Language of document : ECLI:EU:T:2011:762





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2011 – Rintisch / UAMI – Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL)

(causa T‑109/09)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PROTIVITAL – Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori PROTIPLUS, PROTI e PROTIPOWER – Produzione tardiva di documenti – Potere discrezionale conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009) – Nozione di “disposizione contraria” – Regola 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 – Regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95»

Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 20, n. 1, e 50, n. 1) (v. punti 31-33, 37-42)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 21 gennaio 2009 (procedimento R 1660/2007‑4), relativa ad un’opposizione tra il sig. Bernhard Rintisch e la Valfleuri Pâtes alimentaires SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.