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Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 - Rintisch / UAMI - Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL)

(Causa T-109/09)

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PROTIVITAL - Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori PROTIPLUS, PROTI e PROTIPOWER - Produzione tardiva di documenti - Potere di valutazione conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009) - Nozione di "disposizione contraria" - Regola 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: avv. A. Dreyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Wittenheim, Francia) (rappresentante: avv. F. Baujoin)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 21 gennaio 2009 (procedimento R 1660/2007-4), relativa ad un'opposizione tra il sig. Bernhard Rintisch e la Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.

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1 - GU C 113 del 16.5.2009.