione sorge «prima dell’inizio del pacchetto». L’utilizzo della preposizione «prima» indica che esiste un periodo di tempo tra la decisione di risolvere il contratto di pacchetto turistico e l’inizio del pacchetto. La decisione di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, è quindi prospettica. Essa si basa su una previsione o una valutazione ex ante del verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie» e della loro incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o, nel caso in cui tali circostanze si siano già verificate, su una previsione della persistenza dell’incidenza sostanziale sul pacchetto. Come sostenuto dal governo austriaco, anche qualora in una situazione specifica sia già dimostrato, alla data di risoluzione del contratto, che tali circostanze si verificheranno alla data del viaggio, occorrerebbe comunque valutare la misura precisa in cui dette circostanze incideranno sull’esecuzione del pacchetto.

43.      La valutazione ex ante effettuata dal viaggiatore alla data di risoluzione del contratto di pacchetto turistico implica, quindi, una valutazione della probabilità che le «circostanze inevitabili e straordinarie» abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. Tuttavia, tale valutazione deve essere guidata dal carattere eccezionale del diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza dover corrispondere spese di risoluzione. È necessario che, al momento della risoluzione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore possa ragionevolmente attendersi una probabilità sufficientemente elevata che «circostanze inevitabili e straordinarie» abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto.

44.      Ne consegue che il diritto del viaggiatore di risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione, in conformità con l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, può sorgere prima dell’inizio del pacchetto, al momento della risoluzione del contratto di pacchetto turistico, sulla base della ragionevole prevedibilità di un’incidenza sostanziale sul pacchetto. Tale diritto acquisito non può estinguersi a causa di eventi successivi. Come sostiene la Commissione, sarebbe assurdo se il viaggiatore potesse risolvere il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, ma dovesse in seguito attendere che tali circostanze si verifichino effettivamente alla data del viaggio al fine di essere esentato dalla corresponsione di spese di risoluzione. Di converso, qualora il viaggiatore non abbia il diritto a una risoluzione senza spese, siffatto diritto non può essere acquisito retroattivamente, dopo la risoluzione del contratto di pacchetto turistico, a causa di eventi successivi.

45.      Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302. A tal riguardo, dalle osservazioni preliminari che precedono (6) risulta che tale articolo riconosce al viaggiatore due diritti distinti di risoluzione. Da un lato, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva, il viaggiatore può «risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto». Poiché l’esercizio di tale diritto non è soggetto all’obbligo di indicare i motivi della risoluzione, il viaggiatore può essere obbligato, anche ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva, a pagare «spese di risoluzione adeguate e giustificabili». Dall’altro lato, l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 riconosce il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione «prima dell’inizio del pacchetto (...) in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione (...) e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto».

46.      Se si ammettesse che l’effettivo verificarsi delle circostanze inevitabili e straordinarie costituisce una condizione autonoma per il riconoscimento del diritto di risoluzione senza spese, indipendentemente dalla valutazione effettuata alla data di risoluzione del contratto di pacchetto turistico, ne conseguirebbe il riconoscimento di un nuovo diritto al rimborso integrale per tutti i viaggiatori, indipendentemente dai motivi da essi invocati per risolvere il contratto. Infatti, se ciò che rileva non è la situazione alla data x (la data di risoluzione del contratto), bensì ciò che si è effettivamente verificato in una data successiva z (la data del viaggio), anche un viaggiatore che abbia risolto il contratto per motivi personali ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 dovrebbe avere il diritto di esigere il rimborso delle spese di risoluzione già corrisposte in caso di mancata realizzazione del viaggio a causa di circostanze inevitabili e straordinarie.

47.      Come sostenuto, in sostanza, dal governo ellenico, riconoscere al viaggiatore la possibilità di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione nel caso in cui si verifichino effettivamente circostanze inevitabili e straordinarie, indipendentemente dalla situazione al momento della risoluzione, contrasterebbe con l’armonizzazione completa dei diritti e degli obblighi delle parti nel contratto di viaggio, quale prevista all’articolo 4 della direttiva 2015/2302.

48.      Infatti, la soluzione «ex post facto» crea incertezza quanto al momento in cui devono essere valutati i diritti e gli obblighi di entrambe le parti del contratto. Come sostenuto dal governo ellenico in udienza, il rapporto contrattuale cessa per entrambe le parti quando il viaggiatore risolve il contratto.  Poiché il legislatore dell’Unione non ha espressamente previsto che eventi futuri successivi alla risoluzione del contratto possano influenzare il rapporto contrattuale, la risoluzione del contratto deve essere decisiva al fine di determinare se la previsione effettuata dal viaggiatore fosse ragionevole. È in tale momento che devono essere valutate le conseguenze giuridiche dell’esercizio del diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico. Qualora le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, siano soddisfatte, la conseguenza giuridica dell’esercizio del diritto di risoluzione del contratto è l’obbligo, per l’organizzatore, di concedere un rimborso integrale entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico, a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva.

49.      La rapidità con cui deve aver luogo il rimborso integrale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, conferma, come osservato dal governo ellenico, l’interpretazione secondo cui il momento della risoluzione del contratto di pacchetto turistico è decisivo ai fini della determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti. A quest’ultimo riguardo desidero osservare che la determinazione dell’importo esatto delle spese di risoluzione è diversa dalla determinazione del diritto del viaggiatore di risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione. Il viaggiatore può risolvere il contratto una sola volta, ed è al momento della risoluzione che deve esservi certezza circa l’esistenza o meno del diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati.

50.      Inoltre, il diritto del viaggiatore di risolvere il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie è indissolubilmente legato all’assenza dell’obbligo di corrispondere spese di risoluzione. Non è quindi possibile scindere nel tempo gli elementi essenziali del diritto di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 e ammettere che il viaggiatore possa risolvere il contratto invocando circostanze inevitabili e straordinarie, ma che il suo diritto al rimborso integrale dipenda da eventi successivi.

51.      La valutazione ex post delle circostanze inevitabili e straordinarie avrebbe un impatto anche sull’interpretazione dei corrispondenti diritti dell’organizzatore. L’obbligo del viaggiatore di corrispondere spese di risoluzione nel caso in cui i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 non siano soddisfatti si ricollega a una corrispondente pretesa dell’organizzatore. Come sostenuto dalla Kiwi Tours in udienza, se il diritto di risoluzione senza spese attribuito al viaggiatore dipendesse da eventi successivi, ne conseguirebbe che il diritto dell’organizzatore a spese di risoluzione sorgerebbe o si estinguerebbe a seconda dell’evoluzione della situazione esistente tra il momento della risoluzione e il momento del viaggio previsto.

52.      Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302, l’organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e concedere al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se «non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e [lo] comunica (...) al viaggiatore (...) prima dell’inizio del pacchetto» (il corsivo è mio). Se gli eventi verificatisi dopo la risoluzione avessero un significato autonomo ai fini della determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti, si dovrebbe ammettere che l’organizzatore può risolvere il contratto prima dell’inizio del pacchetto, ma che il suo obbligo di versare un indennizzo supplementare dipenderebbe dalla questione se, alla data del viaggio previsto, la sua previsione si sia effettivamente confermata. Un risultato del genere renderebbe incerto l’esonero dell’organizzatore da responsabilità. Inoltre, contrasterebbe con la citata armonizzazione completa operata dal legislatore dell’Unione dei diritti e degli obblighi delle parti, ivi compresa la questione della responsabilità dell’organizzatore di pagare un indennizzo supplementare.

53.      Ne consegue che la valutazione ex post renderebbe incerta la posizione delle parti del contratto di viaggio al momento della risoluzione del contratto e potrebbe vanificare il sistema di determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti previsto all’articolo 12 della direttiva 2015/2302. Di converso, considerare la valutazione ex ante della situazione di rischio al momento della risoluzione del contratto come l’unico criterio decisivo garantisce la certezza del diritto quanto alle conseguenze della risoluzione. In altri termini, gli eventi futuri verificatisi prima del viaggio previsto ma dopo la risoluzione del contratto non dovrebbero essere in grado di modificare una situazione giuridica consolidatasi al momento della risoluzione del contratto.

54.      Per quanto riguarda l’obiettivo dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, tale disposizione riconosce al viaggiatore il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione già prima dell’inizio del pacchetto, alle condizioni ivi previste. Come spiegato in precedenza, per poter risolvere il pacchetto prima del suo inizio, il viaggiatore deve effettuare una previsione della situazione al momento della risoluzione del contratto, concernente l’incidenza di circostanze inevitabili e straordinarie sull’esecuzione del pacchetto. Se fosse possibile valutare a posteriori l’esistenza del diritto di risolvere il contratto, alla luce di quanto si è effettivamente verificato alla data del viaggio, non sarebbe possibile determinare il diritto di risolvere il contratto senza spese prima dell’inizio del pacchetto. Tale diritto dovrebbe essere sospeso fino alla data del viaggio. Tuttavia, ciò sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva.

55.      L’approccio ex post, ai sensi del quale eventi verificatisi dopo la risoluzione del contratto ma prima dell’inizio del pacchetto sono decisivi per quanto concerne il diritto di risolvere il contratto, non è suffragato, a mio avviso, da considerazioni legate a un elevato livello di tutela dei consumatori. A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi del considerando 5 della direttiva 2015/2302, essa mira a raggiungere «il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese». L’approccio ex post non è più favorevole al viaggiatore rispetto all’approccio che prevede una valutazione ex ante. A tale riguardo, si può immaginare una situazione in cui un viaggiatore effettui una valutazione ragionevole e giustificata dei rischi del viaggio al momento della risoluzione del contratto, ma in seguito, in contrasto con la sua valutazione prognostica iniziale della situazione di rischio, detta situazione migliori. L’approccio ex post sarebbe più favorevole al viaggiatore unicamente se si ammettesse che eventi successivi possono essere presi in considerazione soltanto qualora confermino la valutazione effettuata dal viaggiatore, e non qualora la smentiscano. Tuttavia, mi sembra chiaro che, se fosse possibile seguire un’interpretazione di tale norma solo nella misura in cui essa conduce a un risultato favorevole al viaggiatore, ignorando al contempo un eventuale esito sfavorevole di tale interpretazione, ciò sarebbe contrario a quanto previsto dal legislatore dell’Unione nell’articolo 12, paragrafo 2.

56.      Il giudice del rinvio nella causa C‑584/22 ritiene che la finalità delle spese di risoluzione, in particolare, depone a favore della presa in considerazione di circostanze verificatesi a seguito della risoluzione del contratto. Secondo il giudice del rinvio, ciò si verificherebbe indipendentemente dalla questione se le spese di risoluzione debbano essere considerate come una prestazione simile a un indennizzo o come sostitutive del prezzo del pacchetto. Il punto essenziale richiamato dal giudice del rinvio è che, qualora gli sviluppi successivi debbano essere tenuti in considerazione, l’organizzatore sarebbe obbligato a rimborsare integralmente il viaggiatore, anche ove quest’ultimo non abbia risolto il contratto. In questa prospettiva, l’organizzatore non dovrebbe avere diritto a spese di risoluzione qualora emerga, in seguito, che non esiste alcun «danno» o diritto alla corresponsione di tali spese, dato che si sono effettivamente verificate circostanze inevitabili e straordinarie.

57.      Per quanto riguarda tale argomento, occorre ricordare che le spese di risoluzione sono dovute dal viaggiatore quando esso esercita il diritto di recedere dal contratto «in ogni momento» prima dell’inizio del pacchetto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, e per qualsiasi motivo. Il termine «spese di risoluzione» è neutro rispetto al termine «indennizzo» (il cui equivalente tedesco è il termine «Entschädigung»), utilizzato nella normativa nazionale di recepimento della summenzionata disposizione della direttiva. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, il contratto di pacchetto turistico può indicare spese di risoluzione ragionevoli calcolate «in base al momento della risoluzione del contratto prima dell’inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici». La descrizione di ciò che le spese di risoluzione rappresentano è simile a un contrappeso del diritto del viaggiatore di recedere dal contratto in ogni momento. Come sostenuto, in sostanza, dalla Commissione, si tratta di un altro esempio dell’equilibrio che la direttiva mira a realizzare tra i diritti e gli obblighi delle parti specificati nel contratto di viaggio.

58.      Come ho già argomentato sopra, indipendentemente dalla natura giuridica delle spese di risoluzione, ammettere che dette spese non siano dovute qualora risulti, in seguito, che il viaggio non avrebbe potuto avere luogo, è fonte di grande incertezza giuridica e pregiudicherebbe l’armonizzazione dei diritti e degli obblighi delle parti specificati nel contratto di viaggio.

59.      Tuttavia, il giudice del rinvio nella causa C‑584/22 ha messo in guardia contro il rischio di conseguenze negative nel caso in cui l’obbligo di corrispondere spese di risoluzione non sia basato sul fatto che il pacchetto sia stato effettivamente eseguito. Tale giudice ha ritenuto che, in situazioni di incertezza, i viaggiatori potrebbero essere dissuasi dall’esercitare il proprio diritto di risoluzione del contratto di viaggio in una fase anteriore e potrebbero essere indotti ad attendere che siano disponibili ulteriori informazioni o che l’organizzatore cancelli il viaggio di propria iniziativa.

60.      A tal riguardo, riconosco che la decisione prospettica che il viaggiatore è indotto a compiere a causa del verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie è, per definizione, connessa a una situazione di incertezza. Tuttavia, il grado di incertezza deve essere preso in considerazione in sede di interpretazione delle condizioni di esercizio del diritto di risolvere il contratto di viaggio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302. Tale diritto non esige, come sostenuto, in sostanza, dal governo austriaco, che il viaggiatore possa affermare con assoluta certezza che si verificheranno circostanze inevitabili e straordinarie e che esse avranno un’incidenza sostanziale. Come già sottolineato, al momento della risoluzione del contratto di pacchetto turistico è sufficiente che il viaggiatore debba ragionevolmente attendersi una probabilità sufficientemente elevata che le circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. Inoltre, come suggerisco, in sostanza, nelle mie conclusioni nella causa C‑299/22 Tez Tour, presentate oggi, al fine di determinare le informazioni di cui disponeva il viaggiatore medio e la sua valutazione della probabilità che si verificasse un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del contratto, occorre tener conto dell’elevata incertezza e dell’evoluzione estremamente rapida della situazione all’inizio della pandemia.

61.      Dalle considerazioni che precedono risulta che il tenore letterale, il contesto e l’obiettivo della direttiva 2015/2302 depongono a favore di un’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva nel senso che il momento decisivo per accertare il diritto di risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione si basa su una valutazione ex ante al momento della risoluzione del contratto.

62.      Ciò premesso, l’articolo 12, paragrafo 2, non osta a che i giudici nazionali prendano in considerazione eventi successivi come elementi di prova, da valutare liberamente in conformità con il diritto processuale nazionale. Come sostenuto, in sostanza, dal governo ellenico in udienza, qualora, al momento della risoluzione, il viaggiatore abbia invocato circostanze inevitabili e straordinarie e la situazione da lui invocata sia peggiorata, comportando un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, tale constatazione serve a rafforzare la sua previsione al momento della risoluzione. Tuttavia, se, al momento della risoluzione, la risoluzione del contratto da parte del viaggiatore non era giustificata, gli eventi successivi non possono di per sé comportare il sorgere di un diritto di risoluzione senza spese che non gli spettava. Analogamente, un miglioramento della situazione non può pregiudicare retroattivamente il diritto del viaggiatore a un rimborso integrale qualora, al momento della risoluzione, esso abbia effettuato una previsione ragionevole circa l’incidenza di circostanze inevitabili e straordinarie sul pacchetto.

63.      Nei procedimenti principali, per quanto concerne la causa C‑414/22, il giudice nazionale dovrebbe valutare se, alla data della risoluzione del contratto, intervenuta nell’aprile 2020, un viaggiatore medio potesse ragionevolmente attendersi che la pandemia avrebbe avuto un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, concepito come un’occasione di festa, durante l’estate del 2020. Basandosi sulle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, tenuto conto delle forti raccomandazioni delle autorità nazionali di rinviare tutti i viaggi non essenziali e di avvalersi delle possibilità di risolvere i contratti di viaggio, sembrerebbe che, nell’aprile 2020, il viaggiatore medio potesse ragionevolmente prevedere che un viaggio del genere (il cui spirito è riunire un numero elevato di giovani a scopo di festa) non avrebbe avuto luogo. Spetta al giudice del rinvio effettuare tale valutazione, basandosi anche sui parametri che analizzo nelle mie conclusioni presentate oggi nella causa C‑299/22, Tez Tour.

64.      Occorre inoltre osservare che, qualora il giudice nazionale ritenga che il viaggiatore avesse il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, detto viaggiatore beneficerebbe di tale diritto senza essere vincolato ad alcun accordo concernente il pagamento di spese di risoluzione ridotte che egli abbia accettato a causa del mancato conoscimento dei suoi diritti. Infatti, tale accordo comporta una limitazione dei suoi diritti che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva, non vincola il viaggiatore.

65.      Per quanto concerne la causa C‑584/22, il giudice del rinvio afferma che il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione se, al momento della risoluzione del contratto, il 1º marzo 2020, un viaggio in Giappone comportasse già l’esposizione a rischi seri per la salute, che un viaggiatore avveduto non avrebbe ragionevolmente assunto. Per i motivi esaminati in precedenza, il momento della risoluzione del contratto è l’unico momento decisivo ai fini di detto accertamento.

66.      Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che la valutazione concernente il verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, facendo sorgere il diritto del viaggiatore di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione, deve essere effettuata soltanto al momento della risoluzione del contratto. L’accertamento dell’esistenza di tale diritto non dipende dalla questione se dette circostanze si siano effettivamente verificate dopo la risoluzione del contratto.

V.      Conclusione

67.      Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) e dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nei seguenti termini:

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che la valutazione concernente il verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del contratto, facendo sorgere il diritto del viaggiatore di risolvere il contratto di pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione, deve essere effettuata soltanto al momento della risoluzione del contratto. L’accertamento dell’esistenza di tale diritto non dipende dalla questione se dette circostanze si siano effettivamente verificate dopo la risoluzione del contratto.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Dichiarazioni di apertura della conferenza stampa sulla COVID-19 del direttore generale dell’OMS, 11 marzo 2020.


3      V. «Guidance on the right of travellers to terminate package travel contracts due to extraordinary circumstances resulting from COVID-19» (linee guida sul diritto dei viaggiatori di risolvere i contratti di pacchetto turistico a causa delle circostanze straordinarie derivanti dalla COVID-19), adottate dal governo irlandese, Ministero delle imprese, del commercio e dell’occupazione, il 26 marzo 2020, pag. 5.


4      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).


5      Sentenza dell’8 giugno 2023, VB (Informazione al condannato in contumacia) (C‑430/22 e C‑468/22, EU:C:2023:458, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).


6      V. paragrafo 39.