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Ricorso proposto il 16 marzo 2009 - Ravensburger / UAMI - Educa Borras (MEMORY)

(Causa T-108/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ravensburger AG (Ravensburg, Germania) (rappresentanti: avv. R. Kunze, solicitor, e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Educa Borras S.A. (Sant Quirze del Valles, Spagna).

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 gennaio 2009 nel procedimento R 305/2008-2, e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo "MEMORY" per beni appartenenti alle classi 9 e 28.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario interessato.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione del combinato disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato il termine "memory" quale descrittivo e privo di carattere distintivo al tempo in cui ha avuto luogo il procedimento di cancellazione e pertanto ignorava colpevolmente che possono essere prese in considerazione soltanto le circostanze rappresentate al momento della registrazione del marchio interessato; violazione del combinato disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato il termine "memory" quale descrittivo in base a due soli riferimenti all'uso nell'ambito della Comunità europea e senza accertare ulteriormente se questi ultimi suggerissero un uso descrittivo, e pertanto senza tener conto dell'uso, rimasto a lungo incontestato, del marchio registrato in questione per la vendita di giochi su un mercato competitivo orientato al consumatore; la commissione di ricorso ha erroneamente basato la sua conferma del carattere descrittivo e non distintivo del marchio registrato di cui trattasi su fonti non accertate di origine esterna all'Unione europea; violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente respinto la domanda della ricorrente di convocare un'udienza.

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