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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Kronoply GmbH & Co. KG e della Kronotex GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 dicembre 2002

(Causa T-388/02)

Lingua processuale: il tedesco

Il 23 dicenbre 2002 la Kronoply GmbH & Co. KG e la Kronotex GmbH & Co. KG, con sede in Heiligengrabe (Germania), rappresentate dall'avv. R. Nierer, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della Commissione 19 giugno 2002 (Aiuto di Stato n. N 240/2002) di non opporsi alla concessione di aiuti da parte della Repubblica federale di Germania alla Zellstoff Stendal Gmbh;

(condannare la Commissione a sopportare le spese proprie e quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti:

Le ricorrenti producono materiali in legno da legno di pino non trattato, tra cui pannelli di fibra di tipo MDF, HDF, LDF (Medium, High, Low Density Fiber Board; pannelli di fibra a media, alta, bassa densità) e OSB (Oriented Strand Board; pannelli di scaglie di legno orientate).Il loro ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione di non opporsi alla concessione di un contributo a fondo perduto di importo pari a EUR 109,161 milioni e di un premio agli investimenti di EUR 165,515 milioni alla Zellstoff Stendal GmbH per la costruzione di una fabbrica di cellulosa, per la costituzione di un'impresa per la fornitura del legno e di un'impresa per la logistica in Arneburg, presso Stendal, nel Land Sachsen-Anhalt, in Germania, nonché alla concessione di una fideiussione dell'80% di un prestito di EUR 464,550 milioni.

Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non si è del tutto attenuta agli orientamenti e alle disposizioni quadro. Essa non avrebbe esaminato le ripercussioni settoriali del piano progettato sulla risorsa legno, e avrebbe ammesso un area di sfruttamento troppo ampia. Tale ampia area di sfruttamento determinerebbe costi troppo alti e pertanto la non redditività dell'impresa. Se si utilizzasse un'area di sfruttamento meno estesa, le risorse boschive non basterebbero a rifornire di legno in quantitativo sufficiente tutte le imprese di lavorazione del legno stabilite nella regione.

La Commissione non avrebbe poi tenuto conto del fatto che la partecipazione propria del beneficiario dell'aiuto è inferiore al necessario 25 %.

Inoltre la Commissione avrebbe calcolato un numero troppo elevato di posti di lavoro indirettamente creati, per cui invece del fattore 1,5 dovrebbe essere applicato solo il fattore 1,25. In tal modo l'entità dell'aiuto massimo concedibile sarebbe pari soltanto al 26,25%.

Per di più, la quota di aiuto costituita da una fideiussione dello Stato per un prestito sarebbe stata calcolata ad un livello troppo basso, mentre da un calcolo corretto risulterebbe una quota di aiuto del 33,31%, che addirittura supererebbe la quota massima di aiuto autorizzata dalla Commissione pari al 31,5%.

Il regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, CE, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE]1, sarebbe stato violato, poiché non sarebbe stato intrapreso un formale procedimento di esame, nonostante la Commissione avesse avuto motivi di perplessità. La ricorrente non potrebbe così esercitare i propri diritti procedurali e subirebbe una limitazione nel suo diritto ad essere sentita.

Poiché gli orientamenti sugli aiuti regionali e le disposizioni sugli aiuti regionali multisettoriali non sarebbero stati rispettati, non potrebbe nemmeno intervenire alcuna delle eccezioni di cui all'art. 87, n. 3, lett. a) e c).

La Commissione avrebbe infine violato gli artt. 2, 3, n. 1, lett. I), 6, EG, nonché l'art. 174, n. 1, terzo trattino, EG, poiché nelle sue decisioni non avrebbe tenuto conto delle esigenze ambientali. Il progetto sostenuto porterebbe ad un rovinoso sfruttamento delle aree boschive per dover coprire il fabbisogno.

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1 - (GU 1999, L 83, pag. 1.